Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15530 del 14/07/2011

Cassazione civile sez. VI, 14/07/2011, (ud. 19/05/2011, dep. 14/07/2011), n.15530

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS), in persona del

Ministro in carica, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

D.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA PALESTRO 41, presso lo studio dell’avvocato MANCUSO

UMBERTO, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1752/2009 del TRIBUNALE di SALERNO del

7/07/09, depositata il 29/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARMELO SGROI.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

Che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori:

“Il relatore, cons. Antonio Segreto;

letti gli atti depositati;

osserva:

1. Nel corso di un procedimento esecutivo intentato da D. C. contro il Ministero dell’Economia e delle Finanze l’amministrazione proponeva opposizione all’esecuzione a norma dell’art. 615 c.p.c., comma 2.

Il tribunale di Salerno, con sentenza depositata il 29.7.2010, rigettava l’opposizione.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze proponeva ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost..

Resiste con controricorso l’intimata.

2. Il ricorso è inammissibile.

La sentenza impugnata, essendo stata depositata il 29.7.2010, è sottoposta al regime impugnatorio di cui all’art. 616, a seguito della modifica intervenuta con L. n. 69 del 2009. Recita, infatti l’art. 58, comma 2, di detta legge che: “Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli artt. 132, 345 e 616 c.p.c., e l’art. 118 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge.”.

Orbene, per effetto della modifica apportata dalla L. n. 69 del 2010 è stato abrogato l’ultimo inciso dell’art. 616 c.p.c., secondo cui l’opposizione all’esecuzione era decisa con sentenza non impugnabile.

Ne consegue che per effetto della detta abrogazione le sentenza emesse in tema di opposizione all’esecuzione sono impugnabili e, pertanto, l’impugnazione è costituita dall’appello e non dal ricorso straordinario ex art. 111 Cost. Ciò determina l’inammissibilità del proposto ricorso.” Ritenuto:

che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione;

che conseguentemente va dichiarato inammissibile il ricorso;

che il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Visto l’art. 375 c.p.c..

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione sostenute dalla resistente, liquidate in complessivi Euro 1000,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2011

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