Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15533 del 22/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/06/2017, (ud. 20/04/2017, dep.22/06/2017),  n. 15533

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2581/2014 proposto da:

A.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMPEO

UGONIO, 3 presso lo studio dell’avvocato CASELLA PINO, rappresentato

da se stesso e dall’avvocato ANTONIO MINNA;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA – UTG DI ANCONA, in persona del Prefetto pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 574/2013 del TRIBUNALE di ANCONA, depositata

il 29/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

depositata del 20/04/2017 dal Consigliere Dott. PASQUALE D’ASCOLA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1)Con sentenza emessa il 16.12.2009, il Giudice di Pace di Ancona dichiarava inammissibile il ricorso in opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione n. 16724/08 della Prefettura di Ancona, in quanto tardivamente proposto.

Il Giudice di Pace giungeva a tale declaratoria assumendo come dies a quo per la decorrenza del termine di opposizione il giorno 13.05.2009, data in cui l’atto veniva consegnato nelle mani di un familiare convivente del trasgressore.

2) Con sentenza emessa in data 23 aprile 2013 il Tribunale civile di Ancona ha rigettato l’appello.

Il Tribunale ha considerato rilevante la data del 15 (e non 13) maggio 2009, indicata dallo stesso ricorrente e, a partire dal predetto termine, ha considerato che alla data del 15.06.2009 erano già spirati i 30 giorni per la presentazione del ricorso in opposizione.

3) Per la cassazione della sentenza del Tribunale l’Avv. A. ha proposto ricorso, con atto notificato il 16.12.2013.

L’intimata amministrazione ha resistito con controricorso, eccependo, in primis, l’inammissibilità del ricorso principale in quanto tardivo per il superamento del termine lungo di sei mesi.

Avviata la trattazione con il nuovo rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, parte ricorrente ha depositato memoria, con avviso di ricevimento del ricorso.

4) L’eccezione preliminare deve essere respinta, in quanto il giudizio è stato instaurato prima dell’entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69, avvenuta il 4.07.2009, per cui, ai sensi dell’art. 58 della predetta legge e tenuto conto che la sentenza non è stata notificata, occorre far riferimento alla disciplina del vecchio testo dell’art. 327 c.p.c., comma 1, che prevedeva il termine lungo di un anno e 46 giorni, il quale veniva, pertanto, a decadere il 14 giugno 2014.

5) Con il primo motivo, parte ricorrente lamenta la manifesta violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 155 c.p.c., L. n. 890 del 1982, artt. 7 e 8. Nella specie, il ricorrente rileva l’omissione del Tribunale, il quale, individuato il dies a quo per il decorso dei trenta giorni ai fini dell’opposizione all’ordinanza-ingiunzione nel giorno della ricezione della raccomandata, avrebbe dovuto accertare che la scadenza coincideva con un giorno festivo e, in applicazione dell’art. 155 c.p.c., far slittare la decadenza al giorno feriale successivo, ritenendo così tempestivo l’atto di introduzione del giudizio.

La censura è manifestamente fondata.

Per effetto della L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 4, L. n. 890 del 1982, art. 12 e art. 201 C.d.S., comma 3, il procedimento di notificazione delle sanzioni amministrative ricalca le modalità previste dal codice di procedura civile “ovvero (si realizza) a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale” di cui alla L. n. 890 del 1982.

Ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 7 “l’agente postale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario, anche se dichiarato fallito”; ma “se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, il piego è consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l’atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, purchè il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a quattordici anni”.

Il D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 2 quater, convertito nella L. n. 31 del 2008, ha introdotto una cautela ulteriore per l’ipotesi in cui il piego non venga consegnato personalmente al destinatario dell’atto, aggiungendo al citato art. 7, un comma, l’ultimo, con cui si prevede che, in tal caso, “l’agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata”.

Alla luce della modifica normativa, il procedimento notificatorio attende, per il suo completamento, l’ulteriore elemento della fattispecie a formazione progressiva, costituito dall’invio al destinatario medesimo, a cura dell’agente postale, della prescritta lettera raccomandata con cui si dà notizia dell’avvenuta ricezione dell’atto.

Questa interpretazione consente di cogliere la ratio di garanzia dell’ulteriore adempimento previsto dalla modifica normativa, il quale, sarebbe, altrimenti inutile: cfr Cass. civ. Sez. 2, 03 ottobre 2016, n. 19730 “la notifica deve considerarsi perfezionata al momento della spedizione della lettera raccomandata con cui l’agente postale informa il destinatario dell’avvenuto recapito dell’atto al terzo estraneo, pur abilitato a riceverlo”, emessa in materia di notifica degli atti giudiziari le cui forme, come premesso, valgono anche per la notifica degli atti amministrativi sanzionatori; (cfr. anche Cass. civ., Sez. 5, 25 gennaio 2010, n. 1366 e Cass. civ., Sez. Lav., 21 agosto 2013, n. 19366). Alla luce di quanto esposto, nel caso di specie, la sanzione amministrativa, deve considerarsi notificata in data 15.05.2009 al momento dell’avviso di ricezione e non il 13.05.2009 al momento della consegna manuale a persona convivente.

Il Tribunale ha correttamente e implicitamente ritenuto la notifica perfezionata in data 15.05.2009; tuttavia, è incorso in error iuris pretermettendo l’art. 155 c.p.c., nella parte in cui prevede, al comma 4, che “se il giorno di scadenza è festivo la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo”. Il termine di trenta giorni per l’opposizione, contemplato dalla L. n. 689 del 1981, art. 22, comma 1, vigente prima della novella intervenuta con il D.Lgs. n. 150 del 2011, decorrente dal 15.05.2009, spirava, infatti, il 14.05.2009. Secondo il calendario comune, il 14.05.2009 era domenica. Ne deriva che, in applicazione dell’art. 155 c.p.c., comma 4, il termine di decadenza slittava al giorno seguente non festivo e, cioè, (il giorno 15.06.2009, in cui è stato presentato il ricorso in opposizione. Ha pertanto errato il Tribunale di Ancona a ritenerlo tardivo. Tanto basta all’accoglimento del ricorso.

Restando assorbite le censure di cui al secondo e terzo motivo.

8) Il ricorrente chiede, infine, la condanna dell’intimato ai danni per responsabilità aggravata ed alle spese.

Con riguardo alla domanda di risarcimento dei danni da responsabilità processuale aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c., come noto, tale richiesta è proponibile per la prima volta in sede di legittimità solo ove si tratti di danni che si riconnettono esclusivamente al giudizio di cassazione. L’ipotesi descritta non ricorre qualora, come nella specie, la domanda sia collegata dal ricorrente al comportamento processuale pregresso, nonchè alla condotta tenuta nella fase amministrativa ante iudicium dalla Prefettura di Ancona, asseritamente contrario ai canoni di lealtà e correttezza.

Pertanto la istanza dovrà essere esaminata in sede di rinvio dal tribunale.

9) Alla luce di quanto esposto, la sentenza impugnata va cassata in relazione al primo motivo di ricorso e la causa deve essere rinviata ad altro magistrato del Tribunale di Ancona.

Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

 

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Ancona in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta 2 sezione civile, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2017

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