Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15528 del 21/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 21/07/2020, (ud. 03/03/2020, dep. 21/07/2020), n.15528

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 16884/2014 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Direttore

pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato (C.F.: (OMISSIS)), presso i cui uffici in Roma, Via dei

Portoghesi 12, è domiciliata;

– ricorrente –

contro

JUSTINE CAPITAL s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentato e difeso dagli Avv. Giovanni Fasolino e Bruno

Cirillo ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv.

Vanessa Solimeno in Roma, Via Pisanelli n. 4;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1467/01/14 della Commissione Tributaria

Regionale della Campania, sezione di Napoli, depositata il

10/02/2014;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 03/03/2020 dal

Consigliere Stefano Pepe;

udite le conclusioni dal Sostituto Procuratore Generale della

Repubblica Dott. Stanislao De Matteis, che ha concluso per la

dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della

materia del contendere.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. La Justine Capital s.r.l., società operante nel settore della cartolarizzazione dei crediti, impugnava l’avviso di liquidazione emesso dall’Agenzia delle Entrate avente ad oggetto l’applicazione dell’imposta di registro in relazione al decreto ingiuntivo emesso in suo favore e relativo a crediti da questa acquistati pro soluto. In particolare, la Justine Capital s.r.l. contestava la pretesa applicazione dell’imposta di registro in misura proporzionale del 3% a fronte di quella in misura fissa prevista dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 40, e da tale decreto, art. 8, nota 2, della Tariffa parte prima allegata, tenuto conto che la sua attività di impresa doveva essere qualificata quale attività di finanziamento soggetta a IVA, sebbene, nel caso di specie, esente D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 10, comma 1.

2. La CTR, con sentenza n. 1467/01/14, depositata il 10/02/2014, confermava la sentenza di primo grado e, per l’effetto, accoglieva il ricorso della contribuente sul presupposto che le attività negoziali poste in essere dalla da quest’ultima dovevano ritenersi avere natura finanziaria.

3. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

4. La Justine Capital s.r.l. ha depositato controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In prossimità dell’udienza la ricorrente ha depositato istanza con la quale si dava atto che con nota allegata del 11.12.2019 la Direzione provinciale di Napoli aveva comunicato che la società contribuente aveva presentato domanda di definizione della controversia ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, artt. 6 e 7, conv. in L. n. 136 del 2018, provvedendo, entro il termine perentorio del 31 maggio 2019, al pagamento di tutte le somme dovute, con conseguenziale richiesta dell’adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.

In tale situazione, concorrendo tutti i presupposti di cui al D.L. n. 119 del 2018, artt. 6 e 7, è possibile pervenire, come richiesto dalla ricorrente, ad una pronuncia di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, in seguito alla definizione della lite e alla sopravvenuta carenza di interesse delle parti ad una decisione di merito.

2. Le spese vanno compensate avuto riguardo all’esito della controversia chiusasi con la definizione agevolata.

P.Q.M.

dichiara l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere e compensa le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2020

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