Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1553 del 19/01/2022

Cassazione civile sez. VI, 19/01/2022, (ud. 29/10/2021, dep. 19/01/2022), n.1553

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

K.D., cittadino del (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di cassazione

rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giammaria e Picciano, giusta

procura speciale a margine del ricorso per cassazione;

– ricorrente –

nei confronti di

Ministero dell’Interno;

– resistente –

avverso il decreto del Tribunale di Campobasso emesso aprile 2020 nel

procedimento n. R.G. 903/2019;

sentita la relazione in Camera di consiglio del relatore cons.

Roberto Amatore.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35-bis, K.D., cittadino del (OMISSIS), ha adito il Tribunale di Campobasso impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale aveva respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

2. Nel richiedere la protezione internazionale il ricorrente riferiva di aver lasciato il suo Paese per timore di esser arrestato in quanto aveva portato con sé le sorelle e la cugina, senza il consenso dei genitori, con l’intento di evitare che venissero sottoposte a mutilazione genitale femminile; lungo il tragitto, tuttavia, a seguito di un incidente, era morta la cugina.

3. Il Tribunale ha ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria.

4. In particolare, il Tribunale ha ritenuto la domanda manifestamente infondata, in quanto le circostanze allegate dal ricorrente si riferivano a questioni familiari, e non sussistendo, altresì, un contesto di violenza generalizzato nel Paese di origine. Il Tribunale ha, infine, ritenuto che la situazione prospettata dal ricorrente non fosse idonea a fondare il riconoscimento della protezione umanitaria.

5. Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione D.K., svolgendo tre motivi.

6. L’intimata Amministrazione dell’Interno ha depositato atto di costituzione al fine di poter eventualmente partecipare alla discussione orale.

Il ricorso è stato assegnato all’adunanza in Camera di consiglio non partecipata del giorno 29 ottobre 2021, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

I motivi di ricorso sono così rubricati: “1. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5): violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. e), dell’art. 3, commi 3, 4 e 5, dell’art. 5, dell’art. 6, lett. a), dell’art. 7, dell’art. 8, dell’art. 11, dell’art. 12, lett. a) e dell’art. 14; violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 2 e 3; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti – motivazione apparente, perplessa e obiettivamente incomprensibile. Non risultano esaminati e valutati i veri motivi dell’espatrio (da pag. 10)”; “2.ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5): violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. g), dell’art. 3, commi 3, 4 e 5, dell’art. 5, dell’art. 6, lett. a), dell’art. 14, dell’art. 16 e dell’art. 17; violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, commi 2 e 3; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; motivazione apparente, perplessa e obiettivamente incomprensibile. Non risulta valutato il danno grave, né sono state adeguatamente indicate le fonti che lo escludono (pag. 12)”; “3. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5): violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Motivazione apparente, perplessa e obiettivamente incomprensibile. Non risulta effettuata alcuna valutazione di vulnerabilità del richiedente, né quella comparativa richiesta per la protezione umanitaria”.

1. Nel primo motivo si lamenta il mancato esame da parte del Tribunale dei fatti posti a fondamento della domanda, anche alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale del Paese di origine del ricorrente, non acquisite dal Tribunale.

2.Con il secondo motivo si censura la mancata acquisizione ed indicazione di COI, non potendosi ritenere sufficiente il richiamo alle fonti indicate nel provvedimento della Commissione Territoriale e non avendo il Tribunale spiegato le ragioni per le quali ritiene di fondare la decisione sulle suindicate fonti. Si lamenta, inoltre, il mancato esame dei fatti posti alla base dell’espatrio ai fini della protezione sussidiaria, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14 lett. a) e b).

3. Nel terzo motivo si lamenta la mancata valutazione comparativa ai fini della protezione umanitaria, non avendo il Tribunale considerato aspetti relativi alla vulnerabilità del ricorrente (minore età al momento dell’espatrio e il difficile percorso migratorio) né la documentazione inerente il percorso di integrazione intrapreso e i problemi di salute del ricorrente.

Il ricorso è manifestamente fondato quanto al primo e secondo motivo, motivi il cui accoglimento determina l’assorbimento anche della terza censura, articolata quest’ultima in relazione al diniego dell’invocata protezione umanitaria.

3.111 primo motivo è manifestamente fondato, posto che, a fronte di una valutazione di credibilità del racconto, il tribunale è venuto completamente meno ai suoi obblighi di cooperazione istruttoria D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 8, comma 3, omettendo di interrogare le fonti di conoscenza internazionale sull’esistenza o meno del fenomeno della “mutilazione genitale” in Gambia ed anche in ordine alle possibili condizioni degradanti carcerarie in caso di arresto del richiedente per la sottrazione delle minori alle famiglie, che avrebbero voluto invece procedere alla pratica dell’infibulazione, ed incorrendo peraltro nel vizio di motivazione apparente nella misura in cui ha argomentato il diniego della richiesta protezione internazionale affidandolo alle sole laconiche affermazioni secondo cui “il richiedente ha dichiarato di essersi allontanato dal Gambia per una vicenda familiare e per sfuggire ad un pericolo… di arresto” e “il pericolo di mutilazione genitale non riguarda il richiedente”.

2. Il secondo motivo è anch’esso manifestamente fondato. Sul punto, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, in tema di protezione sussidiaria dello straniero, ai fini dell’accertamento della fondatezza di una domanda proposta sulla base del pericolo di danno di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) (violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato determinativa di minaccia grave alla vita o alla persona), una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto, il giudice del merito è tenuto, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, a cooperare nell’accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosi d’indagine e di acquisizione documentale in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul Paese di origine del richiedente. Al fine di ritenere adempiuto tale onere, il giudice è tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto (Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 11312 del 26/04/2019).

Ciò posto, osserva la Corte che le valutazioni del tribunale in ordine al pericolo di danno di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), non indicano in alcun modo le fonti informative consultate, con ciò incorrendo la motivazione impugnata nella denunciata violazione di legge. Ne’ può ritenersi sufficiente il richiamo per relationem alle fonti citate nel provvedimento amministrativo emesso dalla commissione territoriale, senza indicare le ragioni fondanti l’adesione a quelle fonti già consultate nella fase amministrativa.

Si impone pertanto la cassazione del provvedimento impugnato per una nuova lettura del ricorso introduttivo alla luce dei principi qui riaffermati.

PQM

accoglie il primo e secondo motivo; dichiara assorbito il terzo; cassa il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Campobasso, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2022

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA