Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15529 del 14/07/2011
Cassazione civile sez. VI, 14/07/2011, (ud. 19/05/2011, dep. 14/07/2011), n.15529
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
NUTRISPORT SRL in Genova, in persona del suo amministratore e legale
rappresentante pro tempore, elettivamnete domiciliata in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli
avvocati MARIANI LUIGI MICHELE, CAMPAGNA PAOLO, giusta procura in
calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto n. 1905/09 V.G. della CORTE D’APPELLO di TORINO
del 15/01/2010, depositato il 18/01/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO;
è presente il P.G. in persona del Dott. CARMELO SGROI.
Fatto
CONSIDERATO IN FATTO
Che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori:
“Il relatore, cons. Antonio Segreto;
letti gli atti depositati e visto l’art. 380 bis c.p.c., osserva:
1. Con citazione del 12.9.2008 la s.r.l. Nutrisport conveniva davanti al tribunale di Genova il Presidente del Consiglio dei Ministri per sentire condannare lo Stato italiano al risarcimento dei danni patrimoniali subiti ingiustamente dal comportamento di magistrati, ai sensi della 13.4.1988, n. 117.
Il Tribunale, con decreto del 26.11.2009, dichiarava inammissibile la domanda, per mancanza dei presupposti di cui alla L. n. 117 del 1988, art. 2.
La Corte di appello di Torino, con decreto del 18.1.2010, respingeva il reclamo.
Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione la Nutrisport.
Resiste con controricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Il ricorso è inammissibile per la mancata esposizione dei fatti di causa.
Per soddisfare il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti di causa, prescritto, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, dall’art. 366 c.p.c., n. 3, è sufficiente, ed insieme indispensabile, che dal contesto del ricorso (ossia, solo dalla lettura di tale atto ed escluso l’esame di ogni altro documento, compresa la stessa sentenza impugnata) sia possibile desumere una conoscenza del “fatto”, sostanziale e processuale, con una chiara e completa visione dell’oggetto dell’impugnazione, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esse assunte dalle parti, sufficiente per bene intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice “a quo”, non potendosi distinguere, ai fini della detta sanzione di inammissibilità, fra esposizione del tutto omessa ed esposizione insufficiente (Cass. 03/02/2004, n. 1959; Cass. 17/10/2003, n. 15547;Cass. 23/05/2003, n. 8154);
Nella fattispecie l’esposizione dei fatti di causa, sia sostanziali che processuali nei termini sopra detti, non è desumibile in maniera sufficiente neppure dall’intera lettura del ricorso.
Inoltre in mero rinvio all’atto di citazione ed alle note autorizzate nel giudizio di merito, non soddisfa il suddetto requisito, poichè anche sotto questo profilo il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente e non generico.” 4.Ritenuto:
che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione;
che il ricorso va dichiarato inammissibile;
che la costituzione del resistente è tardiva, essendo avvenuta oltre 10 giorni dal deposito del ricorso (Cass. 13.3.2006, n. 22006);
che nessuna statuizione vada emessa sulle spese processuali;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Nulla per le spese di questo giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2011