Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15532 del 14/07/2011

Cassazione civile sez. VI, 14/07/2011, (ud. 16/06/2011, dep. 14/07/2011), n.15532

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – rel. Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

GATTI SPA (OMISSIS), in persona del Presidente del consiglio di

amministrazione e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio

dell’avvocato CHILOSI RICCARDO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ASCOLI MARCO giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ OCMA SPA (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BRITANNIA 36,

presso lo studio dell’avvocato TREZZA GAETANO, che la rappresenta e

difende giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 272/2010 del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO,

SEZIONE DISTACCATA di GALLARATE, depositata il 15/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/06/2011 dal Presidente Relatore Dott. MARIO FINOCCHIARO;

è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il tribunale di Busto Arsizio, sezione distaccata di Gallarate, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta dalla Ocma S.p.a. nei confronti della Gatti s.p.a. avverso il decreto ingiuntivo n. 1005/09 emesso dallo stesso tribunale il 30 giugno 2009, con sentenza 15 luglio 2010 ha dichiarato la propria incompetenza, stante il rapporto di continenza tra tale causa e quella preventivamente instaurata dalla Ocma s.p. a. contro la Gatti s.p.a. avanti il tribunale di Ascoli Piceno (R.G. 1102/09) e, per l’effetto, la nullità del decreto opposto, assegnando termine di giorni 90 alla parte opposta per la riassunzione del giudizio innanzi al tribunale di Ascoli Piceno, con condanna della opposta al pagamento delle spese processuali nonchè ex art. 96 c.p.c..

Avverso tale sentenza ha proposto regolamento di competenza, con atto 22 settembre 2010 e date successive, la Gatti s.p.a..

Resiste la Ocma s.p.a..

Il procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. E’ pacifico in causa, in linea di fatto, che nella specie:

– con atto notificato il 2 maggio 2009 la Ocma s.p.a. ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Ascoli Piceno la Gatti s.p.a.

chiedendo che, accertato che quest’ultima era stata inadempiente agli obblighi contrattualmente assunti con essa attrice per le forniture descritte nella premessa dell’atto introduttivo, fosse dichiarata la risoluzione dei contratti di fornitura in questione con condanna della Gatti s.p.a. alla restituzione degli stampi nonchè di quanto dato e pagato per tale titolo da essa attrice e al risarcimento dei danni patiti;

– costituitasi in giudizio la Gatti s.p.a. ha chiesto, da un lato, fosse dichiarata la nullità della citazione per assoluta indeterminatezza della domanda, dall’altro, ha eccepito la prescrizione dell’azione proposta ex adverso quanto alle forniture relative agli anni 2006-7, nonchè la decadenza della Ocma s.p.a. dal diritto alla garanzia con riferimento alle forniture di cui all’ordine 6 ottobre 2008 con rigetto, comunque, di ogni domanda avversaria, da ultimo, in via riconvenzionale la condanna – con riguardo al contratto del 6 ottobre 2008 – di parte attrice al pagamento della somma di Euro 22.428,00;

– nelle more, a seguito di ricorso depositato il 27 maggio 2009, il tribunale di Busto Arsizio, sezione distaccata di Gallarate con decreto 30 giugno 2009 ha condannato la Ocma s.p.a. al pagamento in favore della Gatti s.p.a. al pagamento della somma di Euro 27.720,00 da quest’ultima pretesa a saldo della fattura n. 52/09, emessa in relazione all’ordine 27 ottobre 2008;

– avverso tale decreto ha proposto opposizione, con atto 1 ottobre 2009 la Ocma s.p.a. eccependone, in limine, la illegittimità e la nullità in ragione della litispendenza e continenza con il giudizio già pendente tra le stesse parti innanzi al tribunale di Ascoli Piceno;

– con ordinanza 6 ottobre 2009 il tribunale di Ascoli Piceno, peraltro, ha dichiarato la nullità dell’atto di citazione 22 aprile 2009 limitatamente alla parte in cui l’attore, nel richiedere la restituzione delle somme pagate in forza dei contratti di cui si chiede la risoluzione non determina puntualmente tali somme rapportandole con i singoli contratti precisando, altresì, che con l’occasione è opportuno che l’attore individui con maggiore chiarezza anche i singoli contratti di cui chiede la risoluzione;

– la Ocma s.p.a., a seguito di tale ordinanza, ha indicato – con memoria integrativa 10 febbraio 2010 – i contratti di fornitura in questione.

2. Preso atto di quanto sopra il tribunale di Busto Arsizio sezione distaccata di Gallarate, come sopra anticipato, con la sentenza ora oggetto di regolamento di competenza, ha dichiarato:

– la propria incompetenza, stante il rapporto di continenza tra tale causa e quella preventivamente instaurata dalla Ocma s.p.a. contro la Gatti s.p.a. avanti il tribunale di Ascoli Piceno;

– la nullità del decreto opposto, assegnando termine di giorni 90 alla parte opposta per la riassunzione del giudizio innanzi al tribunale di Ascoli Piceno.

Quel giudice è pervenuto a una tale conclusione osservando:

– da una parte, che l’ordinanza 6 ottobre 2009 era una pronuncia di nullità parziale limitata a uno specifico punto della citazione, ritenuti individuabili i singoli contratti, sia pure ritenuta opportuna una maggiore chiarezza espositiva (accertando che nella narrativa della originaria citazione avanti al tribunale di Ascoli parte Ocma indicava dettagliatamente il contenuto del contratto trascrivendo la merce ordinata e facendo riferimento a note di credito emesse a seguito delle descritte forniture, nonchè alla contestazione di vizi relativi alla merce e ciò anche per la fornitura oggetto del giudizio monitorio. Pertanto, nonostante il difetto riscontrato, nella narrativa dell’atto di citazione erano indicati elementi sufficienti per consentire a parte convenuta di comprendere quale fosse la fornitura di riferimento e, pertanto, la citazione non era nulla nella sua interezza, ma solo parzialmente) , con la conseguenza, pertanto, che la sanatoria dell’atto di citazione, con la memoria del 12 febbraio 2010 ha valore ex nunc ma solo con riguardo alla parte oggetto di nullità non dell’intero atto di citazione;

– dall’altra, che le forniture indicate nella fattura (OMISSIS) per la quale è stato emesso il decreto ingiuntivo 30 giugno 2009 erano oggetto del giudizio instaurato innanzi al tribunale di Ascoli Piceno:

3. La ricorrente Gatti s.p.a. censura tali conclusioni sotto diversi, concorrenti profili. In particolare:

– da una parte si censura la interpretazione data dal giudice a quo all’ordinanza del tribunale di Ascoli Piceno, dichiarativa della nullità della citazione introduttiva del giudizio innanzi a sè;

– dall’altra, si rappresenta che non esiste tra i due giudizi identità di petitum atteso che la domanda di risarcimento danni asseritamente subiti dalla Ocma a causa del presunto inadempimento della Gatti, domanda non inficiata da nullità, atteso che l’argomento, oggetto di giudizio innanzi al tribunale di Ascoli Piceno è stato solo accennato innanzi al tribunale di Busto Arsizio, senza essere ripreso nelle conclusioni;

– da ultimo, si oppone e che nella specie non sussiste una ipotesi di continenza ex art. 39 c.p.c., comma 2, e che il giudice a quo non poteva condannare essa concludente al pagamento delle spese, sussistendo nella specie giusti motivi per la loro compensazione.

4. Come puntualmente evidenziato dalla difesa della OCMA s.p.a. e dal P.G. il proposto ricorso non merita accoglimento e deve dichiararsi, di conseguenza, la incompetenza del tribunale di Busto Arsizio, sezione distaccata di Gallarate e la competenza del tribunale di Ascoli Piceno Alla luce delle considerazioni che seguono.

4.1. E’ incontroverso, in causa – in linea di fatto – che il tribunale di Ascoli Piceno ha dichiarato la nullità dell’atto di citazione 2 maggio 2009 limitatamente alla parte in cui l’attore, nel richiedere la restituzione delle somme pagate in forza dei contratti di cui si chiede la risoluzione, non determina puntualmente tali somme rapportandole con i singoli contratti. Con l’occasione è peraltro opportuno che l’attore individui con maggiore chiarezza anche i singoli contratti di cui chiede la risoluzione.

E’ palese, quindi – come puntualmente sottolineato dalla sentenza ora oggetto di regolamento di competenza – che il tribunale di Ascoli Piceno lungi dal dichiarare la nullità dell’intera citazione 2 maggio 2009 ha emesso una pronuncia di nullità parziale.

Essendo la pronunzia stata limitata a un unico punto specifico della citazione è palese che la sanatoria a seguito della memoria 12 febbraio 2010 ha sì come invoca l’odierno ricorrente valore ex nunc (giusta la testuale previsione di cui all’art. 164 cod. proc. civ., comma 5, ultima parte) ma solo riguardo alla parte di cui era stata dichiarata la nullità, non quanto all’intero atto di citazione.

Specie tenuto presente a ulteriore conferma della inesistenza di una nullità, in radice, dell’intero atto di citazione 2 maggio 2009 che la parte convenuta innanzi al tribunale di Ascoli Piceno, nel costituirsi in giudizio si è difesa nel merito, indicando puntualmente tutte le forniture, inclusa quella oggetto della fattura (OMISSIS) e invocata nel successivo ricorso per decreto ingiuntivo innanzi al tribunale di Busto Arsizio, sezione distaccata di Gallarate e precisando di non avere, per tale fattura, proposto domanda riconvenzionale, per avere già promosso giudizio in via monitoria.

Conclusivamente, come correttamente evidenziato dalla sentenza ora oggetto di regolamento, la parte di citazione valida sin dall’inizio è tuttavia sufficiente al fine di determinare se sussistesse, o meno, coincidenza tra i fatti posti a fondamento delle domande proposte nei due giudizi (cioè allo scopo di verificare se fossero in contestazione, nei due giudizi, le medesime forniture).

Quel giudice, infatti, pur avendo ritenuto individuabili i singoli contratti, ha sollecitato unicamente una maggiore chiarezza espositiva.

Deriva, da quanto precede, pertanto, che per effetto della integrazione della citazione (a seguito della dichiarata nullità parziale di questa) restano ferme – le decadenze maturate e salvi i diritti quesiti anteriormente alla rinnovazione o alla integrazione, esclusivamente con riferimento alla parte, della citazione, di cui è stata dichiarata la nullità e non con riguardo al contenuto della stessa citazione.

4. 2. Sempre in linea di fatto non è controverso, in causa, che nella citazione 2 maggio 2009 (innanzi al tribunale di Ascoli Piceno) l’allora attrice Ocma s.p.a. ha chiesto la risoluzione, per inadempimento della controparte, di vari contratti inter partes.

In quella sede la Ocma s.p.a. ha denunziato, tra l’altro, vizi e difformità relativi a una fornitura puntualmente descritta (griglie per frantoio Kg 2000 e Kg 2832, con fori 85×90).

Atteso che tale fornitura è – senza ombra di dubbio – quella descritta nella fattura 52/09 (azionata innanzi al tribunale di Busto Arsizio, sezione distaccata di Gallarate, e, infatti, la stessa difesa della Gatti s.p.a. nella comparsa di risposta innanzi al tribunale di Ascoli Piceno – quanto ai materiali descritti nella fattura 52/09 sottolinea di essersi astenuta, in quella sede, di proporre domanda riconvenzionale per ottenerne il pagamento atteso il credito era stato già monitoriamente azionato innanzi al tribunale di Busto Arsizio, sezione distaccata di Gallarate) è palese che sussiste parziale identità dell’oggetto tra il giudizio pendente innanzi al tribunale di Ascoli Piceno (anteriormente introdotto) e quello innanzi al tribunale di Busto Arsizio (successivo).

4. 3. Correttamente, concludendo, il tribunale di Busto Arsizio ha affermato la continenza tra la causa pendente innanzi a lui e la causa preventivamente instaurata, tra le stesse parti, innanzi al tribunale di Ascoli Piceno, dichiarando, altresì, la nullità del decreto ingiuntivo del giudice unico del tribunale di Gallarate 30 giugno 2009.

Ciò in applicazione dei seguenti principi di diritto:

– ai sensi dell’art. 39 cod. proc. civ., la relazione di continenza sussiste non solo quando due cause, ” pendenti contemporaneamente davanti a giudici diversi, abbiano identità di soggetti e di causae petendi e differenza quantitativa di petitum (cd. continenza in senso stretto), ma anche quando vi sia una coincidenza parziale di causae petendi, ovvero qualora le questioni dedotte in una causa costituiscano il presupposto logico – giuridico necessario per la definizione dell’altra causa, o siano in tutto o in parte comuni alla decisione di entrambe, avendo le rispettive domande origine nel medesimo rapporto negoziale, risultando tra loro interdipendenti o contrapposte, cosicchè la soluzione dell’una interferisce su quella dell’altra (cd. continenza per specularità), come nell’eventualità una delle cause sia stata proposta per la risoluzione del contratto per inadempimento della controparte, con condanna della stessa al risarcimento del danno, e l’altra per l’adempimento del medesimo contratto (in questo senso, ad esempio, Cass. 30 novembre 2005, n. 26076; Cass. 3 settembre 2005, n. 17737; Cass. 1 luglio 2005, n. 14078; Cass. 22 marzo 2005, n. 6159);

– qualora alla data di notificazione di un decreto ingiuntivo sia pendente, davanti ad altro giudice, una diversa domanda la cui causa petendi sia (in tutto o in parte) identica a quella della domanda proposta nel procedimento monitorio, e nel cui petitum sia contenuto quello della domanda monitoria, il giudice dell’opposizione al decreto ingiuntivo è tenuto, con pronuncia esaustiva della sua competenza funzionale, a dichiarare la propria incompetenza, la nullità del decreto ingiuntivo e a rimettere la causa al primo giudice (Cass. 3 ottobre 2007, n. 20759).

4.4. Priva di qualsiasi fondamento, da ultimo, è la censura avverso il capo della sentenza ora oggetto di regolamento che ha condannato la Gatti s.p.a. al pagamento delle spese di lite (nonchè al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.).

Secondo la regola contenuta nell’art. 91 cod. proc. civ., infatti, il giudice con la sentenza che chiude il processo avanti a lui condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra e non si dubita, a quel che risulti, che chiude il processo avanti a lui anche il giudice che dichiara la propria incompetenza e lo stesso, pertanto, è tenuto a provvedere sulle spese giudiziali, non potendo rimettere la relativa pronuncia al giudice dichiarato competente (Cass. 22 ottobre 2006, n. 22545; Cass. 20 ottobre 2006, n. 22541; Cass. 14 ottobre 2005, n. 19958).

Deve escludersi – contemporaneamente – in termini opposti rispetto a quanto invoca, del tutto apoditticamente, la difesa della società ricorrente che nella specie sussistessero le condizioni o per la condanna della Ocma s.p.a. al pagamento delle spese o, quantomeno, per la loro compensazione.

Quanto al primo aspetto si osserva che mentre la Ocma s.p.a. ha visto accogliere tutte le proprie eccezioni, quanto alla sollevata eccezione di incompetenza del tribunale di Busto Arsizio, la Gatti s.p.a. è rimasta, sul punto, totalmente soccombente ed è palese di conseguenza, che correttamente le spese sono state poste (in applicazione della regola di cui all’art. 91 cod. proc. civ.) a carico della soccombente.

In margine alla invocata sussistenza di motivi che inducevano alla compensazione delle spese stesse è agevole osservare che il giudice – giusta la previsione di cui all’art. 92 cod. proc. civ., comma 2, nel testo vigente ratione temporis, può compensare, parzialmente o per intero le spese tra le parti, alternativamente:

– o se vi è soccombenza reciproca:

– o se concorrono altri giusti motivi esplicitamente indicati nella motivazione.

Nella specie – palesemente – non ricorre nè una ipotesi reciproca soccombenza, nè l’altra giusti motivi , essendo stato – anzi – accertato, dal giudice a quo, un comportamento contrario a correttezza e buona fede della Gatti s.p.a., nella circostanza che la stessa ha chiesto emissione di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo successivamente alla ricevuta notifica dell’atto di citazione, dal quale poteva comprendere chiaramente le forniture di riferimento, e instaurato presso altro tribunale procedimento relativo alle medesime forniture, sostenendo ma non provando in alcun modo la diversità tra le forniture con notevole dispendio di attività processuale.

5. Deve, conclusivamente, dichiararsi la competenza del tribunale di Ascoli Piceno, con rigetto del motivo di ricorso sulle spese di lite e rimessione al tribunale indicato come competente di ogni provvedimento in ordine alle spese di questa fase del giudizio.

PQM

La Corte:

dichiara la competenza del tribunale di Ascoli Piceno;

rigetta il motivo di ricorso in ordine alla condanna alle spese disposta dal giudice a quo;

rimette al giudice indicato come competente ogni provvedimento in ordine alle spese di questa fase del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta – 3 Civile della Corte di Cassazione, il 16 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2011

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