Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15527 del 30/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2010, (ud. 27/04/2010, dep. 30/06/2010), n.15527

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – rel. Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

ANM AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA’ SPA;

– intimato –

sul ricorso 6617-2007 proposto da:

ANM AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA’ SPA, in persona del Presidente del

Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIACOMO PUCCINI 9, presso lo

studio dell’avvocato PERRONE LEONARDO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato TARDELLA GIANMARCO, con procura speciale

notarile del Not. Dr. LUIGI VALENTE in NAPOLI, rep. n. 252.346 del

29/01/2007;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 95/2006 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 20/09/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

27/04/2010 dal Consigliere Dott. EUGENIA MARIGLIANO;

udito per il ricorrente l’Avvocato DE STEFANO, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato PERRONE, che si rimette;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale, rigetto dell’incidentale.

 

Fatto

La società A.N.M. (Azienda Napoletana Mobilità S.p.A.), esercente l’attività di trasporto pubblico locale di persone, impugnava il silenzio rifiuto maturatosi su un’istanza di rimborso rivolta all’Agenzia delle entrate, Ufficio di (OMISSIS), ed alla Regione Campania relative all’I.R.A.P. per l’anno 2002 asseritamene versata in eccesso per avere incluso nell’imponibile il contributo regionale ricevuto a copertura delle perdite di esercizio, che pretendeva essere totalmente escluso dalla base di calcolo dell’imponibile D.Lgs. n. 446 del 1997, ex art. 11 bis, perchè non compreso nella base imponibile I.R.Pe.G.; instava, perciò, per un rimborso di importo pari a Euro 4.052.082,10 od, in subordine, per la minor cifra di Euro 2.751.737,87, nel caso fosse riconosciuto a l’inesistenza dell’obbligo di effettuare i versamenti I.R.A.P. almeno riguardo ai contributi ex L. n. 151 del 1981, per la parte corrispondente al costo del personale. Chiedeva, inoltre, la condanna al pagamento degli interessi maturati e maturandi, di quelli anatocistici e del danno da svalutazione.

Si costituiva l’Ufficio ma non la Regione, non citata in giudizio.

La C.T.P. di Napoli accoglieva parzialmente il ricorso, condannando l’Agenzia delle entrate e, per quanto di ragione, la Regione al rimborso nella misura integrale richiesta con gli interessi legali dalla data dei singoli versamenti al soddisfo. Non riconosceva gli interessi anatocistici ed il danno da svalutazione.

Impugnava l’Agenzia delle entrate, deducendo che i contributi ricevuti dalla Regione concorrevano a determinare la base imponibile I.R.A.P. e che, pertanto, l’imposta pagata era quella dovuta, mentre la società resisteva eccependo l’inammissibilità dell’appello principale ed avanzando anche appello incidentale riguardo alle domande accessorie non accolte.

La C.T.R. della Campania riuniti gli appelli, rigettava quello dell’Ufficio, affermando la natura innovativa delle disposizioni di cui al D.L. n. 209 del 2002, art. 3, comma 2 quinquies, e della L. n. 289 del 2002, art. 5, comma 3, che autorizzerebbero a considerare esclusi i contributi de quibus dalla base imponibile IRAP per i periodi di imposta fino al 31 dicembre 2002. Respingeva anche l’appello incidentale della società.

Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione con unico complesso motivo. Resiste la società A.N.M. con controricorso e ricorso incidentale condizionalo articolato in due censure.

Diritto

Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11, comma 3, e art. 11 bis, artt. 11 e 12 preleggi, comma 1, nonchè del D.L. n. 209 del 2002, art. 3, comma 2 quinquies, introdotto con Legge Di Conversione n. 265 del 2002 e D.L. n. 209 del 2002, art. 3, comma 2 quinquies, nel testo risultante a seguito delle modifiche introdotte con la L. n. 289 del 2002, art. 5, comma 3, affermando che, in ragione di una non congruente ricostruzione esegetica del dettato normativo, il giudice di merito avrebbe erroneamente ritenuto esclusi dalla base imponibile IRAP i contributi erogati – dalle Regioni – alle imprese esercenti il trasporto pubblico locale al fine di ripianarne i disavanzi di esercizio, negandone l’esplicita natura interpretativa ed erroneamente affermando che essa avrebbe per la prima volta stabilito la rilevanza dei contributi in esame ai fini della base imponibile I.R.A.P. (già invece affermata dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11, comma 3.

Peraltro la tesi dell’assoggettabilità all’I.R.A.P. delle somme de quibus troverebbe anche conferma nella previsione della L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 157, che ha previsto l’istituzione di un fondo destinato al riequilibrio dei maggiori esborsi sostenuti dalle aziende di trasporto a titolo I.R.A.P. entro il 1.1.2003.

La società, oltre a contrastare la ricostruzione esegetica della normativa così come operata dalla difesa erariale, avanza richiesta, in caso si dovesse ritenere la natura interpretativa del D.L. n. 209 del 2002, art. 3, comma 2 quinquies, nel testo introdotto con la L. n. 289 del 2002, art. 5, comma 3, che sia sollevata in via incidentale la questione di legittimità costituzionale di tale norma in riferimento agli artt. 3, 53 Cost., comma 1, e art. 97 Cost..

Contesta l’interprelazione di parte ricorrente sulla L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 157, dandone una valenza del tutto opposta.

In via subordinata insiste sulla domanda del minor importo richiesto di Euro 2.751.737,87, riguardo ai contributi ex L. n. 151 del 1981, per la parte corrispondente al costo del personale, sui quali sussisterebbe il riconoscimento implicito dell’Amministrazione.

Con ricorso incidentale non condizionato la società denuncia con un primo motivo il mancato riconoscimento degli interessi anatocistici di cui all’art. 1283 c.c., richiesti fin dal primo grado di giudizio, domanda riproposta anche in appello. Tale domanda troverebbe conferma nella nuova disposizione di cui al D.L. n. 223 del 2006, art. 37, comma 50, convertito in L. n. 248 del 2006, che dispone, con efficacia da 4.7.2006, che “gli interessi previsti per il rimborso dei tributi non producono in nessun caso interessi ai sensi dell’art. 1283 c.c..

Con la seconda censura si lamenta che la C.T.R. non ha riconosciuto il maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224 c.c., “stante la mancata prova”, mentre avrebbe dovuto essere riconosciuta anche in assenza di prove specifiche in armonia con la giurisprudenza della Corte di Cassazione la quale ha ritenuto che, ai fini di tale riconoscimento, qualora il richiedente sia un imprenditore commerciale non è necessario che egli fornisca la prova del maggior danno derivante dal ritardalo adempimento, dovendo questo presumersi.

Occorre in via preliminare riunire il ricorso n. 6617/2007 al ricorso n. 2710/2006 ai sensi dell’art. 335 c.p.c., in quanto proposti avverso la stessa sentenza.

Il ricorso principale proposto dall’Agenzia delle entrate va accolto sulla base di quanto in ultimo affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. 21749/2009), a conferma del precedente indirizzo giurisprudenziale (Cass. 4838/2007), secondo cui il D.L. 24 settembre 2002, n. 209, art. 3, comma 2 quinquies, (introdotto dalla Legge Di Conversione 22 novembre 2002, n. 265), nel l’includere nella base imponibile, con decorrenza dal 1^ gennaio 2003, i contributi erogati a norma di legge, ivi compresi quelli non assoggettati alle imposte sui redditi, dispone esclusivamente per il futuro, eliminando ogni dubbio in ordine alla debenza dell’imposta, e non costituisce pertanto interpretazione autentica del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 11, comma 3, (nel lesto risultante dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506, art 1, comma 1, lett. b), interpretazione che è stata invece fornita dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 5, comma 3, nel senso che sono soggetti all’imposta in questione anche i contributi esclusi dalla base imponibile delle imposte sui redditi, salvo diverse disposizioni delle leggi istitutive dei singoli contributi o altre disposizioni di carattere speciale.

Ne consegue che i contributi erogati a norma di legge, ivi compresi quelli versati – prima dal Fondo nazionale trasporti, poi dalle Regioni – alle imprese esercenti il trasporto pubblico locale al line di ripianare i disavanzi di esercizio, debbono essere inclusi nel calcolo per la determinazione della base imponibile dell’IRAP, anche se erogati(come nella specie) in epoca anteriore al 31 dicembre 2002.

Tutte le censure proposte con il ricorso incidentale della società A.N.M. devono considerarsi assorbite a seguito dell’accoglimento del ricorso principale che ha statuito che anche i contributi esclusi dalla base imponibile delle imposte sui redditi quali quelli erogati a norma di legge, ivi compresi quelli versati – prima dal Fondo nazionale trasporti, poi dalle Regioni – alle imprese esercenti il trasporto pubblico locale al fine di ripianare i disavanzi di esercizio, debbono essere inclusi nel calcolo per la determinazione della base imponibile dell’IRAP, salvo diverse disposizioni delle leggi istitutive dei singoli contributi o altre disposizioni di carattere speciale, nella specie non sussistenti.

Occorre tuttavia esaminare la richiesta della società resistente che sia sollevata in via incidentale la questione di legittimità costituzionale della L. n. 289 del 2002, art. 5, comma 3 in riferimento agli artt. 3, 53 Cost., comma 1, e art. 97 Cost..

Delta eccezione è manifestamente infondata La Corte costituzionale ha più volte affermato che ciò che conta ai fini del giudizio di illegittimità costituzionale di una norma retroattiva, al di fuori della materia penale, “non è l’esistenza dei presupposti .. per l’emanazione di una legge retroattiva, quanto piuttosto la non irragionevolezza della sua efficacia retroattiva e l’inesistenza di violazioni di altri principi costituzionali” (v. sent. n. 409 del 2005), chiarendo che “in tali casi i problema da affrontare riguarda non tanto la natura della legge, quanto piuttosto i limiti che la sua portata retroattiva incontra alla luce del principio di ragionevolezza e del rispetto di altri valori ed interessi costituzionalmente protetti” (cfr., sentt. 229 del 1999. 525 del 2000, 291 del 2003, 168 de 2004 e 74 del 2008).

Ed in particolare per quanto riguarda le norme di interpretazione autentica, è costante l’affermazione della Corte costituzionale secondo cui la norma contenuta nella legge di interpretazione autentica non può ritenersi irragionevole ove si limiti ad assegnare alla disposizione interpretata un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario v. recentemente sentt. nn. 135 e 274 del 2006 e 234 de 2007).

Nè appaiono di maggior rilievo le censure in ordine alla capacità contributiva ed all’imparzialità della P.A. in quanto tale interpretazione non incide certo sulla capacità contributiva delle società addette ai trasporti, costituendo indubbiamente tali contributi una posta attiva del loro bilancio e nè risulta rilevante nella specie il riferimento all’art. 97 Cost..

Conseguentemente, dichiarata assorbita ogni altra censura, il ricorso dell’Agenzia delle entrate deve essere accolto, resta assorbito il ricorso incidentale della società A.N.M. e, cassata la sentenza impugnata, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa anche nel merito ex art. 384 c.p.c., respingendo il ricorso introduttivo della contribuente.

Il succedersi delle modifiche normative sul tema e le decisioni sia delle sezioni unite che della sezione tributaria di questa Corte, emesse in epoca successiva alla proposizione dei ricorsi sulla questione oggetto della presente controversia, comportano la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso della società A.N.M., cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione Sezione Tributaria, il 27 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2010

 

 

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