Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15528 del 30/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2010, (ud. 29/04/2010, dep. 30/06/2010), n.15528

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

KRONOS PUBBLICITA’ di Eugenio Schilirò, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. ZAPPALA’

Salvo del Foro di Catania, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

COMUNE di CATANIA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, viale delle Milizie n. 76, presso

l’avv. Antonio Donnangelo, rappresentato e difeso dall’avv. PATANE’

Paolo giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sicilia, sez. staccata di Catania, n. 231/18/06, depositata il 28

novembre 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 29

aprile 2010 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La KRONOS Pubblicità s.a.s. di Eugenio Schilirò propone ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. staccata di Catania, indicata in epigrafe, con la quale, in accoglimento dell’appello del Comune di Catania, è stata affermata la legittimità dell’avviso di accertamento (notificato nel 2003) con cui il Comune aveva recuperato a tassazione, nei confronti della contribuente, a titolo di imposta sulla pubblicità per l’anno 2001, la differenza tra quanto già versato e quanto dovuto in applicazione dell’adeguamento tariffario disposto dal D.P.C.M. 16 febbraio 2001.

2. Resiste con controricorso il Comune di Catania.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con i tre motivi di ricorso, i quali possono essere esaminati congiuntamente per intima connessione, la società contribuente, denunciando la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 3 (Statuto del contribuente), del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 3, comma 5, artt. 9, 12 e 37 e del D.P.C.M. 16 febbraio 2001, artt. 1 e 2, nonchè vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata per avere il giudice a quo riconosciuto la validità di quest’ultimo decreto, nella parte in cui stabilisce, all’art. 2, che la ridetemi inazione della tariffa per la pubblicità ordinaria, operata con l’art. 1 del decreto, “decorre dal 1 marzo 2001”, anzichè dal 1 gennaio 2002.

2.1. Il ricorso è fondato.

In attuazione del disposto di cui al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 37, comma 1 (secondo il quale “con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, le tariffe in materia di imposta sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni possono essere adeguate, comunque non prima di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo”), il D.P.C.M. 16 febbraio 2001, pubblicato nella G.U. del 17 aprile 2001, ha provveduto, all’art. 1, alla rideterminazione (in aumento) della tariffa per la pubblicità ordinaria stabilita, per le varie classi di comuni, dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 12, disponendo poi, all’art. 2, che tale adeguamento tariffario decorresse dal 1 marzo 2001.

Va aggiunto che il citato D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 3, il quale disciplina il potere regolamentare dei comuni in materia, stabiliva, nel testo all’epoca vigente, che le tariffe dovevano essere deliberate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entravano in vigore il primo gennaio dell’anno successivo a quello di esecutività della delibera; aggiungeva che, in caso di mancata adozione della delibera, si applicassero le tariffe stabilite nello stesso decreto (quindi, per la pubblicità ordinaria, le tariffe di cui all’art. 12).

Nella fattispecie, come risulta dalla sentenza impugnata, il Comune di Catania, in assenza di delibera, ha applicato, per il 2001, la tariffa come rideterminata dal menzionato D.P.C.M..

2.2. Tale provvedimento, però, deve ritenersi, quanto alla sua efficacia temporale – fissata, come detto, a decorrere dal 1 marzo 2001 -, illegittimo per contrasto con la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 3 (c.d. Statuto dei diritti del contribuente), il quale, al comma 1, dopo aver stabilito, in linea generale, il principio di irretroattività delle disposizioni tributarie (fatte salve, a determinate condizioni, quelle di natura interpretativa), prevede, in particolare, che “relativamente ai tributi periodici le modificazioni introdotte si applicano solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono”.

Anche tale norma, così come tutte quelle della L. n. 212 del 2000, è stata emanata in attuazione degli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost., costituisce principio generale dell’ordinamento tributario e può essere derogata soltanto in modo espresso (art. 1, comma 1, della legge stessa).

Pertanto, poichè l’imposta sulla pubblicità, almeno per quanto riguarda la pubblicità ordinaria, rientra indubbiamente nella categoria dei tributi periodici, in quanto il presupposto di essa è destinato a durare nel tempo ed il pagamento è dovuto per anno solare di riferimento (D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 9) (cfr., per altri tributi locali, Cass. n. 4283 del 2010), il D.P.C.M. in esame è chiaramente illegittimo, e deve pertanto essere disapplicato dal giudice tributario ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 5, nella parte in cui (comma 2) prevede che la rideterminazione della tariffa stabilita dal comma 1 decorra dal 1 marzo 2001, anzichè dal 1 gennaio 2002.

Indiretta conferma di tale conclusione si trae sia dal fatto che la L. n. 133 del 1999, art. 10, aveva soppresso, nel testo originario del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 37, la previsione secondo cui i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di adeguamento delle tariffe “stabiliscono la data a decorrere dalla quale essi sono applicati”, sia nel rilievo che il nuovo testo del medesimo D.Lgs. n. 507, art. 3, comma 5, introdotto dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 10 (con effetto dal 1 gennaio 2002), prevede sì che le tariffe dell’imposta “sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1 gennaio del medesimo anno”, ma ciò dispone in espressa deroga alla L. n. 212 del 2000, art. 3.

3. In conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto (poichè, come detto sopra, la controversia concerne unicamente la differenza d’imposta dovuta, per il 2001, in applicazione del D.P.C.M. de quo), la causa va decisa nel merito, con l’accoglimento del ricorso introduttivo della società contribuente.

4. Sussistono giusti motivi, in considerazione della novità della questione, per disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 29 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2010

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