Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15527 del 14/07/2011
Cassazione civile sez. II, 14/07/2011, (ud. 23/06/2011, dep. 14/07/2011), n.15527
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –
Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
D.M., rappresentato e difeso dall’Avv. MODESTI Giuseppe
del foro di Bari;
– ricorrente –
avverso l’ordinanza del GIP del Tribunale di Bari depositata il 13
marzo 2009.
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 23
giugno 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott.
CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
Che D.M. ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza depositata in data 13 marzo 2009 con cui il GIP presso il Tribunale di Bari, decidendo sulla opposizione proposta dalla società coop. p. a. “La Cascina”, ha riformato il decreto di liquidazione del compenso spettante ad esso nella qualità di coadiutore del commissario giudiziale;
che il ricorso, non notificato ad alcuno, è affidato ad un complesso motivo di impugnazione privo di quesito ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ..
Considerato che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata nella decisione del ricorso;
che, successivamente alla proposizione della presente impugnazione, le Sezioni unite civili di questa Corte (sentenza 3 settembre 2009, n. 19161), chiamate a risolvere un contrasto di giurisprudenza in ordine alla qualificazione del vizio derivante dal mancato rispetto della sede civile della decisione dell’opposizione, hanno stabilito che qualora l’ordinanza che decide l’opposizione sia stata adottata da un giudice addetto al servizio penale, si configura una violazione delle regole di composizione dei collegi e di assegnazione degli affari, che non determina nè una questione di competenza nè una nullità, ma può giustificare esclusivamente conseguenze di natura amministrativa o disciplinare; ed hanno inoltre affermato, innovando il precedente orientamento, che (a) spetta sempre al giudice civile la competenza a decidere sulle opposizioni nei confronti dei provvedimenti di liquidazione dell’onorario del difensore del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato (o di persone ammesse al programma di protezione), dei compensi agli ausiliari dei giudici e delle indennità ai custodi, anche quando emessi nel corso di un procedimento penale, e che (b) l’eventuale ricorso per cassazione avverso il provvedimento che decide sull’opposizione va proposto, nel rispetto dei termini e delle forme del codice di rito civile, dinanzi alle sezioni civili della Corte;
che l’applicazione del nuovo indirizzo giurisprudenziale impone di effettuare il controllo di ammissibilità e di procedibilità dell’impugnazione secondo le regole del ricorso per cassazione in sede civile, laddove il presente ricorso, con cui viene impugnata una ordinanza resa in sede di opposizione da un giudice penale, è stato proposto in base alle regole procedurali proprie del rito penale, in conformità dell’orientamento allora dominante nella giurisprudenza di questa Corte;
che, con ordinanza interlocutoria n. 24300 del 2010, regolarmente comunicata, alla parte ricorrente è stato assegnato il termine perentorio di giorni sessanta per proporre e notificare ricorso per cassazione secondo le forme del codice di procedura civile, nonchè l’ulteriore termine perentorio di giorni venti dalla notificazione per il deposito del ricorso nella cancelleria della Corte;
che, come risulta dalla pertinente certificazione della Cancelleria, la parte ricorrente non vi ha provveduto;
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto non notificato a cura del ricorrente ad alcuno e privo del prescritto quesito;
che, in difetto di instaurazione del contraddittorio, nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata.
P.Q.M.
La Corte dichiara, inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2011