Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1553 del 27/01/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 1553 Anno 2014
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: TERRUSI FRANCESCO

SENTENZA

sul ricorso 3494-2009 proposto da:
IMMOBILIARE

MODERNA

ZENO

SRL

in

persona

dell’Amministratore Unico e legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE
PARIOLI

43,

presso lo studio dell’avvocato D’AYALA

VALVA FRANCESCO, che lo rappresenta e difende giusta
2013

delega a margine;
– ricorrente –

3241
contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

Data pubblicazione: 27/01/2014

STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente non chè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI ROMA 3;
– intimato –

di ROMA, depositata il 17/12/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/11/2013 dal Consigliere Dott. FRANCESCO
TERRUSI;
udito per il ricorrente l’Avvocato D’AYALA VALVA che
ha chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.

avverso la sentenza n. 265/2007 della COMM.TRIB.REG.

3999-09

Svolgimento del processo
La Immobiliare Moderna Zeno s.r.l. propose ricorso alla
commissione tributaria provinciale di Roma contro un
avviso di accertamento in rettifica del valore finale di
un immobile; valore diversamente dichiarato in relazione

Nel

corso

del

giudizio

presentò

un’istanza

di

conciliazione giudiziale per un valore intermedio tra
quello dichiarato e quello accertato. All’istanza fece
seguito l’adesione dell’ufficio.
Ciò nondimeno l’adita commissione tributaria respinse il
ricorso e la sentenza passò in giudicato per mancata
impugnazione.
L’ufficio notificò allora il susseguente avviso di
liquidazione d’imposta, avente base nella ripetuta
sentenza passata in giudicato.
La società impugnò l’avviso perché emesso in carenza del
presupposto impositivo, stante l’avvenuta conciliazione.
La commissione tributaria provinciale di Roma, con
sentenza n. 56-21-2006, dichiarò cessata la materia del
contendere ritenendo la controversia definita ai sensi
dell’art. 12 della l. n. 289-02.
Su appello dell’agenzia delle entrate, la decisione è
stata riformata dalla commissione tributaria regionale del
Lazio. La quale ha affermato che la conciliazione – come
fattispecie procedimentale non si era perfezionata
allorché la prima sentenza era intervenuta sulla lite

all’Invim straordinaria.

concernente il valore finale del compendio ai fini
dell’Invim.
(rectius,

resasi la sentenza definitiva

Per cui,
irrevocabile)

per

mancata

impugnazione,

legittimamente l’ufficio aveva emesso l’avviso di
liquidazione della maggiore imposta.
Tale avviso ha quindi confermato aggiungendo che la

fattispecie ex art. 12 della l. n. 289 del 2002 (cd.
rottamazione) aveva tutt’altro ambito oggettivo, e dunque
non possedeva alcun rilievo ai fini della definizione
della lite in corso.
Contro la sentenza di secondo grado, depositata il 17
dicembre 2007, la società ha proposto ricorso per
cassazione affidato a sei motivi e illustrato anche da
memoria.
L’agenzia delle entrate ha replicato con controricorso.
Motivi della decisione
I motivi articolati dalla ricorrente sono,
nell’ordine, i seguenti.
Col primo mezzo la ricorrente lamenta l’insufficiente
motivazione della sentenza in relazione ai motivi che
hanno condotto il giudice d’appello a ritenere legittimo
l’avviso di liquidazione.
Col

secondo mezzo,

deducendo

violazione

e

falsa

applicazione dell’art. 20-bis del d.p.r. n. 636 del 1972,
abrogato e sostituito dall’art. 48 del d. lgs. n. 546 del
1992, la ricorrente sostiene che la commissione tributaria
regionale avrebbe errato nell’affermare che la mancanza
del decreto presidenziale conclusivo del procedimento di

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conciliazione

era

stata

causa

dell’inefficacia

dell’accordo conciliativo raggiunto tra le parti. Difatti,
per unanime interpretazione, il decreto possiede una mera
funzione di controllo formale della proposta di
conciliazione, la quale, avendo natura di transazione a
effetto novatívo, è sottratta al sindacato giurisdizionale

ed è, pertanto, perfettamente in grado di produrre effetti
tra le parti al di fuori del processo tributario.
Col

terzo

motivo,

deducendo

violazione

e

falsa

applicazione del combinato disposto degli artt. 10 della
1. n. 212-00, 1175 e 1375 c.c., e richiamando il dovere di
correttezza e di buona fede, da parte
dell’amministrazione, nei rapporti con i contribuenti, la
ricorrente lamenta che la commissione tributaria regionale
abbia ritenuto legittimo l’avviso di liquidazione sulla
scorta del passaggio in giudicato della sentenza afferente
l’atto presupposto, nonostante la non contestata esistenza
di una precedente proposta di conciliazione sottoscritta
dall’ufficio e avente natura di contratto di transazione
con effetti novativi.
Col quarto motivo, deducendo la violazione e falsa
applicazione dell’art. 100 c.p.c., la ricorrente
ulteriormente sostiene che l’amministrazione finanziaria
neppure aveva interesse a proporre appello avverso la
sentenza di primo grado, e lamenta che tale difetto di
interesse non sia stato considerato dalla commissione
regionale. Questo perché, nel corso del processo di primo
grado, l’amministrazione aveva manifestato acquiescenza ai

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motivi di ricorso della contribuente contro l’avviso di
liquidazione, riconoscendo l’esistenza della proposta
conciliativa e rimettendosi sul punto alla decisione del
giudice.
Col

quinto

mezzo,

deducendo

violazione

e

falsa

applicazione degli artt. 57 e 23, 3 ° co., del d.lgs. n.
546 del 1992, la ricorrente denunzia che la commissione

a

regionale non avrebbe considerato che, essendosi manifesta
acquiescenza, da parte dell’amministrazione, ai motivi di
ricorso nei termini sopra esposti, la domanda di riforma
della sentenza di primo grado, proposta a mezzo
dell’appello, dovevasi ritenere in contrasto col divieto
di proposizione di domande ed eccezioni nuove.
Infine, col sesto mezzo, si deduce l’omessa motivazione
della sentenza sul profilo appena considerato, di
conformità o meno dell’appello al divieto di proposizione
di domande ed eccezioni nuove (art. 57 cit.), siccome
ritenuto dalla ricorrente alla stregua di fatto
controverso decisivo per il giudizio.
– Vanno prioritariamente considerati il quarto e il
quinto motivo, intesi a denunciare vizi nell’applicazione
di norme processuali.
I motivi attengono al profilo giuridico dell’acquiescenza
e a quello, associato, dell’interesse a impugnare.
Sono dunque connessi e suscettibili di esame unitario,
palesando il comune assunto che l’amministrazione, in
primo grado, aveva prestato acquiescenza ai motivi di
ricorso della contribuente, mercé l’ammissione che in

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effetti, nel corso del processo avente a oggetto l’avviso
di accertamento, era stata sottoscritta la proposta
conciliativa. Sicché l’esame della commissione
provinciale, in quel contesto adita, non sarebbe dovuto
avvenire sul contenuto del ricorso, ma sulla legittimità
della proposta detta.

Secondo la ricorrente, l’essersi l’agenzia rimessa, a
seguito di tale ammissione, al giudizio della commissione
tributaria equivaleva ad acquiescenza ai motivi di
ricorso, con conseguente inammissibilità dell’appello per
difetto di interesse e, comunque, per violazione del
divieto dei nova.
III. – La tesi non ha fondamento.
In contrario giova sottolineare che l’acquiescenza
preclusiva dell’appello è unicamente quella che consegue
alla sentenza (art. 329 c.p.c.); e la stessa esistenza di
atti incompatibili con la volontà di impugnare (cd.
acquiescenza tacita) suppone l’anteriorità del titolo
astrattamente impugnabile.
Donde

un’acquiescenza

preclusiva

dell’appello,

tecnicamente, non è mai rapportabile a una linea difensiva
che preceda la sentenza. La quale linea difensiva ben può
essere rivista dall’autore, con riguardo alle
determinazioni giuridiche da cui risulti essere stata
presidiata.
Questa corte d’altronde ha costantemente affermato nell’ambito del giudizio ordinario di cognizione, ma un
eguale principio rileva anche con riguardo al processo

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speciale tributario – che la dichiarazione del convenuto,
intervenuta nel giudizio di primo grado, di rimettersi
alla giustizia circa una domanda attorea, o una sua parte,
non implica acquiescenza a una sentenza non ancora emessa,
né adesione alla tesi e al connesso petitum

(v. per tutte

Cass. n. 3424-86; n. 2444-85; n. 5686-84).

Ciò è invero coerente col principio di inammissibilità di
un’acquiescenza preventiva.
Una dichiarazione del tipo di quella suddetta, qui evocata
dalla ricorrente, sta quindi soltanto a significare che,
trattandosi di questione di puro diritto (per essere
incontrastati i riferimenti in fatto della controversia),
si attende dal giudice una pronunzia secondo giustizia,
senza peraltro alcuna sua preventiva accettazione.
Cosicché un simile atteggiamento processuale, qualora il
giudice abbia poi emesso su questione esaminabile
d’ufficio

una

pronunzia

difforme

dall’opinione

dell’amministrazione interessata, non preclude affatto,
alla medesima, l’esercizio del diritto di impugnativa.
Invero l’effetto di istituti disciplinati dalla legge,
quale, nel caso concreto, la conciliazione (del processo
tributario) seguita da un giudicato contrastante, non è
mai condizionato dall’opinione espressa dalla parte.
Pertanto,

diversamente

da

quanto

sostenuto

dalla

ricorrente, da un lato non potevasi considerare esistente
un’acquiescenza

giuridicamente

dell’amministrazione

finanziaria,

rilevante
a

da
petto

parte
della

riconosciuta esistenza, in fatto, della conciliazione nel

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giudizio a monte; dall’altro permaneva il di lei
l’interesse all’impugnazione della sentenza di primo
grado, considerata la concreta utilità del provvedimento
che al giudice d’appello era stato richiesto rispetto alla
situazione denunciata, di inapplicabilità oggettiva
dell’art. 12 della 1. n. 289 del 2002, sulla cui base la

commissione tributaria provinciale aveva invece dichiarato
cessata la materia del contendere sulla maggiore imposta.
Nessuna domanda nuova potevasi in tal senso considerare
avanzata con l’appello, essendo la domanda, nel processo
tributario, correlata all’atto impositivo e alle ragioni
in esso svolte; e tali ragioni fin dall’inizio dipendevano
pur sempre dal giudicato formatosi sull’avviso di
accertamento.
IV. – Sempre in base all’ordine logico, vanno quindi
esaminati il primo e il sesto motivo, che denunziano vizi
della motivazione.
Il primo mezzo è manifestamente inammissibile, in quanto
la sentenza ha motivato la legittimità dell’atto a cagione
dell’anteriore giudicato sull’avviso di accertamento.
La doglianza prospettata dalla ricorrente non riguarda un
fatto – decisivo e controverso – sebbene la questione
giuridica sottostante, che si assume insufficientemente
considerata in forza dell’opposta tesi della mancanza del
presupposto impositivo quale effetto della conciliazione.
Ma la motivazione sulla questione giuridica non può
formare oggetto di censura ai sensi dell’art. 360, n.5,
c.p.c.

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Egualmente inammissibile, per ragioni analoghe, è il sesto
motivo, col quale pure si censura, ai sensi dell’art. 360,
n.5, c.p.c., la motivazione della sentenza in ordine a una
questione giuridica, qual è quella del contrasto
dell’appello col divieto dei nova.
Come detto, la categoria logica di cui all’art. 360, n. 5,

c.p.c. si attaglia unicamente alla motivazione in fatto.
Sulla questione di diritto non rileva il vizio della
motivazione per l’ovvia ragione che la soluzione della
questione di diritto non può essere incisa dalla
argomentazione o dall’eventuale errore su questa, essendo
infine comunque rimessa alla valutazione della corte in
base al principio

iura novit curia,

diretta espressione

del canone costituzionale di soggezione del giudice alla
legge.
V. – Il secondo e il terzo motivo, infine, anch’essi
esaminabili unitariamente in quanto afferenti la stessa
questione giuridica, sono infondati.
La questione attiene alla dedotta efficacia

inter partes

della transazione – affermata come novativa – posta al
fondo della conciliazione del processo tributario di
impugnazione dell’avviso di accertamento presupposto.
Se ne sostiene l’idoneità a produrre effetti tra le parti
al di fuori del processo tributario che l’aveva generata,
e a prescindere dal non adottato provvedimento giudiziario
conclusivo del procedimento tipico di conciliazione di cui
all’art. 48 del d. lgs. n. 546-92.

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La tesi non può essere condivisa se non altro perché
inutile agli specifici fini, atteso il generale principio
secondo cui il giudicato copre dedotto e deducibile.
VI. – E’ pacifico che, nel caso concreto, si era trattato
di una proposta conciliativa formulata ai sensi dell’art.

48 del d.lgs. n. 546 del 1992 durante la pendenza del
giudizio tributario originato dall’impugnazione
dell’avviso di accertamento.
La commissione provinciale, dinanzi alla quale pendeva il
giudizio, non l’aveva considerata e aveva deciso la lite
confermando l’atto impositivo.
Su questa decisione si è formato il giudicato formale, e
su tale base è stato notificato l’avviso di liquidazione
d’imposta.
Consegue che neppure è necessario prender posizione
sull’annoso dibattito – cui la ricorrente erroneamente
ascrive risposta scontata – circa la natura (novativa o
meno) della conciliazione giudiziale.
Giova dire che una simile natura è stata affermata da
alcune decisioni di questa corte (v. indicativamente Cass.
n. 14300-09; n. 20386-06), ma è stata anche contraddetta
da altra tesi, che invece ha escluso finanche la natura
negoziale dell’istituto, tanto più quindi la natura di
novazione, sul rilievo della emersione nella disciplina
normativa di un connotato unitario, a tipo di fattispecie
processuale a formazione progressiva (v. per es. Cass. n.
3560-09). Donde in tal senso la conciliazione andrebbe
configurata come una forma di composizione convenzionale

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della lite tributaria nella sede tipica del processo, in
unica deroga al principio più generale della normale
indisponibilità per l’erario del credito d’imposta.
A ogni modo un simile problema non è rilevante nel caso di
specie, perché, ove anche si seguisse la tesi che vede
nella conciliazione un negozio transattivo, è pacifico che

nella specie un tale negozio si era perfezionato prima
della sentenza di conferma dell’imposizione.
Pertanto l’effetto estintivo dell’obbligazione tributaria,
conseguente alla transazione detta, potevasi far valere
unicamente al fine di impugnare la sentenza che non ne
aveva tenuto conto.
Il non averlo fatto preclude qualunque difesa. Ed ecco
perché la tesi sostenuta dalla ricorrente non è utile ai
fini indicati.
Della transazione (come della rilevanza estintiva del
debito a seguito di pagamento) non era possibile discutere
in sede di opposizione all’avviso di liquidazione, perché
l’avviso era conseguito al giudicato e perché la
transazione era stata dedotta come anteriore alla sentenza
sulla quale il giudicato s’era formato.
Il giudicato copre invero dedotto e deducibile. Esso non
si estende ai fatti – e solo a questi – che non avrebbero
potuto essere dedotti nel giudizio di merito, perché
sopraggiunti in una fase del processo refrattaria a nuove
allegazioni difensive (v. per spunti Cass. n. 11581-05).
Il che non è, quanto alla fattispecie in esame, in base
alle stesse allegazioni della ricorrente.

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tSPNTE DA Pe.TC,”7R AZIONE

VII. – Il ricorso, conseguentemente, è rigettato.
La peculiarità della questione controversa giustifica la
compensazione delle spese processuali.
p.q.m.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese

Deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta
sezione civile, addì 20 novembre 2013.
I

processuali.

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