Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15533 del 14/07/2011

Cassazione civile sez. VI, 14/07/2011, (ud. 16/06/2011, dep. 14/07/2011), n.15533

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – rel. Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

N.T. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, V. NOVENIO BUCCHI 7, presso lo studio dell’avvocato CANNIZZARO

VALERIO, rappresentata e difesa dall’avvocato LUCCHETTI DINO giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA UMBERTO BOCCIONI 4, presso lo studio dell’avvocato CASSIANO

ANTONIO, rappresentata e difesa dall’avvocato FREZZA MAURO giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 204/2010 del TRIBUNALE di VELLETRI, SEZIONE

DISTACCATA di ANZIO, depositata il 22/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO FINOCCHIARO;

è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 22 giugno 2010 il tribunale di Velletri, sezione distaccata di Anzio, ha dichiarato la litispendenza tra la domanda proposta da N.T. contro A.G. diretta a ottenere il pagamento della indennità di avviamento spettantele a seguito di anticipata conclusione recte: risoluzione di un contratto di locazione commerciale sul rilievo che tale domanda era stata già oggetto di altro giudizio, tra le stesse parti, innanzi al medesimo tribunale, concluso con sentenza n. 346 del 2008 di rigetto di una tale pretesa, sentenza gravata di impugnazione da parte della soccombente innanzi alla Corte di appello di Roma.

Avverso tale pronunzia ha proposto regolamento di competenza N. T. con atto 14 ottobre 2010, assumendo che mentre nel precedente giudizio (in effetti conclusosi con la sentenza di rigetto della domanda) era stata chiesta la indennità di avviamento commerciale cd. ulteriore, prevista dalla L. 27 luglio 1978, n. 392, comma 2, art. 34, in questo diverso giudizio è stato sollecitato il pagamento della diversa indennità, cd. ordinaria spettante al conduttore, a norma dell’art. 34, comma 1, della citata L. n. 392.

Resiste con memoria la intimata eccependo, da un lato, la inammissibilità del proposto regolamento, atteso che nella specie è stata eccepita, e accertata dalla sentenza impugnata, la violazione del principio ne bis in idem e, per l’effetto, la improcedibilità della domanda, dall’altro, la infondatezza delle censure, atteso che la diversità di domande non risulta in alcun modo dagli atti di causa.

Il P.G. ha chiesto sia dichiarata la inammissibilità del proposto regolamento.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Giusta quanto assolutamente incontroverso – presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice – e da cui totalmente prescindono sia la parte intimata che il P.G., l’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giu-risdizionale va effettuata facendo esclusivo riferimento alla qualificazione data dal giudice all’azione proposta con il provvedimento impugnato, a prescindere dalla sua esattezza e dalla qualificazione dell’azione data dalla parte, in base al principio dell’apparenza, e tanto al fine di escludere che la parte possa conoscere ex post, ad impugnazione avvenuta, quale era il mezzo di impugnazione esperibile (Cass. 15 febbraio 2011, n. 3712, nonchè Cass., sez. un., 25 febbraio 2011, n. 4617 e Cass. 7 ottobre 2010, n. 20811).

Facendo applicazione del riferito principio al caso di specie si osserva che il giudice a quo ha interpretato l’eccezione di parte convenuta, quanto alla evidenziata circostanza che sulla domanda dell’attore era già intervenuta una pronunzia di merito da parte dello stesso tribunale e che della stessa era stata investita, al momento, la corte di appello, come eccezione di litispendenza e, per l’effetto ancorchè in violazione di legge, vuoi perchè se, del caso, avrebbe dovuto ordinare la cancellazione della causa dal ruolo (cfr., Cass. 21 luglio 2005, n. 15341; Cass. 10 marzo 1999, n. 2064) vuoi tenuto presente che non può aversi litispendenza tra cause pendenti in gradi diversi (cfr. tra le tantissime, Cass. 18 aprile 2007, n. 9313) la ha accolta.

E’ evidente, pertanto, che unico mezzo di impugnazione esperibile avverso tale pronunzia era il regolamento di competenza che, di conseguenza, non può essere dichiarato inammissibile (contrariamente a quanto richiesto sia dal P.G. che dalla difesa dell’intimato).

Deriva da quanto precede, non controversa la ammissibilità della richiesta di regolamento, che questa Corte, esclusa la sussistenza nella specie di una ipotesi di litispendenza (non essendo questa configurabile – come sopra accennato – in presenza di cause pendenti innanzi a giudici di diverso grado) appartiene al tribunale di Velletri sezione distaccata di Anzio, che provvedendo sulla domanda – alla luce dei principi evidenziati sopra – pronuncerà, altresì, sulle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

pronunciando sul ricorso, dichiara insussistente la litispendenza;

dispone la riassunzione del giudizio innanzi al tribunale di Velletri, sezione distaccata di Anzio, che provvedere, altresì, sulle spese di questo giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta – 3 Civile della Corte di Cassazione, il 16 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA