Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15531 del 22/06/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 22/06/2017, (ud. 04/04/2017, dep.22/06/2017),  n. 15531

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20192 – 2015 R.G. proposto da:

AGENZIA delle ENTRATE – c.f. (OMISSIS) – in persona del direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,

elettivamente domicilia.

– ricorrente –

contro

COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CODAMS DUE – c.f. (OMISSIS) – in persona

del legale rappresentante pro tempore, A.G. – c.f.

(OMISSIS) – rappresentati e difesi in virtù di procura speciale in

calce al controricorso dall’avvocato Fulvio Di Domenico ed

elettivamente domiciliati in Roma, presso la cancelleria della Corte

di Cassazione.

– controricorrenti –

Avverso la sentenza n. 3070 dei 7.5/5.8.2014 della corte d’appello di

Milano;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 aprile 2017

dal consigliere dott. Luigi Abete.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

L'”Agenzia delle Entrate” di Voghera notificava in data 29.4.2009 a A.G., quale trasgressore, ed alla “Cooperativa Sociale Onlus Codams Due”, quale obbligata in solido, ordinanza – ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa di Euro 61.672,00; si era acclarato che la cooperativa ingiunta, in violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53, comma 9, si era avvalsa delle prestazioni di sette operatori professionali, pubblici dipendenti, in assenza della prescritta autorizzazione e, in violazione dell’art. 53, comma 11, medesimo D.Lgs., non aveva comunicato alle amministrazioni pubbliche di appartenenza i compensi erogati agli incaricati.

Con ricorso depositato il 28.6.2009 A.G. e la “Cooperativa Sociale Onlus Codams Due” proponevano opposizione al tribunale di Voghera.

Esponevano che non avevano avuto contezza della qualità di pubblici dipendenti degli operatori incaricati; che gli operatori incaricati avevano dichiarato nelle note di addebito consegnate e relative alle prestazioni rese di non esercitare in via abituale alcuna professione e due operatori in particolare avevano rilasciato regolare fattura siccome titolari di partita i.v.a.; che pertanto avevano ritenuto di non assumere ulteriori informazioni.

Chiedevano che l’ordinanza – ingiunzione di pagamento fosse annullata; A.G., in via subordinata, chiedeva che la sanzione fosse nei suoi confronti rideterminata in minor ammontare, non avendo avuto veste di legale rappresentante della cooperativa nel periodo in cui erano state accertate le prestazioni di taluni degli operatori incaricati.

Si costituiva l'”Agenzia delle Entrate”; instava per il rigetto dell’avversa opposizione.

Con sentenza n. 541/2009 il giudice adito accoglieva l’opposizione ed

annullava l’ordinanza – ingiunzione.

Interponeva appello l’Agenzia delle Entrate.

Resistevano A.G. e la “Cooperativa Sociale Onlus Codams Due”. Con sentenza n. 3070 dei 7.5/5.8.2014 la corte d’appello di Milano rigettava il gravame e condannava l’appellante alle spese del grado.

La corte di merito evidenziava che la cooperativa ingiunta aveva dimostrato di essersi adoperata a sufficienza onde escludere che i lavoratori incaricati fossero alle dipendenze di un ente pubblico; che segnatamente “sarebbe stato preciso onere dell’amministrazione ingiungente la sanzione dimostrare come gli ingiunti avrebbero potuto altrimenti acquisire migliori informazioni, al di là delle mere supposizioni indicate nell’atto di appello” (così sentenza d’appello, pag. 6); che del resto unicamente l’intervento della Guardia di Finanza aveva consentito di accertare l’illecito commesso in primo luogo dai lavoratori falsamente qualificatisi.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'”Agenzia delle Entrate”; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con vittoria di spese.

A.G. e la “Cooperativa Sociale Onlus Codams Due” hanno depositato controricorso; hanno chiesto rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese del giudizio.

Con l’unico motivo la ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53 e della L. n. 689 del 1981, art. 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Deduce che ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 3 la colpa è oggetto di presunzione iuris tantum; che la corte distrettuale ha erroneamente reputato “l’Amministrazione gravata dell’onere di provare la colpa nella commissione dell’illecito, e non già il privato onerato di dimostrare l’assenza di colpevolezza nella condotta” (così ricorso, pag. 6).

Deduce inoltre che ha errato la corte territoriale allorchè ha ritenuto che “l’indagine conoscitiva del datore di lavoro non dovrebbe andare oltre la mera constatazione delle dichiarazioni dei lavoratori” (così ricorso, pag. 7); che viceversa “il datore di lavoro ha il dovere di verificare (…) la veridicità delle dichiarazioni assunte” (così ricorso, pag. 7).

Il ricorso è destituito di fondamento.

Si dà atto previamente che la Corte costituzionale con statuizione n. 98 del 5.6.2015 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per art. 53, comma 15, violazione degli artt. 3 e 76 Cost., il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nella parte (“i soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9”) in cui assoggetta gli enti pubblici economici e i privati che conferiscono incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza, alla sanzione pecuniaria pari al doppio degli emolumenti corrisposti, in caso di omessa comunicazione dell’ammontare dei compensi (in particolare la Consulta ha specificato, tra l’altro, che la disciplina censurata non risulta riconducibile ai principi o criteri direttivi enunciati nelle leggi di delega succedutesi nel tempo, che non avevano autorizzato il legislatore delegato a prevedere sanzioni amministrative per l’inadempimento dell’obbligo di comunicazione dei compensi corrisposti; che, inoltre, la censurata previsione finisce per risultare particolarmente vessatoria, atteso che la sanzione in esame si duplica rispetto a quella già prevista per il conferimento degli incarichi senza autorizzazione, con un effetto moltiplicativo raccordato ad un inadempimento di carattere formale).

Evidentemente la declaratoria di illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53, comma 15 lascia persistere la res litigiosa con riferimento alle sanzioni inflitte in rapporto alla violazione della disposizione di cui al medesimo art. 53, comma 9 (“gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi (…). In caso di inosservanza si applica la disposizione (…)”).

Nei limiti testè tracciati si osserva innanzitutto che il principio posto dalla L. n. 689 del 1981, art. 3 (secondo il quale, per le violazioni amministrativamente sanzionate, è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa) è indiscutibilmente atto a configurare una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all’agente, sul quale grava, perciò, l’onere della dimostrazione di aver agito senza colpa.

Si osserva altresì che l’esimente della buona fede, intesa come errore sulla liceità del fatto (applicabile anche in tema di illecito amministrativo disciplinato dalla citata legge n. 689/1981), assume rilievo esclusivamente in presenza di elementi positivi idonei ad ingenerare, nell’autore della violazione, il convincimento della liceità del suo operato, purchè tale errore sia incolpevole ed inevitabile, siccome determinato da un elemento positivo, idoneo ad indurlo in errore ed estraneo alla sua condotta, non ovviabile con ordinaria diligenza o prudenza (cfr. Cass. 12.5.2006, n. 11012).

Si osserva ancora che questa Corte spiega che l’accertamento – che i surriferiti principi implicano – rientra nei poteri del giudice di merito, la cui valutazione è sindacabile in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (cfr. Cass. 29.9.2009, n. 20866).

In questo quadro si reputa che la corte di Milano ha ritenuto sulla scorta di un iter motivazionale in toto ineccepibile sul piano della correttezza giuridica ed assolutamente congruo ed esaustivo sul piano logico – formale che fosse stato comunque conseguito, alla stregua degli elementi istruttori acquisiti, probatorio riscontro dell’esimente della buona fede.

Ciò tanto più che il vizio motivazionale sostanzialmente veicolato (nonostante la rubrica del motivo di ricorso) dall’esperito mezzo di impugnazione rileva nei limiti della formulazione dell’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5 quale introdotta dal D.Lgs. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, nella L. n. 134 del 2012, ed applicabile alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione (è il caso de quo: la sentenza della corte di Milano è stata depositata il 5.8.2014).

Conseguentemente riveste valenza l’insegnamento n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte.

Su tale scorta si osserva ulteriormente quanto segue.

Da un canto, che è da escludere recisamente che taluna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla stregua dell’indicazione nomofilattica a sezioni unite testè menzionata, possa scorgersi in relazione alle motivazioni – dapprima riferite – cui la corte d’appello ha ancorato il suo dictum.

In particolare, con riferimento al paradigma della motivazione “apparente” – che ricorre allorquando il giudice di merito, pur individuando nel contenuto della sentenza gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento, non procede ad una loro approfondita disamina logico – giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) – la corte distrettuale ha compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo (“l’amministrazione ingiunta difatti ha dimostrato di avere sufficientemente adempiuto all’onere di accertarsi che i lavoratori assunti non fossero (…)”: così sentenza d’appello, pag. 4; “alla luce della documentazione esibita in sede di accertamento d’infrazione, il datore di lavoro non risultava poter essere nelle condizioni di presumere (…)”: così sentenza d’appello, pag. 5).

Dall’altro, che la corte territoriale ha sicuramente disaminato il fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

Il rigetto del ricorso giustifica la condanna della “Agenzia delle Entrate” al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo.

Nonostante il rigetto del ricorso non sussistono i presupposti perchè, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, (comma 1 quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), la ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell’art. 13, comma 1 bis, medesimo D.P.R..

In tal senso rileva l’insegnamento n. 9938 dell’8.5.2014 delle sezioni unite di questa Corte, ove in motivazione si precisa che è “principio generale dell’assetto tributario che lo Stato e le altre Amministrazioni parificate non sono tenute a versare imposte o tasse che gravano sul processo per la evidente ragione che lo Stato verrebbe ad essere al tempo stesso debitore e creditore di se stesso con la conseguenza che l’obbligazione non sorge”.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente “Agenzia delle Entrate” a rimborsare ai controricorrenti, A.G. e “Cooperativa Sociale Onlus – Codams Due”, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nel complesso in Euro 3.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA