Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15529 del 30/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2010, (ud. 04/05/2010, dep. 30/06/2010), n.15529

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Essicatoio Cooperativo Prodotti Agricoli S.C.A.R.L., in persona del

legale rapp.te pro tempore elettivamente domiciliato in Roma Viale

dei Parioli 43 presso lo studio dell’avv. D’AYALA VALVA Francesco dal

quale è rappresentato e difeso giusta procura speciale a margine del

ricorso in via disgiunta dall’avv. Claudio Tiberti del Foro di

Padova;

– ricorrente –

contro

Comune di Barbarano Vicentino, in persona dei Sindaco in carica,

rappresentato e difeso dall’Avv. MAGGIOLO Claudio del Foro di Vicenza

ed elett.te domiciliato in Roma, Via Nicotera 29 presso lo studio

dell’avv. Andrea Miccichè giusta procura speciale a margine dei

ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 14/34/05, depositata in data 17 marzo 2005,

della Commissione tributaria regionale del Veneto;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza dei

4.5.10 dal Consigliere Dott. Giovanni Carleo;

Udita la difesa svolta per conto di parte ricorrente dall’avv.

Umberto Santi, su delega, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso, la cassazione della sentenza impugnata con ogni

consequenziale statuizione anche in ordine alle spese processuali.

Udito il P.G. in persona del Dr. Riccardo Fuzio che ha concluso per

l’accoglimento del ricorso per gli anni dal 1999 in poi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Cooperativa Essicatoio Cooperativo Prodotti Agricoli S.C.A.R.L. ricorreva avverso il rifiuto espresso dal Comune di Barbarano Vicentino alla richiesta di rimborso dell’Ici versata dal 1993 al 2002, deducendo che il fabbricato oggetto dell’imposta non era assoggettabile ad lei in quanto fabbricato rurale, utilizzato per la lavorazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci. La CTP di Vicenza accoglieva il ricorso, il Comune interponeva appello e l’Essicatoio Cooperativo si costituiva ribadendo le proprie ragioni. La Commissione tributaria regionale del Veneto accoglieva il gravame ritenendo la decadenza del diritto alla restituzione dell’lei pagata anteriormente al 30 giugno 1999 nonchè il difetto del carattere rurale del fabbricato stante la mancata coincidenza della titolarità dei terreni e la titolarità del fabbricato. Avverso la detta sentenza l’Essicatoio Cooperativo Prodotti Agricoli S.C.A.R.L. ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Il Comune resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria difensiva ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Appare opportuno sottolineare introduttivamente che il ricorrente, in via preliminare, ha precisato che il ricorso “riguarda soltanto le annualità 1999 e successive”. Ciò premesso, esaminando il merito dell’impugnazione, giova precisare che, con la prima doglianza, la ricorrente Cooperativa deducendo il vizio di violazione di legge (D.L. n. 557 del 1993, art. 9 comma 3 bis, convenite nella L. n. 133 del 1994, e D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 29 (T.U.I.R.), ora art. 32), ha censurato la tesi della CTR secondo cui la mancata confluenza in un unico soggetto giuridico del possesso dei terreni e del fabbricato strumentale determinerebbe l’inesistenza dei requisiti richiesti per la qualifica rurale del fabbricato. Ed invero – questa, in sintesi, la tesi della ricorrente – l’art. 3 bis sopra citato stabilisce che ai fini fiscali deve riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentati alle attività agricole di cui all’art. 29 del testo unico delle imposte sui redditi, senza richiedere nessuna ulteriore condizione. Nè alcun argomento di segno contrario alla ruralità dell’immobile potrebbe ricavarsi dal fatto che il fabbricato era iscritto al N.C.E.U. con attribuzione di rendita, come ha invece erroneamente ritenuto la Commissione di appello facendone discendere un carattere ostativo, giacchè a norma del D.P.R. n. 139 del 1998, art. 1 – così può riassumersi la seconda doglianza – deve ritenersi riconosciuta “la possibilità di unità immobiliari già cernite al catasto edilizio urbano ma ugualmente riconosciute rurali”.

I motivi in questione vanno trattati congiuntamente, proponendo profili di censura sostanzialmente connessi, in merito ai quali, mette conto di richiamare il recente orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte, le quali hanno affermato il principio di diritto secondo cui qualora un “fabbricato” sia stato catastalmente classificato come “rurale” (categoria (OMISSIS) per le unità abitative, categoria (OMISSIS) per gli immobili strumentali alle attività agricole) resta precluso ogni accertamento, in funzione della pretesa assoggettabilità ad ICI de fabbricato in questione. Allo stesso modo, e in senso inverso, qualora il “fabbricato” non sia stato catastalmente classificato come “rurale”, il proprietario che ritenga, tuttavia, sussistenti i requisiti per il riconoscimento come tale, non avrà altra strada che impugnare la classificazione operata al fine di ottenerne la relativa variazione. L’accertamento dei predetti requisiti in difformità della attribuita categoria catastale – così continuano le Sezioni Unite in motivazione – non può essere compiuto, incidentalmente, dal giudice tributario che sia stato investito della domanda di rimborso dell’ICI da parte del contribuente. Il classamento, infatti, è rispetto alla pretesa tributaria concretamente opposta, l’atto presupposto ed a riguardo è ostativo il “carattere impugnatorio del processo tributario, avente un oggetto circoscritto agli atti che scandiscono le varie fasi del rapporto d’imposta.

Per i fabbricati non iscritti in catasto, invece, l’accertamento della “ruralità” può essere direttamente e immediatamente compiuto dal giudice che sia investito dalla pretesa del contribuente di conseguire il rimborso dell’ICI pagata per il fabbricato al quale ritenga spetti il riconoscimento come “fabbricato rurale”: in questo caso, trattandosi di domanda fondata su una pretesa esenzione dall’imposta, spetterà al contribuente dimostrare la sussistenza dei requisiti indicati nel D.L. n. 557 del 1993, art. 9, commi 3 e 3 bis, tra i quali, per quanto concerne gli immobili strumentali, deve escludersi la necessità dell’identità soggettiva del titolare del diritto sui fabbricato e del titolare del diritto sul fondo asservito, in quanto il D.L. n. 557 del 1993, art. 9, comma 3 bis, non solo non indica, diversamente da quanto fa il comma 3, della medesima disposizione per i fabbricati adibiti ad abitazione, tra le condizioni elencate, la necessità che chi utilizzi il fabbricato sia anche proprietario (o titolare di altro diritto) sul terreno “per esigenze connesse all’attività agricola svolta”, ma espressamente prevede i carattere strumentale degli immobili ove le cooperative, o i loro consorzi, svolgono attività di “manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli” conferiti dai soci. (Sez. Un. 18565/09 in motivazione).

In conclusione, in caso di immobili iscritti al catasto, come nel caso di specie, occorre distinguere l’immobile che sia stato iscritto nel catasto dei fabbricati come “rurale”, con l’attribuzione della relativa categoria ((OMISSIS)), il quale non è soggetto all’imposta, dall’immobile iscritto in una diversa categoria catastale. In quest’ultimo caso, infatti, sarà onere del contribuente, che pretenda l’esenzione dall’imposta, impugnare l’atto di classamento, restando, altrimenti, il fabbricato medesimo assoggettato ad ICI. Allo stesso modo, il Comune dovrà impugnare autonomamente l’attribuzione della categoria catastale (OMISSIS), al fine di poter legittimamente pretendere l’assoggettamento del fabbricato all’imposta.

Alla stregua del principio di diritto riportato, consegue pertanto che gli argomenti, svolti dalla CTR, fondati sulla “mancata confluenza in un unico soggetto giuridico del possesso dei terreni e del fabbricato strumentale” e sull’iscrizione del fabbricato al N.C.E.U. sono assolutamente irrilevanti ai fini di una corretta decisione e non meritano di essere condivisi. Ed invero, vertendosi in tema di immobili iscritti al catasto – tale circostanza è pacifica tra le parti – al fine di escludere o affermare l’assoggettabilità all’Ici, occorreva innanzitutto verificare se il fabbricato de quo, catastalmente, fosse stato classificato o meno come fabbricato rurale (con attribuzione della categoria (OMISSIS) propria delle unità abitative, oppure della categoria (OMISSIS) propria degli immobili strumentali alle attività agricole), costituendo la detta classificazione catastale elemento di rilievo determinante.

Ora, poichè tale circostanza non emerge in alcun modo dalla lettura della sentenza impugnata, quest’ultima in accoglimento del proposto ricorso deve essere cassata, con rinvio della causa ad altra sezione della CTR Veneto la quale provvederà all’indicato accertamento di fatto da conditisi nell’osservanza del principio di diritto stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte. Ciò, naturalmente con riguardo a 1999 ed alle annualità successive. La CTR provvederà anche in ordine al regolamento delle spese della presente fase di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della CTR Veneto, che provvederà anche in ordine al regolamento delle spese della presente fase di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 4 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2010

 

 

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