Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1553 del 23/01/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 1553 Anno 2018
Presidente: CHIARINI MARIA MARGHERITA
Relatore: ROSSETTI MARCO

ORDINANZA

sul ricorso 2659-2016 proposto da:
GUERRA SILVIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
CENEDA 39-D, presso lo studio dell’avvocato SORIANA
CHIANESE, che la rappresenta e difende giusta procura
in calce al ricorso;
– ricorrente contro

REGIONE LAZIO , in persona del Presidente pro-tempore
2017
2013

della Giunta Regionale, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA MARCANTONIO COLONNA 27, presso lo studio
dell’avvocato ANNA MARIA COLLACCIANI, che la
rappresenta e difende giusta procura a margine del
controricorso;

Cv/

Data pubblicazione: 23/01/2018

- controricorrente nonchè contro

SOCIETA’ AGRICOLA DI LUZIETTI CARLO EREDE CLAUDIO
GUERRA SAS;
– intimati –

di ROMA, depositata il 16/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 19/10/2017 dal Consigliere Dott. MARCO
ROSSETTI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero,
in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.
ALBERTO CARDINO che ha concluso chiedendo il rigetto
del ricorso;

2

avverso la sentenza n. 4019/2015 della CORTE D’APPELLO

R.G.N. 2659/16
Udienza del 19 ottobre 2016

FATTI DI CAUSA
1. Silvia Guerra nel 2013 convenne dinanzi al Tribunale di Civitavecchia,
Sezione Specializzata Agraria, la Regione Lazio, esponendo:
(-) di essere affittuaria del fondo “Sassetana”, nel Comune di Santa Marinella
(così si afferma a p. 2, rigo 5 del ricorso; deve ritenersi un mero lapsus calami

più sotto, rigo 13), di proprietà della Regione Lazio;
(-) di avere diritto a “rinnovare il contratto di affitto agrario sino al 10

novembre 2022”, ai sensi del combinato disposto dell’art. 17 della I. reg. Lazio
11 settembre 2003 n. 29, e dell’art. 1, comma 10, I. reg. Lazio 11 agosto
2008 n. 14.
Chiese pertanto che il Tribunale accertasse e dichiarasse l’esistenza di tale
“diritto al rinnovo del contratto”.

2. Con sentenza 23.6.2014 n. 750 il Tribunale di Civitavecchia rigettò la
domanda.

(9141

La Corte d’appello di Roma, sezione specializzata agraria, con sentenza
16.7.2015 n. 4019 rigettò il gravame della soccombente.

3. La Corte d’appello ritenne che:
(a) il contratto stipulato dal dante causa di Silvia Guerra (suo fratello, che a
sua volta era subentrato a suo padre) era stato prorogato nel 1997, ai sensi
della Deliberazione della Giunta regionale del Lazio 30.10.1997 n. 6796;
(b) l’art. 17, comma 5, I. reg. Lazio 11.9.2003 n. 29 introdusse sì una proroga
della durata dei contratti di affitto dei fondi agricoli già di proprietà delle ASL
sino al 10.11.2022, ma solo se gli affittuari avessero formulato istanza in tal
senso entro il 30.4.2008; e nella specie tale istanza non vi fu;
(c) la successiva I. reg. Lazio 11.8.2008 n. 14 trasferì i fondi agricoli delle ASL
alla Regione; ma l’art. 1, comma 10, di tale legge, nel prevedere che ai fondi
trasferiti si applicasse “l’art. 17 della I. reg. Lazio 29/2003”, non ha affatto
avuto

l’effetto

di

prorogare

automaticamente tutti

i

contratti

precedentemente stipulati, ma solo quelli scaduti, mentre il contratto di Silvia

Pagina 3

l’indicazione del luogo di ubicazione del suddetto fondo a Tolfa, come si dice

R.G.N. 2659/16
Udienza del 19 ottobre 2016

Guerra nel 2008 ancora non era scaduto, e quindi non ricadde nella proroga
automatica.

4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da Silvia Guerra
con ricorso fondato su tre motivi; ha resistito con controricorso la Regione

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Cessazione della materia del contendere.
1.1. Con atto depositato in cancelleria il 5.10.2017, la ricorrente ha dichiarato
di non avere più interesse al ricorso, e di volere rinunciarvi.
Ha chiesto, perciò, la dichiarazione di estinzione del giudizio, e la
compensazione delle spese.
Tale istanza risultata notificata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al
difensore della Regione Lazio.

1.2. L’istanza di estinzione del giudizio non può essere accolta.
La dichiarazione di rinuncia al ricorso infatti è unilaterale, e priva
dell’accettazione della controparte.
Tuttavia quella dichiarazione, manifestando l’intenzione della ricorrente di
non annettere più importanza all’esito della lite, impone di dichiarare
l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ex art. 100
c.p.c., a causa della cessazione della materia del contendere.

2. Le spese.
2.1. La controvertibilità della questione, così come la farraginosità e l’oscurità
sinanche sintattica della legislazione regionale sulla materia oggetto del
contendere, costituiscono un motivo sufficiente per disporre la
compensazione integrale delle spese di lite.

P.q.m.
(-) dichiara inammissibile il ricorso per cessazione della materia del
contendere;
(-) compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Pagina 4

Lazio.

R.G.N. 2659/16
Udienza del 19 ottobre 2016

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della
Corte di cassazione, addì 19 ottobre 2017.

(Marco Rossetti)

Il Presidente
(Margherita Chiarini)
in
i
_

Il consigliere estensore

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