Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15531 del 14/07/2011

Cassazione civile sez. VI, 14/07/2011, (ud. 16/06/2011, dep. 14/07/2011), n.15531

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – rel. Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

GAIA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANICIO GALLO 3, presso lo

studio dell’avvocato FEDERICA CAVALIERI, rappresentata e difesa dagli

avvocati ANDREA MOLENDI, ELIO FORTUNATO giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

CAFFE’ GALLERIA DI ANDREONI MARIA IDA LORENA & C. SAS;

– intimata –

avverso la sentenza n. 330/2010 del TRIBUNALE di MILANO, SEZIONE

DISTACCATA di RHO del 12/05/2010, depositata il 14/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/06/2011 dal Presidente Relatore Dott. MARIO FINOCCHIARO;

è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 14 maggio 2010 il tribunale di Milano, seziono distaccata di Rho – definitivamente provvedendo sulla opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla Caffè Galleria s.a. s. di Andreoni Maria Ida Lorenza & C. contro la Gaia s.r.l. – ha dichiarato la propria incompetenza per territorio a conoscere della controversia, per essere competente, ratione loci, il tribunale di Abbiategrasso D.Lgs. n. 206 del 2005, ex art. 63 e, per l’effetto, dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo opposto n. 1612/07 dell’il dicembre 2007, con conseguente sua revoca, ha condannato la opposta alla restituzione in favore dell’opponente delle somme percepite in forza di detto titolo nonchè al pagamento delle spese di lite.

Avverso tale sentenza con atto 14 giugno 2010 e dato successive ha proposto regolamento di competenza la Gaia s.r.l., assumendo la inapplicabilità alle società e al socio accomandatario illimitatamente responsabile del foro esclusivo previsto a favore del consumatore.

Non ha svolto attività difensiva in questa sedo l’intimata Caffè Galleria s.a.s. di A.M.I.L..

Il P.G. ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Risulta pacifico tra le parli – precisa la sentenza ora oggetto di regolamento di competenza – che A.M.i.L., titolare dell’esercizio commerciale denominato Caffè Galleria – sito presso il contro commerciale Idea Più in (OMISSIS), via (OMISSIS) – intenzionata a vendere tale sua attività, si fosse rivolta alla Gaia s.r.l. – agenzia di intermediazione immobiliare – perchè la stessa, nell’esercizio della sua attività di impresa rinvenisse potenziali acquirenti.

Ciò posto – prosegue la pronunzia in questione ritenuto che nella specie trattasi di persona fisica che esercita attività di impresa, le emergenze processuali non potrebbero non far apparire di assoluta evidenza non solo come il contratto intervenuto tra le parti (mediazione) esuli completamente dall’ambito della attività di impresa) esercitata dall’opponente (settore merceologico: bar caffetteria), ma soprattutto come lo stesso non possa in alcuna misura ritenersi connesso o strumentale all’esercizio della stessa, dato questo ultimo inconfutabile, avuto mero riguardo alla finalità che la A. mirava a perseguire, con la conferita mediazione:

la cessione a terzi della propria azienda.

Come puntualmente evidenziato dalla ricorrente nonchè dal P.G. l’assunto del tribunale non può seguirsi.

In particolare, in tema costituisce ius receptum presso una giurisprudenza assolutamente consolidata di questa Corte regolatrice – singolarmente anche richiamata nella parte motiva della sentenza impugnata ma non applicata con riferimento alla fattispecie concreta – che in tema di contratti del consumatore:

– ai fini della identificazione del soggetto legittimato ad avvalersi della “tutela forte” del codice del consumo approvato con il D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206, la qualifica di “consumatore” spetta solo alle persone fisiche;

– quindi non alle società, e la stessa persona fisica che svolga attività imprenditoriale o professionale può essere considerata alla stregua del semplice “consumatore” soltanto allorchè concluda un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all’esercizio di dette attività;

– deve essere considerato “professionista” tanto la persona fisica, quanto quella giuridica, sia pubblica che privata, che invece utilizzi il contratto nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale;

– perchè ricorra la figura del “professionista” non è pertanto necessario che il contratto sia posto in essere nell’esercizio dell’attività propria dell’impresa o della professione, essendo sufficiente che esso venga posto in essere per uno scopo connesso all’esercizio dell’attività imprenditoriale o professionale (In termini, del esempio, Cass. 8 giugno 2007, n. 13377).

Non controverso, in diritto, quanto sopra si osserva che nella specie:

– come risulta da tutti gli atti di causa e, in primis, dalla sentenza .impugnata (cfr. intestazione della stessa nonchè la sua motivazione e, Infine, lo stesso dispositivo) a titolo di corrispettivo per l’attività di mediazione prostata la Gaia s.r.l.

ha chiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo non nei confronti di A.M.I.L. in proprio, ma della società in accomandita semplice Caffè Galleria di Maria Ida Lorena & C. e il giudizio si è svolto esclusivamente nel contraddittorio di tali due società;

– è di palmare evidenza, pertanto, la inapplicabilità – alla fattispecie – della disciplina di cui al D.Lgs. n. 206 del 2005, dovendosi escludere – in radice – come sopra anticipato, che una società ancorchè di persone possa qualificarsi consumatore o utente, ai sensi dell’art. 3 di questo;

– anche a prescindere da quanto precede si osserva che – comunque – un imprenditore che cede a terzi la propria azienda, ben lungi dal concludere un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all’esercizio della propria impresa, esercita una tipica attività di impresa, con conseguente inapplicabiLità della tutela di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005.

Stante la inapplicabilità de foro del consumatore, correttamente il giudizio è stato instaurato innanzi al tribunale di Milano, sezione distaccata di Rho, essendo in (OMISSIS) il luogo in cui ha la propria sede legale l’opponente e comunque ove il contratto di mediazione e stato eseguito (o doveva eseguirsi) essendo stata prospettata la cessione di una azienda in Magenta.

Deve, in conclusione, dichiararsi la competenza del tribunale di Milano, sezione distaccata di Rho, che provvederà, altresì, sulle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del tribunale di Milano, sezione distaccata di Rho, che provvedere, altresì, sulle spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta – 3 Civile della Corte di Cassazione, il 16 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2011

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