Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15530 del 30/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2010, (ud. 04/05/2010, dep. 30/06/2010), n.15530

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Gala Società Cooperativa, in persona del legale rapp.te pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avv. FAEDDA Maria Cristina del Foro di

Sassari ed elett.te domiciliata in Roma, Via Gregorio Ricci Curbastro

56 presso lo studio dell’avv. Paola Polano, giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Ozieri, in persona del Sindaco pro tempore, con sede presso

la sede comunale in Via Veneto;

– intimato –

avverso la sentenza n. 16.08.06, depositata in data 3.3.06, della

Commissione tributaria regionale della Sardegna;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

4.5.10 dai Consigliere Dott. Giovanni Carleo;

Udito il P.G. in persona del Dr. Riccardo Fuzio che ha concluso per

l’accoglimento del ricorso con le pronunce consequenziali.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con avviso di accertamento il Comune di Ozieri notificava alla Gala Società Cooperativa la rettifica ai fini ICI per l’anno 2000 riguardante un terreno con sovrastante fabbricato ubicato in località (OMISSIS). La società proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Sassari, la quale lo accoglieva, accogliendo pregiudizialmente l’eccezione di nullità della notifica dell’avviso. Proponeva appello il Comune di Ozieri, non costituitosi in primo grado, il quale evidenziava l’avvenuta sanatoria della nullità. La Commissione tributaria regionale della Sardegna rigettava il gravame con rinvio ad una sezione diversa della Commissione Provinciale. Avverso la detta sentenza la società cooperativa ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Il Comune non si è costituito.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Occorre premettere che la Commissione di seconde cure, dopo aver respinto l’appello proposto dal Comune di Ozieri in quanto la notifica dell’avviso di accertamento non era stata effettuata presso la sede legale della Cooperativa nè presso il luogo in cui si svolgevano le attività sociali, con conseguente pregiudizio della società connesso alla ritardata consegna dell’atto, ha quindi disposto il rinvio della causa alla Commissione provinciale di Sassari “poichè il giudizio di primo grado non ne ha esaminato il merito”.

La premessa torna utile nella misura in cui evidenzia come alla ricorrente società – anche se la stessa non può essere ritenuta formalmente soccombente in esito al giudizio di secondo grado, avendo visto respingere l’appello proposto dalla sua controparte – non possa essere però negato l’interesse ad impugnare la sentenza pronunciata dalla CTR. Ed invero, posto che l’interesse a impugnare una sentenza o un capo di essa si ricollega al pregiudizio che in concreto può derivare ad una delle parti in lite e va desunto dall’utilità giuridica che dall’eventuale accoglimento del gravame potrebbe derivarle, non può escludersi che la ricorrente, nel caso di specie, sia titolare di un concreto interesse, giuridicamente rilevante, volto a rimuovere gli effetti pregiudizievoli che dalla sentenza di secondo grado le derivano per effetto della disposta rimessione della causa al giudice di primo grado. E ciò, in quanto la statuizione adottata dai giudici di seconde cure verrebbe a rimettere in termini l’Ente impositore, ad onta del rigetto dell’impugnazione che dallo stesso era stata proposta.

Ciò posto, appare opportuno, e non solo per comodità di esposizione in quanto si tratta di una censura pregiudiziale sia sul piano logico che su quello giuridico, iniziare dall’esame del terzo motivo di doglianza, proposto dalla ricorrente ed articolato sotto il duplice profilo della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e della motivazione contraddittoria in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

La censura appare fondata in relazione ad entrambi i profili. A riguardo, giova sottolineare in primo luogo che la rimessione della causa al giudice di prime cure postula necessariamente la disposta riforma della sentenza di primo grado (cfr la previsione testuale del legislatore sub artt. 353 e 354 c.p.c.), essendo logicamente incompatibile la conferma della sentenza impugnata, che presuppone l’assenza di censure ritenute fondate, rispetto al rinvio della causa al primo giudice che richiede invece il riscontro di precise e tassative ipotesi di invalidità verificatesi nel corso del primo giudizio. Sotto questo aspetto, non è quindi giustificato alcun dubbio in ordine alla lamentata sussistenza di un evidente contrasto logico, assolutamente non sanabile, tra le due statuizioni adottate dalla CTR (rigetto dell’appello e conferma della sentenza di primo grado da una parte e rimessione della causa al primo giudice dall’altra).

Giova aggiungere, inoltre, passando più direttamente all’esame del secondo profilo di censura, che in tema di contenzioso tributario la rimessione della causa alla Commissione provinciale è prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59, comma 1, soltanto in talune ipotesi tassative ed eccezionali, al di là delle quali il giudizio dinanzi la Commissione tributaria regionale assume le caratteristiche del mezzo di impugnazione a carattere sostitutivo, con la conseguente necessità per i giudici di decidere nel merito le questioni proposte. Ed invero, la tassatività dell’elencazione, contenuta nella norma citata, comporta che, in tutti gli altri casi, la Commissione di appello deve trattenere la causa e deciderla nel merito (c.d. assorbimento delle nullità nei motivi di gravame), a ciò non ostando il principio del doppio grado di giurisdizione, il quale, oltre a non trovare garanzia costituzionale nel nostro ordinamento, postula soltanto che una domanda o una questione venga successivamente proposta a due giudici di grado diverso e non pure che venga decisa da entrambi. Con la conseguenza che nessun argomento di segno contrario può essere tratto dal rilievo che il giudizio di primo grado sia stato deciso senza esame del merito.

Ne consegue che in applicazione di questo principio la censura formulata merita di essere condivisa, ritenendosi in essa assorbiti gli altri motivi di impugnazione. Il ricorso per cassazione, siccome fondato, deve essere accolto e la sentenza impugnata, che ha fatto riferimento, in modo non corretto, ad una regula iuris diversa disponendo la rimessione della causa alla CTP di Sassari, deve essere cassata, nei limiti del motivo accolto e naturalmente senza rinvio, non ricorrendo la necessità di un nuovo giudizio di merito, alla stregua delle considerazioni sopra espresse. L’alternarsi, sia pure parziale, delle decisioni di merito giustifica la compensazione delle spese di tali giudizi. Quanto al giudizio di legittimità, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, cassa senza rinvio la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto, limitatamente alla rimessione della causa alla Commissione di primo grado. Compensa le spese dei giudizi di merito e condanna il Comune alla rifusione delle spese de giudizio di legittimità liquidate in Euro 1.100,00 di cui Euro 100,00 per esborsi oltre c.u.

ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2010

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