Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1553 del 20/01/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 20/01/2017, (ud. 08/11/2016, dep.20/01/2017),  n. 1553

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22703/2011 proposto da:

C.R., C.F. (OMISSIS), C.A. C.F. (OMISSIS),

N.M. C.F. (OMISSIS), quali eredi di CA.AU., domiciliati

in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la cancelleria della Corte di

Cassazione, rappresentati e difesi dall’Avvocato ANGELO TOMASELLI,

giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

A.S.T. S.P.A. AZIENDA SICILIANA TRASPORTI S.P.A., C.F. (OMISSIS),

già AZIENDA SICILIANA TRASPORTI, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GIULIA DI GALLES 4, presso lo studio dell’avvocato IVANO CIMATTI,

rappresentata e difesa dall’avvocato VITO BERRETTA, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 545/2011 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 05/07/2011 R.G.N. 914/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/11/2016 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;

udito l’Avvocato BERRETTA VITO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 545/2011, depositata il 5 luglio 2011, la Corte di appello di Catania rigettava il gravame di Ca.Au. nei confronti della sentenza di primo grado, che aveva dichiarato inammissibile la domanda dallo stesso proposta nei confronti di AST – Azienda Siciliana Trasporti S.p.A. per la restituzione della somma versata in esecuzione delle sentenze definitiva e non definitiva dei Tribunale di Catania in grado di appello, sentenze che erano state cassate con rinvio alla Corte di appello di Messina.

La Corte rilevava a sostegno della propria decisione, richiamati precedenti di legittimità, che era davanti al giudice di rinvio che l’appellante avrebbe dovuto proporre l’azione di restituzione (anche eventualmente in separato giudizio) e non già davanti ai Tribunale di Catania in funzione di giudice di primo grado, come nella specie avvenuto.

Hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza, con tre motivi, C.R., C.A. e N.M., quali eredi di Ca.Au.; la società ha resistito con controricorso, assistito da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

Con il primo motivo, deducendo violazione o falsa applicazione dell’art. 302 c.p.c., le ricorrenti lamentano che la Corte territoriale abbia emesso la sentenza impugnata nei confronti del defunto Ca.Au., nonostante l’avvenuta costituzione in grado di appello delle eredi per la prosecuzione del giudizio.

Con il secondo motivo, deducendo il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., e n. 5, le ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione dell’art. 38 c.p.c., non avendo la Corte considerato che, nel termine stabilito dalla norma, nè l’Azienda aveva eccepito, nè il Tribunale aveva rilevato, l’incompetenza funzionale del giudice di primo grado; e altresì per violazione dell’art. 40 c.p.c., posto che, nel momento in cui la Corte ha emesso la sentenza impugnata, era già sopravvenuta la definizione del giudizio di rinvio avanti alla Corte di appello di Messina, così che non era più possibile alcuna pronuncia su questioni di competenza per connessione, di continenza o di litispendenza.

Con il terzo motivo le ricorrenti, deducendo violazione dell’art. 389 c.p.c. e del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.), censurano la sentenza impugnata per non avere ritenuto, peraltro in contrasto con l’orientamento prevalente in materia, che per il diritto alla restituzione o alla rimessa in pristino sussiste la facoltà di instaurare un giudizio autonomo, senza che tale diritto debba necessariamente essere fatto valere presso il giudice del rinvio.

Deve, in primo luogo, essere esaminato il rilievo di inammissibilità del ricorso, con il quale si assume la non corrispondenza della procura conferita al difensore delle parti ricorrenti, avv. Angelo Tomaselli, ai requisiti stabiliti dall’art. 365 c.p.c., per una procura speciale.

Il rilievo è infondato.

Come più volte precisato da questa Corte e ancora di recente da Cass. n. 18468/2014, “il mandato apposto in calce o a margine del ricorso per cassazione, è, per sua natura, speciale e non richiede alcuno specifico riferimento al processo in corso, sicchè è irrilevante la mancanza di un espresso richiamo al giudizio di legittimità ovvero che la formula adottata faccia cenno a poteri e facoltà solitamente rapportabili al procedimento di merito”.

Ciò posto, si osserva come il primo motivo di ricorso sia inammissibile, non investendosi, con esso, nè affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, nè il percorso logico-critico, sulla base del quale la Corte di appello di Catania è pervenuta alle proprie conclusioni, ma esclusivamente indicandosi la sussistenza di un errore materiale, come tale suscettibile di essere emendato nelle forme previste dal Codice di rito (art. 287 c.p.c.).

Il secondo motivo è infondato.

La designazione del giudice di rinvio, da parte della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 383 c.p.c., determina, infatti, una competenza di detto giudice, che non può essere oggetto di contestazioni successive e che non è modificabile (salva l’ipotesi di un errore materiale, cui si può sopperire attraverso il rimedio della correzione); e la ragione di tale non modificabilità “non risiede tanto nel carattere funzionale ed inderogabile della competenza del giudice di rinvio, bensì nella circostanza che, non prevedendo il nostro ordinamento processuale civile l’impugnazione delle sentenze della Corte di cassazione, al di fuori dell’ipotesi di revocazione di cui agli artt. 391 bis e 391 ter, la designazione del giudice di rinvio, quale parte della statuizione della Cassazione, non è suscettibile di essere messa in discussione, perchè su di essa, quale questione di rito, si forma nell’ambito del processo in cui è intervenuta, la cosa giudicata formale” (Cass. n. 17457/2007).

Il terzo motivo è parimenti infondato.

La sentenza impugnata, si è, infatti, uniformata all’ormai consolidato principio di diritto, per il quale “la domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza, successivamente cassata in sede di legittimità, va proposta esclusivamente dinanzi al giudice competente per effetto del rinvio, e non dinanzi al giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie, anche nel caso in cui il giudizio di rinvio non sia stato mai introdotto ovvero si sia estinto”: Cass. n. 21901/2008 (ord.). Conforme n. 20327/2013 (ord.).

Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

la Corte rigetta il ricorso; condanna le ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 100,00 per esborsi e in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA