Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15529 del 22/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/06/2017, (ud. 04/04/2017, dep.22/06/2017),  n. 15529

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

nel procedimento 24222 – 2016 R.G. per il regolamento di competenza

richiesto d’ufficio dal tribunale di Napoli con ordinanza in data

17.10.2016;

udita la relazione all’udienza in camera di consiglio del 4 aprile

2017 del consigliere dott. Luigi Abete;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto

procuratore generale dott. Sgroi Carmelo, che ha chiesto dichiararsi

la competenza per materia del giudice di pace di Napoli.

Fatto

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

T.C. conveniva innanzi al giudice di pace di Napoli “Equitalia Sud” s.p.a. e, tra gli altri, il Comune di Napoli ed il Prefetto di Napoli.

Chiedeva che fosse dichiarata la nullità ovvero pronunciata l’inefficacia del preavviso di “fermo amministrativo” notificatogli in data 3.7.2014.

Deduceva l’omessa notificazione dei verbali di accertamento delle infrazioni al codice della strada a fondamento del “fermo”, l’omessa notificazione delle susseguenti cartelle di pagamento nonchè la prescrizione del diritto alla riscossione delle somme di cui alle cartelle.

Con sentenza n. 46544/2014 il giudice di pace dichiarava la propria incompetenza e la competenza del tribunale di Napoli.

T.C. riassumeva il giudizio dinanzi al tribunale di Napoli.

Si costituivano unicamente “Equitalia Sud” ed il Comune di Napoli Con ordinanza in data 17.10.2016 il tribunale di Napoli, a sua volta, opinava per la competenza ratione materiae del giudice di pace di Napoli e formulava d’ufficio richiesta di regolamento di competenza.

Esponeva che alla luce della pronuncia delle S.U. di questa Corte n. 15354/2015 l’impugnativa del “fermo amministrativo”, quale azione di accertamento negativo, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore; altresì, che il preavviso di fermo nella fattispecie si fondava su contravvenzioni al codice della strada; conseguentemente, che si prefigurava la competenza del giudice di pace, giacchè non si prospettava nessuna delle ipotesi di competenza del tribunale di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, commi 4 e 5.

Il pubblico ministero ha formulato conclusioni scritte.

Va dichiarata la competenza ratione materiae del tribunale di Napoli.

Va previamente condiviso il rilievo del Pubblico Ministero di ammissibilità del regolamento d’ufficio alla stregua della puntualizzazione – “il Giudice ha riservato, in prima udienza, la decisione sulla questione preliminare della competenza” – che si legge a pagina 2 dell’ordinanza in data 17.10.2016.

Va ovviamente ribadito che le Sezioni Unite di questa Corte hanno puntualizzato che il fermo amministrativo di beni mobili registrati ha natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all’adempimento, sicchè la sua impugnativa, sostanziandosi in un’azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore (cfr. Cass. sez. un. (ord.) 22.7.2015, n. 15354).

Più esattamente, ai fini della competenza, operano, siccome applicabili nel caso de quo ratione temporis, le regole di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, commi 1 e 2 a tenor dei quali l’opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada di cui al D.Lgs. 20 aprile 1992, n. 285, art. 204 bis è disciplinata dal rito del lavoro e si propone davanti al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione.

Ineccepibile da ultimo è il rilievo del giudice a quo, secondo cui nella fattispecie non ricorre nessuna delle ipotesi di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, commi 4 e 5 ipotesi in relazione alle quali è prefigurata la competenza per materia del tribunale.

Nessuna statuizione va assunta in tema di spese.

PQM

 

La Corte dichiara la competenza per materia del giudice di pace di Napoli, dinanzi al quale rimette le parti nel termine di legge.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2017

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