Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1553 del 26/01/2021

Cassazione civile sez. trib., 26/01/2021, (ud. 01/10/2020, dep. 26/01/2021), n.1553

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello – Consigliere –

Dott. MANCINI Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 13517/12 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, in via dei Portoghesi

12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

MARE BLU SOCIETA’ COOPERATIVA, in persona del legale rappresentante

pro tempore, (C.F. (OMISSIS)), rappresentata e difesa dall’Avv.

Giuseppe Vaccaro, elettivamente domiciliata in Roma, in via San

Tommaso d’Aquino, 116, presso l’Avv. Antonino Dierna;

– controricorrente –

e contro

RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. (già SERIT SICILIA S.P.A.);

– intimata –

avverso la sentenza n. 146-16-11 della Commissione tributaria

regionale della Sicilia – Sezione distaccata di Siracusa, depositata

il 19 aprile 2011 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 1 ottobre 2020

dal Consigliere Dott.ssa Laura Mancini;

udito per la ricorrente l’Avv. Lucrezia Fiandaca;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale De Matteis Stanislao, che ha concluso chiedendo il rigetto

del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso notificato all’Agenzia delle entrate e alla Serit Sicilia s.p.a. la Mare Blu Società Cooperativa impugnò davanti alla Commissione tributaria provinciale di Siracusa la cartella esattoriale n. (OMISSIS), notificata il 16 maggio 2007, con la quale le era stato intimato il pagamento dell’importo di Euro 144.726,51 per omesso versamento di IRAP, IVA, ritenute alla fonte, addizionale comunale e regionale e recupero credito di imposta per investimenti indebitamente utilizzato, con riferimento all’anno di imposta 2003, deducendo la giuridica inesistenza della relativa notificazione, il difetto di sottoscrizione del ruolo, l’omesso invio della comunicazione dell’avviso bonario, la decadenza dai termini per porre in essere l’attività di liquidazione in violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 36-bis, e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54-bis, l’omesso invio dell’avviso di pagamento, il difetto di sottoscrizione della cartella esattoriale, l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo per recupero del credito di imposta per omesso preventivo invio dell’avviso di recupero, l’inesistenza della pretesa tributaria.

La Commissione tributaria provinciale con sentenza n. 52-0409 depositata l’11 febbraio 2009 accolse il ricorso annullando i provvedimenti impugnati.

2. Avverso tale pronuncia l’Agenzia delle entrate propose appello di cui la Mare Blu Società Cooperativa, nel costituirsi in giudizio, eccepì l’inammissibilità sul presupposto che la notificazione dell’atto di impugnazione fosse stata effettuata oltre il termine di decadenza di cui all’art. 327 c.p.c., comma 1.

Con sentenza n. 149/16/11, depositata il 19 aprile 2011, la Commissione tributaria regionale della Sicilia – Sezione distaccata di Siracusa, dichiarò il gravame inammissibile.

3. Avverso tale decisione l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo. La Mare Blu Società Cooperativa ha resistito con controricorso, depositando, altresì, memoria ex art. 378 c.p.c. Alla pubblica udienza del 15 novembre 2016 la Quinta Sezione civile di questa Corte ha disposto rinvio a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite sulle questioni di massima di particolare importanza relative alla decorrenza nel giudizio tributario del termine per la costituzione del ricorrente e dell’appellante che si avvalga della notificazione a mezzo del servizio postale e dell’ammissibilità del ricorso o dell’appello che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, nel caso in cui il ricorrente (o l’appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e falsa applicazione dell’art. 330 c.p.c. in combinato disposto con il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2, e art. 49.

Assume, in particolare, l’Amministrazione finanziaria di aver proposto appello avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia – Sezione distaccata di Siracusa, depositata l’11 febbraio 2009 e non notificata, con ricorso notificato a mezzo del servizio postale ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 20, comma 2, e art. 53, comma 2, sia presso la sede della società contribuente, sia presso il domicilio dalla medesima eletto presso lo studio del difensore Rag. C.C.; che la raccomandata n. (OMISSIS), relativa a tale ultima notifica, è stata spedita il (OMISSIS), coincidente con l’ultimo giorno del termine “lungo” ai sensi dell’art. 327 c.p.c. (nella versione anteriore alla novella introdotta con la L. 18 giugno 2009, n. 69) di un anno e 46 giorni, decorrente dall’11 febbraio 2009, data di deposito della sentenza impugnata; che entrambe le notificazioni sono andate a buon fine e, comunque, la contribuente si è costituita difendendosi nel merito; che, cionondimeno, la Commissione tributaria regionale ha dichiarato inammissibile l’appello ritenendolo tardivo; che tale statuizione si fonda sul presupposto che “la raccomandata n. (OMISSIS), relativa all’atto di appello è stata inviata dall’Agenzia delle Entrate alla società contribuente in data (OMISSIS)”; che, tuttavia, il giudice d’appello, così decidendo, non ha considerato che il ricorso in appello è stato notificato alla società non solo presso la sua sede, con la raccomandata cui la sentenza gravata fa esclusivo riferimento, ma anche presso il domicilio eletto per il giudizio (con raccomandata n. (OMISSIS)) ai sensi dell’art. 330 c.p.c., pacificamente applicabile al processo tributario; che tale ultima notifica, a differenza di quella effettuata presso la sede della società, è senz’altro tempestiva, essendo la relativa raccomandata stata spedita il (OMISSIS).

1.1. La controricorrente Mare Blu Società Cooperativa ha contrastato le deduzioni erariali rilevando, in primo luogo, che l’error in procedendo denunciato dalla controparte avrebbe dovuto essere ricondotto nel paradigma della violazione di legge ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ovvero del difetto di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Ha, inoltre, eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza per avere l’Agenzia delle entrate omesso di indicare nel corpo dell’atto di impugnazione il contenuto dell’avviso di ricevimento della raccomandata n. (OMISSIS), relativa alla notificazione al procuratore costituito nel giudizio di primo grado, nonchè di precisare quando è stato prodotto e dove si trova il documento. Ha, quindi, argomentato in merito all’infondatezza del ricorso erariale, dando rilievo all’attestazione, depositata dalla stessa contribuente in data 11 febbraio 2011, con cui si certifica che la raccomandata n. (OMISSIS) è stata spedita il (OMISSIS) e consegnata al procuratore rag. C.C. il (OMISSIS); all’illeggibilità nell’avviso di ricevimento prodotto in copia fotostatica dalla ricorrente, del timbro di spedizione postale; all’omessa produzione, da parte dell’Agenzia delle entrate, della ricevuta di spedizione rilasciata dall’Ufficio postale. Infine, la società controricorrente ha eccepito l’inammissibilità dell’appello erariale per non avere l’Amministrazione finanziaria provveduto al deposito di copia del ricorso in appello presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale che ha pronunciato la sentenza impugnata, in spregio al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2.

2. Preliminarmente deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione per difetto di autosufficienza, formulata in controricorso.

Il motivo articolato dalla difesa erariale – che contrariamente a quanto ritenuto dalla controparte, denunciando l’erronea valutazione di un atto processuale, quale la relazione di notificazione del ricorso in appello, è stato correttamente intitolato come error in procedendo – risponde ai canoni dell’autosufficienza.

Risultano, invero, riportati nel corpo dell’atto tutti gli elementi e i riferimenti necessari ad individuare, nei suoi termini esatti, l’errore denunciato e i fatti processuali che ne costituiscono la base (cfr. pagg. 3 e 4 del ricorso) e tali deduzioni risultano corroborate dall’allegazione, di seguito al ricorso, di copia degli atti ritenuti strumentali allo scopo (l’atto di appello sub all. 2) e gli avvisi di ricevimento delle raccomandate n. (OMISSIS) e (OMISSIS) (sub all. 3).

2.1. Costituisce, invece, motivo d’inammissibilità dell’appello erariale il fatto, pure evidenziato dalla società contribuente, che il relativo ricorso sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale e che l’appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, abbia depositato l’avviso di ricevimento del plico e non anche la ricevuta di spedizione.

Come chiarito dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 13452 del 29 maggio 2017, tale evenienza non decreta l’inammissibilità del gravame soltanto se nell’avviso di ricevimento la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. In tal caso, infatti, l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione, laddove, al contrario, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sullo stesso avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o dell’appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto (o della sentenza) (in senso conforme v. Cass. Sez. 6-5, ord. 11/5/2018, n. 11559).

2.2. Dagli avvisi di ricevimento riprodotti dalla difesa erariale nel presente giudizio emerge, invero, che il ricorso in appello è stato notificato dall’Agenzia delle entrate a mezzo del servizio postale ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 20, comma 2, e art. 53, comma 2, sia alla parte personalmente, che al procuratore presso il quale questa aveva eletto domicilio nel giudizio di primo grado.

La prima raccomandata risulta essere stata spedita in data (OMISSIS) e, dunque, tardivamente, mentre la seconda (n. (OMISSIS)) reca la data di spedizione del (OMISSIS), ricadente entro il termine ex art. 327 c.p.c. (applicabile ratione temporis) di un anno e 46 giorni dal deposito della sentenza di primo grado, avvenuto in data 11 febbraio 2009.

Ritiene, tuttavia, il Collegio che tale ultimo avviso di ricevimento non sia idoneo ad assolvere alla medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione, giacchè la data di spedizione ivi riportata risulta scritta manualmente, mentre il timbro postale impresso in calce allo stesso appare illeggibile.

Occorre, infine, rilevare che, non solo tali carenze documentali non risultano essere state colmate attraverso la produzione, da parte dell’Amministrazione finanziaria, di idonea certificazione, proveniente dall’agente postale, della ricezione del plico entro il termine per l’impugnazione, ma, come evidenziato dai giudici d’appello, la società contribuente ha prodotto una comunicazione di Poste italiane s.p.a. in data 28/6/2010 nella quale si dà atto che “la raccomandata n. (OMISSIS) del (OMISSIS)” inviata al procuratore della società contribuente, Rag. C.C., è stata consegnata il (OMISSIS).

3. Per le ragioni esposte il ricorso deve, quindi, essere respinto.

Nei rapporti tra l’Agenzia delle entrate e la Mare Blu Società Cooperativa le spese processuali del giudizio di cassazione sono liquidate nel dispositivo secondo il principio di soccombenza. Di esse va disposta la distrazione in favore del procuratore della controricorrente, dichiaratosi antistatario. Con riferimento alla Riscossione Sicilia s.p.a. (già SERIT Sicilia s.p.a.) nulla deve disporsi, invece, sulle spese, essendo detta società rimasta intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento, in favore della Mare Blu Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 5.600,00, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge, disponendone la distrazione in favore dell’Avv. Giuseppe Vaccaro, dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2021

 

 

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