Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15532 del 21/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 21/07/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 21/07/2020), n.15532

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

Dott. DI PAOLA Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26553-2013 proposto da:

C.F., C.I., EREDI DI C.S.,

C.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE CESARE

PAVESE 141, presso lo studio dell’avvocato NUNZIO VALENZA,

rappresentati e difesi dagli avvocati PIERGIORGIO TEZZELE, CARLO

BENUSSI;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 51/2013 della COMM. TRIBUTARIA II GRADO di

TRENTO, depositata il 06/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/02/2020 dal Consigliere Dott. DI PAOLA LUIGI.

Fatto

RILEVATO

che:

con la sentenza impugnata è stata confermata la pronuncia della Commissione tributaria provinciale di Trento, con la quale era stata rigettata l’impugnativa proposta da C.S. avverso l’avviso (n. (OMISSIS)) con il quale era stata accertata, in relazione all’anno di imposta 2004, una plusvalenza di Euro 366.432,00 ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67, relativa ad un fabbricato (identificato dalla particella (OMISSIS), in Rovereto) alienato ad una società che, in seguito, lo aveva demolito procedendo a nuova edificazione;

per la cassazione della decisione hanno proposto ricorso, in qualità di eredi dell’originario ricorrente, deceduto, C.F., C.M. ed C.I., affidato a quattro motivi;

l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso;

i ricorrenti hanno presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo, i ricorrenti – denunciando violazione e falsa applicazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè illogicità della motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 si dolgono, da un lato, che il giudice di appello non abbia rilevato l’illegittimità dell’avviso impugnato, ancorchè notificato al contribuente prima dello scadere del termine dei sessanta giorni dalla chiusura delle operazioni di controllo, e, dall’altro, che abbia escluso la violazione, da parte dell’Ufficio, dello Statuto del contribuente nell’erroneo rilievo che il diritto di difesa del contribuente medesimo non sarebbe stato leso (“perchè, in virtù dell’art. 10 dello stesso statuto del contribuente, quest’ultimo avrebbe potuto chiedere una proroga del termine di consegna della documentazione richiesta”);

con il secondo motivo – denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – lamentano che il predetto giudice abbia fondato la sua decisione su prove non allegate dall’Ufficio, riconoscendo erroneamente la legittimità dell’avviso di accertamento in relazione al comportamento extraprocessuale tenuto in concreto dal contribuente (il quale non era stato in grado di presentare la documentazione richiestagli, risalente ad epoca remota, nell’esiguo lasso temporale di 17 giorni, intercorsi tra l’invito dell’Ufficio e quello di emissione dell’atto di accertamento), così esprimendo una insufficiente ed illogica motivazione, oltre che non in linea con le risultanze processuali, non essendo veritiera la circostanza dell’avvenuto ottenimento, da parte del contribuente/alienante, della concessione edilizia a demolire il fabbricato in data antecedente a quella della vendita;

con il terzo motivo – denunciando violazione e falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 67, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – si dolgono che la CTR, assimilando il fabbricato alienato ad un’area edificabile, abbia ritenuto sottoposta a tassazione la compravendita sulla base delle mere intenzioni della società acquirente e delle potenzialità astratte del bene;

con il quarto motivo – denunciando violazione e falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 68, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – lamentano che la CTR, da un lato, abbia determinato la plusvalenza tassabile senza tener conto del prezzo di acquisto del bene e dei costi inerenti che si sarebbero dovuti rivalutare secondo quanto previsto dalla citata norma, e, dall’altro, abbia giustificato la propria decisione mediante una insufficiente ed illogica motivazione, incentrata sul rilievo che la parte interessata non avesse prodotto la relativa documentazione;

il primo motivo è infondato, poichè la disposizione invocata è applicabile, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, solo con riguardo ai controlli effettuati nei “locali” destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali, non anche in relazione alle verifiche effettuate senza accesso ai locali anzidetti mediante richiesta (come avvenuto nel caso) di produzione di documenti (nel senso che la fase che giustifica l’instaurazione del contraddittorio presuppone l’accesso nei locali dell’impresa v., tra le altre, Cass. 10/07/2018, n. 18103);

il terzo motivo, da trattarsi con priorità rispetto al secondo (che quindi rimane assorbito, al pari del quarto, formulato in via subordinata), è invece fondato, poichè “In materia di imposta sui redditi, come risulta dal tenore del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 81, comma 1, lett. b) (ora art. 67) e art. 16 (ora art. 17), comma 1, lett. g) bis, sono soggette a tassazione separata, quali “redditi diversi”, le “plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione”, e non anche quelle di terreni già edificati. (Così statuendo, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha escluso la tassazione separata di una plusvalenza realizzata a seguito di vendita di “capannone ad uso commerciale e relative pertinenze”, censito al catasto fabbricati, ritenendo irrilevante sia l’ulteriore potenzialità edificatoria del terreno su cui esso insisteva, sia l’asserita, ma non dimostrata, intenzione delle parti di demolire il predetto capannone)” (v. Cass. 21/02/2014, n. 4150; in senso conforme v. Cass. 9 luglio 2014, n. 15629, ove è precisato che “Ciò che rileva, dunque, ai fini dell’applicabilità della norma in esame, è la destinazione edificatoria originariamente conferita, ad area non edificata, in sede di pianificazione urbanistica e non quella ripristinata, conseguentemente, ad intervento, su area già edificata, operato da cedente o cessionario”; da ultimo v., nello stesso senso, Cass. 12 aprile 2019, n. 10393);

in accoglimento del terzo motivo di ricorso, rigettato il primo e assorbiti i restanti, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria di secondo grado di Trento, in diversa composizione, per un nuovo esame ed anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il terzo motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata e nei limiti del motivo (n.d.r. testo originale non comprensibile) e rinvia alla Commissione Tributaria di secondo grado di Trento, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2020

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