Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15527 del 22/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/06/2017, (ud. 22/02/2017, dep.22/06/2017),  n. 15527

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2391-2016 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ALBERTO DE DONATIS;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA PESCARA, EQUITALIA PRAGMA SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 664/2015 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 14/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/02/2017 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte di appello dell’Aquila ha rigettato il gravame di C.G. avente ad oggetto appello a sentenza del Tribunale di Pescara per opposizione a cartella esattoriale ed o.i. in materia di assegni senza provvista ritenendo pacifica la circostanza contestata ed irrilevante la deduzione che solo fittiziamente rivestisse la carica di legale rappresentante, trattandosi in ogni caso del contabile della società.

I cinque motivi di ricorso, illustrati da memoria, rispettivamente indicati in 1) violazione dell’art. 115 c.p.c.; 2) violazione dell’art. 115 c.p.c. e art. 2697 c.c.; 3) violazione dell’art. 2697 c.c.; 4) violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3; 5) violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, tentano un riesame del merito e genericamente manifestano dissenso rispetto alla logica e sufficiente motivazione che ha sottolineato la non contestazione dell’autenticità della firma, l’emissione nella qualità di rappresentante legale della società su conti in cui difettava la necessaria provvista ovvero in relazione ai quali era stata revocata l’autorizzazione escludendo la buona fede sia perchè in ogni caso era il contabile della società (come accertato in sede penale) e quale formale legale rappresentante era stato destinatario delle comunicazioni bancarie di revoca.

Donde il rigetto del ricorso senza pronunzia sulle spese in mancanza di difese dell’intimato in questa sede.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso dando atto dell’esistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ex D.P.R. n. 115 del 2002.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2017

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