Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15532 del 27/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 27/07/2016, (ud. 15/06/2016, dep. 27/07/2016), n.15532

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7979/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

ATHENA SPA, in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA LIMA, 28 SC A, presso lo studio

dell’avvocato MARCO ALBANESE, rappresentata e difesa dagli avvocati

CLAUDIO COSA, FABIOLA DEL TORCHIO giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4736/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO del 5/11/2013, depositata il 19/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI;

udito l’Avvocato Fabiola Del Torchio difensore della ricorrente che

si riporta agli scritti.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

La CTR della Lombardia, con sentenza n. 4736/2014/43, depositata il 19.9.2014, respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate contro la pronunzia della CTP di Milano che aveva annullato l’avviso di accertamento emesso a carico della società Athena spa per la ripresa a tassazione di IRES e altri tributi negli anni 2004/2006. Secondo la CTR, premesso che l’appello aveva riprodotto il contenuto delle difese disattese dai giudici di primo grado senza censurare la decisione impugnata, dall’esame degli atti di causa e del processo penale era risultata l’operatività, nel corso degli anni, della società spagnola con la quale la Athena aveva concluso un contratto di mediazione.

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, al quale la società intimata ha resistito con controricorso e memoria.

Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza per motivazione apparente, non avendo la CTR descritto i fatti di causa e rinviando genericamente e per relationem alla decisione di primo grado.

Con il secondo motivo deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53. La sentenza impugnata era contraddittoria e in ogni caso non aveva considerato che l’appello conteneva motivi specifici, in piena osservanza dell’art. 53, ult. cit..

La società contribuente ha dedotto l’infondatezza di entrambe le censure.

Il primo motivo è manifestamente infondato.

Diversamente da quanto prospettato dall’Agenzia ricorrente, la sentenza impugnata contiene l’indicazione delle ragioni che hanno indotto il giudicante a disattendere nel merito l’impugnazione proposta dall’Agenzia. A fronte di una pretesa fiscale correlata all’inesistenza della società che aveva emesso fatture per operazioni inesistenti poi utilizzate dalla società Athena, la CTR ha ritenuto di individuare negli atti di causa e nel processo penale gli elementi attestanti l’esistenza della società spagnola e del contratto di mediazione concluso fra le parti, per di più affermando l’Agenzia aveva vanamente tentato di invertire l’onere della prova. Tanto consente di escludere in radice l’esistenza di una motivazione apparente, alla stregua della costante giurisprudenza di questa Corte che fonda siffatto vizio nell’impossibilità di giungere all’individuazione dell’iter logico per pervenire al risultato enunciato – Cass. n. 871/2009, Cass. n. 161/2009; Cass. n. 26426/2008; Cass. n. 22801/2009; Cass. n. 25866/2010; Cass. n. 8294/2011; Cass. n. 12664/2012, nemmeno rinvenendosi un puro rinvio per relationem alla sentenza di prime cure che la CTR non solo ha richiamato ritenendo di fare proprie le motivazioni ivi esposte e di richiamarle integralmente, ma ha completato esponendo sinteticamente il percorso argomentativo posto a base della decisione dell’appello – cfr. Cass. n. 15483/2008; Cass. n. 7347/2012.

Il secondo motivo di ricorso è manifestamente inammissibile. L’Agenzia si sarebbe potuta dolere unicamente se la CTR avesse ritenuto inammissibile il ricorso in appello. Evenienza che tuttavia non si è avverata nel caso di specie poichè il giudice dell’impugnazione ha esaminato nel merito il ricorso, rigettandolo.

Il ricorso va quindi rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore della parte controricorrente come da dispositivo.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore della parte controricorrente in Euro 6000,00 per compensi, Euro 100,00 per dei compensi per spese generali, oltre accessori.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 15 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2016

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