Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1553 del 26/01/2010

Cassazione civile sez. II, 26/01/2010, (ud. 10/12/2009, dep. 26/01/2010), n.1553

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. ODDO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.A. e M.R. – rappresentati e difesi in

virtù di procura speciale in calce al ricorso dagli avv.ti De Cesare

Francesco e Lazzarone del Foro di Paola ed elettivamente domiciliati

in Roma, alla piazza S. Andrea della Valle, n. 3, presso l’avv. BOTTA

Ilda;

– ricorrenti –

contro

E.G., S.C., V.M. e M.

U. – rappresentati e difesi in virtù di procura speciale a margine

del controricorso dagli avv.ti Scialdoni Luigi ed Antonio Avitabile,

presso i quali sono elettivamente domiciliati in Roma, alla via Lucio

Papirio, n. 83;

– controricorrenti –

e

D.G. – elettivamente domiciliato in Roma, alla via Sestio

Calvino, n. 193, presso l’avv. Antonio Avitabile;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 2708 del 7

giugno 2006 – non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 10

dicembre 2009 dal Consigliere Dott. ODDO Massimo;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato l’8 ottobre 1998, il Condominio dell’edificio in (OMISSIS), convenne i condomini L. A. e M.R. davanti al Tribunale di Roma e, premesso che i convenuti, in violazione del regolamento condominiale contrattuale, avevano apportato alla loro unità immobiliare delle modifiche (montaggio di una tapparella estensibile, infissi di colore bronzo ecc. …) che pregiudicavano il decoro architettonico dell’edificio, ne domandarono la condanna al ripristino dello stato dei luoghi. Resisterono il L. e la M. ed il Tribunale, con sentenza del 20 novembre 2001, rigettò la domanda del condominio. La decisione, gravata dai singoli condomini E. G., D.G., S.C., V.M. ed M.U. venne riformata il 7 giugno 2006 dalla Corte di appello di Roma, che, in accoglimento della domanda del condominio, condannò il L. e la M. a ridurre in pristino lo stato dei luoghi, eliminando gli infissi e le altre strutture posti in opera e sostituendoli con altri di tipo identico a quelli montati negli altri appartamenti dello stabile.

Il L. e la M. sono ricorsi con tre motivi per la cassazione della sentenza e gli intimati E., S., V. e M. hanno resistito con controricorso, mentre il Durano non ha svolto attività in giudizio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile.

Il 30 marzo 2007 è stata depositata una rinuncia al ricorso, sottoscritta da entrambi i difensori dei ricorrenti senza specifica procura speciale e le cui sottoscrizioni dei controricorrenti per accettazione non sono autenticate, nella quale viene dato atto che i ricorrenti hanno provveduto al pagamento delle spese di tutti i gradi del giudizio e che i controricorrenti, a fronte della rinuncia al ricorso, avrebbero rinunciato al ripristino dello stato dei luoghi disposto dalla sentenza impugnata.

Nè la rinunciarne la sua accettazione sono state successivamente regolarizzate, tuttavia, pur non potendo essere dichiarata l’estinzione del processo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 390 e 391 c.p.c., in assenza nella rinuncia dei requisiti di cui al medesimo art. 390 c.p.c., comma 2 l’atto e la sua accettazione si palesano idonei a rivelare il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il processo stesso ed a determinare così la cessazione della materia del contendere, con conseguente inammissibilità del ricorso stesso (cfr. da ultimo: Cass. civ., sez. 3^, sent. 15 settembre 2008, n. 23685).

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2010

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