Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15528 del 14/07/2011

Cassazione civile sez. VI, 14/07/2011, (ud. 19/05/2011, dep. 14/07/2011), n.15528

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.I. (OMISSIS) in proprio e quale erede di

G.M. nonchè erede di T.B.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 63, presso lo

studio dell’avvocato BERETTI STEFANO (Studio avvocati ANTONIO PESELLI

– GIOVANNI ZOPPI), che lo rappresenta e difende unitamente all’avv.

PERSIANI FRANCESCO, giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.D. in proprio e nella qualità di erede di G.

M. ed inoltre MADRIGALI DONELLA & C. SNC in persona

del

suo liquidatore, entrambe elettivamente domiciliate in ROMA, VIA

POLIBIO 15, presso lo studio dell’avv. GIUSEPPE LEPORE, rappresentate

e difese dall’avv. BERETTI STEFANO, giuste procure speciali (n. 2) in

calce ai rispettivi controricorsi;

– controricorrenti –

contro

G.I. in proprio e quale erede di G.M.

nonchè erede di T.B., elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA LUCREZIO CARO 63, presso lo studio dell’avv. STEFANO BERETTI

(Studio ANTONIO PESELLI – GIOVANNI ZOPPI), che lo rappresenta e

difende unitamente all’avv. FRANCESCO PERSIANI, giusta delega in

calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

M.D. in proprio e nella qualità di erede di G.

M. ed inoltre MADRIGALI DONELLA & C. SNC in persona

del

suo liquidatore, entrambe elettivamente domiciliate in ROMA, VIA

POLIBIO 15, presso lo studio dell’avv. GIUSEPPE LEPORE, rappresentate

e difese dall’avv. STEFANO BERETTI, giuste procure speciali (n. 2) in

calce ai rispettivi controricorsi e ricorsi incidentali;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

MILANO ASSICURAZIONI SPA in persona del suo legale rappresentante

pro-

tempore ed inoltre S.L., entrambe elettivamente

domiciliate in ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio

dell’avv. MARIA ANTONIETTA PERILLI, che le rappresenta e difende

unitamente all’avv. GIAN CARLO SOAVE, giusta procura speciale per

atto notaio Luigi Rogantini Picco di Firenze in data 23.6.2004, n.

rep. 10847, in calce al controricorso al ricorso incidentale (per

Milano Assicurazioni SpA), e giusta procura speciale in calce al

controricorso al ricorso incidentale per S.L.;

– controricorrenti ai ricorrenti incidentali –

– ricorrenti incidentali –

– ricorrenti incidentali –

– ricorrenti incidentali –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 28/2010 della CORTE D’APPELLO di GENOVA del

23.12.09, depositata il 21/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito per il ricorrente l’Avvocato Giuseppe Lepore (per delega avv.

Stefano Beretti) che si riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO

SGROI che condivide la relazione scritta, salvo per il 2 motivo del

ricorso incidentale di M.D. in proprio.

La Corte:

Letti gli atti depositati.

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Il fatto che ha originato la controversia è il seguente: è stato chiesto il risarcimento del danno conseguente alla morte del ciclomotorista G.M., avvenuta per le lesioni subite in un sinistro stradale in cui è rimasta coinvolta L. S..

Con sentenza depositata in data 21 gennaio 2010 la Corte d’Appello di Genova, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Massa, ha confermato la responsabilità esclusiva della S., ma ha consistentemente ridotto l’entità del danno risarcibile.

2 – Il relatore propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376, 380 bis c.p.c..

3. – I ricorsi incidentali della S. e della Milano Assicurazioni hanno carattere pregiudiziale in quanto attengono al tema della attribuzione esclusiva alla prima della responsabilità del sinistro.

Il rispettivo primo motivo – di contenuto identico – lamenta contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Il vizio denunciato non riguarda il contenuto intrinseco della sentenza impugnata, ma si sostanzia nell’asserito contrasto tra la motivazione della stessa e le risultanze processuali, nei cui confronti non è stato peraltro rispettato il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione. Il secondo motivo – anch’esso identico nei due ricorsi – denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2054, comma 2, artt. 2043, 2041 c.c., artt. 40 – 41 c.p.;

violazione del criterio della presunzione di pari responsabilità nella causazione del sinistro.

La censura implica valutazioni di merito e, in violazione dell’art. 360 c.p.c., (adde: bis) n. 1 non dimostra che la sentenza impugnata abbia interpretato e applicato le numerose norme indicate in difformità dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione.

La sola Milano Assicurazioni ha formulato un terzo motivo, con cui ipotizza violazione e falsa applicazione delle disposizioni contrattuali discendenti dal contratto assicurativo stipulato dalla S..

L’analogo motivo di appello era stato rigettato dalla Corte territoriale sul rilievo che la Compagnia appellante non aveva fornito la prova, su di lei gravante, dell’incapienza del massimale di polizza.

La ricorrente assume di avere regolarmente prodotto in giudizio la relativa polizza, ma di questa circostanza, che contrasta con quanto affermato dalla sentenza impugnata, non fornisce gli elementi necessari per consentire alla Corte le opportune verifiche.

4. – I primi due motivi del ricorso principale, trattati unitariamente dal G., denunciano violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043, 2056, 2059, 1223 e 1226 c.c. nella parte in cui la Corte d’Appello ha negato, di fatto, o comunque limitato il diritto di conseguire jure ereditario il risarcimento del danno biologico subito dal defunto per effetto dell’incidente, riconoscendolo solo in funzione del periodo di vita residuo del defunto (primo motivo); per insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza sul punto sub 1 (secondo motivo).

La trattazione unitaria di motivi diversi si pone in contrasto con l’art. 366 c.p.c., n. 4, secondo cui ciascun motivo deve contenere specifiche argomentazioni, in quanto rende necessaria l’attività interpretativa della Corte (nella specie non sono ravvisabili argomentazioni che attengano al vizio di motivazione).

In violazione dell’art. 360 bis, n. 1 il ricorrente non dimostra che la sentenza impugnata abbia deciso in difformità dalla giurisprudenza della Corte; anzi, fa riferimento ad un precedente di questa stessa sezione (Cass. Sez. 3^, n. 8360 del 2010) che attesta la correttezza della decisione. Infatti la sentenza citata ha stabilito che il danno cosiddetto “tanatologia)” o da morte avvenuta a breve distanza di tempo da lesioni personali, deve essere ricondotto nella dimensione dei danni morali e concorre alla liquidazione degli stessi da configurare in modo unitario e onnicomprensivo, procedendosi alla personalizzazione della somma complessiva che tenga conto, perciò, anche della suddetta voce di danno, ove i danneggiati ne abbiano fatto specifica e motivata richiesta e sempre che le circostanze del caso concreto nel giustifichino la rilevanza.

La sentenza impugnata ha liquidato il danno biologico con riferimento ai tre giorni residui di vita della vittima e ha poi spiegato che occorreva procedere alla liquidazione onnicomprensiva del danno ex art. 2059 c,c. Il G. riserva la trattazione unitaria anche agli ultimi due motivi di ricorso, mediante i quali lamenta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2059 c.c. e art. 2 Cost., nella parte in cui la Corte d’Appello ha negato il riconoscimento del danno esistenziale in capo a G.I. in proprio e nella qualità di erede di T.B. (terzo motivo); per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza sul punto sub 3.

Le doglianze presentano le stesse caratteristiche negative evidenziate per le due precedenti con riferimento al modus censurandi e all’assenza di argomentazioni riferibili al vizio di motivazione.

Anche in questo caso non risulta rispettato l’art. 360 bis c.p.c., n. 1. Il ricorrente, pur citando l’orientamento più recente, fa leva soprattutto sull’orientamento giurisprudenziale ormai superato per effetto della nota sentenza delle Sezioni Unite n. 26972 del 2008, che ha affermato il carattere onnicomprensivo del danno patrimoniale ex art. 2049 c.c. e che ha escluso la configurabilità del danno esistenziale come voce autonoma, affermando principi che la sentenza impugnata ha applicato.

5. Il primo motivo del ricorso incidentale della M. denuncia: 1) violazione e/o falsa applicazione degli art. 2059 c.c. e art. 2 Cost. nella parte in cui la Corte d’Appello ha negato la riconoscibilità del danno esistenziale in capo alla M. jure proprio; 2) violazione del combinato disposto dell’art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c. per contraddittorietà e/o insufficienza della motivazione in ordine alla negazione della spettanza del danno esistenziale a favore della M. jure proprio.

Pur nell’abbondanza dell’argomentare, le tesi addotte a sostegno trattano la medesima materia oggetto del terzo e quarto motivo del ricorso principale. I vizi di motivazione vengono enunciati, ma non dimostrati; infatti, premesso che la contraddittorietà della motivazione è apprezzabile solo in presenza di contrasti insanabili all’interno della sentenza, tali da non consentire di comprenderne la ratio decidendi e che, analogamente, la motivazione è insufficiente solo quando è evincibile l’obiettiva deficienza, nel complesso della sentenza medesima, del procedimento logico che ha indotto il giudice, sulla scorta degli elementi acquisiti, al suo convincimento, è agevole rilevare che la sentenza impugnata è immune da tali vizi.

Ugualmente carente è la dimostrazione, resa necessaria dall’art. 360 bis c.p.c., n. 1, della sussistenza di un contrasto, in tema di interpretazione e applicazione di norme di diritto, tra la sentenza impugnata e la giurisprudenza della Corte di Cassazione.

Il secondo motivo del ricorso incidentale denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. non essendosi la Corte d’Appello pronunziata su una domanda ritualmente proposta dalla M., in particolare su un motivo di appello incidentale afferente l’omesso riconoscimento, da parte del Tribunale di Massa, del suo diritto alla liquidazione del danno morale jure hereditatis.

La censura pecca di autosufficienza. Dalle conclusioni riferite nell’epigrafe della sentenza impugnata (pag. 6) risulta che la M. aveva chiesto Euro 300.000,00 a titolo di risarcimento del danno morale jure proprio. Era, dunque, onere della ricorrente riferire le pertinenti parti del proprio appello incidentale da cui evincere che aveva proposto specifico motivo concernente il risarcimento del danno morale jure hereditatis.

Il terzo motivo lamenta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 2043, 2056 e 2059 c.c. nella parte in cui la Corte d’Appello ha negato o, comunque, limitato la riconoscibilità del danno biologico jure hereditatis a favore della M..

Questa censura tratta la stessa materia oggetto dei primi due motivi del ricorso principale, poggia su argomentazioni generiche e non dimostra che la Corte territoriale abbia interpretato e applicato le numerose norme indicate in contrasto con la giurisprudenza del giudice di legittimità (art. 360 bis c.p.c., n. 1).

Il quarto motivo è articolato in due censure: 1) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., comma 3; 2) omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, nella parte in cui la Corte d’Appello motiva in modo insufficiente e contraddittorio il rigetto dell’appello incidentale in ordine ad una maggiore liquidazione del danno patrimoniale subito dalla Madrigali S.n.c. e quindi in ordine alla liquidazione di un maggior danno patrimoniale in favore di M.D. in proprio.

Sostanzialmente lo stesso motivo, articolato in due censure, viene proposto anche dalla Madrigali S.n.c..

Le doglianze in esame attengono alla negata ammissione di istanze istruttorie conseguenti alla produzione di documenti che erano stati rinvenuti nel corso del giudizio d’appello.

Esse non sono autosufficienti e non dimostrano la decisività delle prove non ammesse. La circostanza che i documenti siano stati tardivamente rinvenuti e che non fosse a causa di un comportamento negligente da parte degli interessati doveva essere dimostrata dai medesimi. Le due ricorrenti incidentali non dimostrano che la sentenza abbia applicato l’art. 345 c.p.c. in modo difforme dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, considerato che, in ogni caso, i documenti nuovi debbono essere prodotti con l’atto di appello. La Corte territoriale ha spiegato di non ritenere necessaria ulteriore attività istruttoria.

Il quinto motivo del ricorso incidentale della M. denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, nella parte in cui la Corte d’Appello, nel respingere la domanda di liquidazione in misura maggiore del danno patrimoniale sofferto dalla Madrigali S.n.c. e quindi nel respingere la richiesta di M.D. – in proprio – di una liquidazione del danno patrimoniale per mancato apporto economico a seguito della morte del figlio M. in misura maggiore rispetto alla somma liquidata dal Tribunale di Massa, si limita a richiamare le ragioni espresse dal Giudice di Prime Cure.

Sostanzialmente la stessa censura è proposta dal secondo motivo della Madrigali S.n.c..

E’ orientamento consolidato della Corte (confronta, per tutte, Cass. Sez. 3^, n. 22801 del 2009) che la conformità della sentenza al modello di cui all’art. 132 c.p.c., n. 4, e l’osservanza degli artt. 115 e 116 c.p.c. non richiedono che il giudice del merito dia conto di tutte le prove dedotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente e necessario che egli esponga in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione; ne consegue che risponde al modello legale la motivazione”per relationem” in cui il giudice di secondo grado abbia fatto riferimento all’esame degli atti del primo giudizio e alla conformità ad essi della motivazione stesa dal giudice di primo grado, in tal modo consentendo il controllo sul riesame della questione oggetto della domanda. La Corte territoriale ha ritenuto congrua la somma liquidata dal Tribunale.

6.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

G., M. e Madrigali S.n.c. hanno presentato memorie le chiesto d’essere ascoltati in camera di consiglio;

Le argomentazioni addotte con le memorie non sono condivisibili e non superano i rilievi contenuti nella relazione; è opportuno ribadire che, quando nel ricorso per cassazione, pur denunciandosi violazione e falsa applicazione della legge, con richiamo di specifiche disposizioni normative, non siano indicate le affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le disposizioni indicate – o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina – il motivo è inammissibile, poichè non consente alla Corte di cassazione di adempiere il compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. 20 gennaio 2006, n. 1108; Cass. 29 novembre 2005, n. 26048; Cass. 8 novembre 2005, n. 21659; Cass. 18 ottobre 2005, n. 20145; Cass. 2 agosto 2005, n. 16132);

7.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che tutti i ricorsi debbono perciò essere rigettati essendo manifestamente infondati; spese compensate; visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi. Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 19 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2011

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