Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15526 del 30/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2010, (ud. 27/04/2010, dep. 30/06/2010), n.15526

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – rel. Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

ANM AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA’ SPA;

– intimato –

sul ricorso 20604-2006 proposto da:

ANM (AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA’ SPA, in persona del Presidente del

Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIACOMO PUCCINI 9, presso lo

studio dell’avvocato PERRONE LEONARDO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato TARDELLA GIANMARCO, con procura speciale

notarile del Not. Dr. LUIGI VALENTE in NAPOLI, rep. n. 251.943 del

29/06/2006;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 194/2005 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 27/01/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

27/04/2010 dal Consigliere Dott. EUGENIA MARIGLIANO;

udito per il ricorrente l’Avvocato DE STEFANO, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato PERRONE, che si riporta;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso

principale, inammissibilità di quello incidentale.

 

Fatto

La società A.N.M.(Azienda Napoletana Mobilità S.p.A.), esercente l’attività di trasporto pubblico locale di persone, impugnava il silenzio rifiuto maturatosi su un’istanza di rimborso rivolta alla Agenzia delle entrate, ufficio di (OMISSIS), ed alla Regione Campania relative all’I.R.A.P. per gli anno 2001 asseritamente versata in eccesso per avere incluso nell’imponibile il contributo regionale ricevuto a copertura delle perdite di esercizio, che pretendeva essere totalmente escluso dalla base di calcolo dell’imponibile D.Lgs. n. 446 del 1997, ex art. 11 bis, perchè non compreso nella base imponibile I.R.Pe.G..

Chiedeva, pertanto, il rimborso dell’imposta versata in eccesso pari ad Euro 4,052.082.09, o in via subordinata, a quella parte relativa alle quote di contributi riguardante le spese per prestazioni lavorative, pari ad Euro 2.7531.737,87; instava, inoltre, per la condanna dei convenuti al pagamento degli interessi maturati e maturandi , di quelli anatocistici e del danno da svalutazione.

Resisteva l’Ufficio.

La C.T.P. di Napoli accoglieva parzialmente il ricorso, condannando l’Agenzia delle entrate al rimborso nella misura integrale richiesta in via principale con gli interessi legali dalla presentazione della domanda di rimborso. Non riconosceva gli interessi anatocistici ed il danno da svalutazione.

Impugnava l’Agenzia delle entrate, eccependo in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva e deducendo che i contributi ricevuti dalla Regione concorrevano a determinare la base imponibile I.R.A.P. e che. pertanto, l’imposta pagata era quella dovuta, mentre la società resisteva eccependo l’inammissibilità dell’appello principale ed avanzando anche appello incidentale riguardo alle domande accessorie non accolte.

La C.T.R. ordinava l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Regione che non si costituiva.

La C.T.R. della Campania, riuniti gli appelli, rigettava quello dell’Ufficio, affermando la legittimazione passiva in assenza di prova contraria e la natura innovativa delle disposizioni di cui al D.L. n. 209 del 2002, art. 3, comma 2 quinquies, e della L. n. 289 del 2002, art. 5, comma 3, che autorizzerebbero a considerare esclusi i contributi de quibus dalla base imponibile IRAP per i periodi di imposta fino al 31 dicembre 2002. Accoglieva parzialmente invece quello della società in ordine al pagamento degli interessi legali fino al pagamento della somma dovuta.

Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione con unico complesso motivo. Resiste la società A.N.M. con controricorso e ricorso incidentale non condizionato articolato in tre motivi e in via condizionata avanza un’unica censura.

Diritto

Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11, comma 3, e art. 11 bis, artt. 11 e 12 preleggi, comma 1, nonchè del D.L. n. 209 del 2002, art. 3, comma 2 quinquies, introdotto con Legge Di Conversione n. 265 del 2002 e D.L. n. 209 del 2002, art. 3, comma 2 quinquies, nel testo risultante a seguito delle modifiche introdotte con la L. n. 289 del 2002, art. 5, comma 3, affermando che, in ragione di una non congruente ricostruzione esegetica del dettato normativo, il giudice di merito avrebbe erroneamente ritenuto esclusi dalla base imponibile IRAP i contributi erogati dalle Regioni alle imprese esercenti il trasporto pubblico locale al fine di ripianarne i disavanzi di esercizio, negandone l’esplicita natura interpretativa ed erroneamente affermando che essa avrebbe per la prima volta stabilito la rilevanza dei contributi in esame ai fini della base imponibile I.R.A.P. (già invece affermata dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11, comma 3).

La società eccepisce, in via preliminare, la formazione del giudicato in ordine alla contestata legittimazione passiva del l’Agenzia delle entrate per non avere la stessa proposto gravame avverso la pronuncia sul punto da parte della C.T.R. e l’inammissibilità dell’appello della stessa per carenza di specificità dei motivi, inammissibilità non rilevata dalla C.T.R. ma rilevabile anche d’ufficio in sede di legittimità con conseguente passaggio in giudicato della favorevole sentenza della C.T.P.. Nel merito contesta quanto dedotto nell’unico motivo proposto.

Parte resistente, inoltre, avanza richiesta, in caso si dovesse ritenere la natura interpretativa del D.L. n. 209 del 2002, art. 3, comma 2 quinquies, nel testo introdotto con la L. n. 289 del 2002, art. 5, comma 3, che sia sollevata in via incidentale la questione di legittimità costituzionale di tale norma in riferimento agli artt. 3, 53 Cost., comma 1 e art. 97 Cost..

La società con il primo motivo del ricorso incidentale non condizionato deduce l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione e la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 25, comma 1, e D.P.R. n. 602 del 1973, art. 44, per non avere la C.T.R. indicato la decorrenza degli interessi per i quali la società con l’appello incidentale ne aveva richiesto il pagamento dal momento dell’avvenuto pagamento.

Con il secondo motivo si lamenta l’omessa pronuncia su un motivo dell’appello incidentale relativo al mancato riconoscimento degli interessi anatocistici di cui all’art. 1283 c.c., con violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 1283 c.c. citato.

Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 1224 c.c., comma 2, per non essersi la C.T.R. pronunciata sul richiesto danno derivante dalla svalutazione monetaria che avrebbe dovuto essere riconosciuta anche in assenza di prove specifiche in armonia con la giurisprudenza della Corte di cassazione la quale ha ritenuto che , ai fini di tale riconoscimento, qualora il richiedente sia un imprenditore commerciale non è necessario che egli fornisca la prova del maggior danno derivante dal ritardato adempimento, dovendo questo presumersi.

Infine, con un motivo, proposto in via condizionata, la società lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 2 e 3, art. 20, comma 1 e 2, e art. 53, ed omessa pronuncia per non avere la C.T.R. esaminato il motivo di appello incidentale con il quale la società aveva eccepito l’inammissibilità dell’appello dell’Agenzia delle entrate per difetto di notifica avendo la stessa notificato l’impugnazione non a mezzo dell’ufficiale giudiziario o a mezzo servizio postale, ma tramite messi autorizzati dalla stessa Amministrazione in violazione degli artt. sopraccitati.

Occorre in via preliminare riunire il ricorso n. 20604/2006 al ricorso n. 17747/2006 ai sensi dell’art. 335 c.p.c., in quanto proposti avverso la stessa sentenza.

Il ricorso principale proposto dall’Agenzia delle entrate va accolto sulla base di quanto in ultimo affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. 21749/2009), a conferma del precedente indirizzo giurisprudenziale(Cass. 4838/2007), secondo cui il D.L. 24 settembre 2002, n. 209, art. 3, comma 2 quinquies, (introdotto dalla Legge Di Conversione 22 novembre 2002, n. 265), nell’includere nella base imponibile, con decorrenza dal 1 gennaio 2003, i contributi erogati a norma di legge, ivi compresi quelli non assoggettati alle imposte sui redditi, dispone esclusivamente per il futuro, eliminando ogni dubbio in ordine alla debenza dell’imposta, e non costituisce pertanto interpretazione autentica del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 11, comma 3, (nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506, art. 1, comma 1, lett. b), interpretazione che è stata invece fornita dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 5, comma 3, nel senso che sono soggetti all’imposta in questione anche i contributi esclusi dalla base imponibile delle imposte sui redditi, salvo diverse disposizioni delle leggi istitutive dei singoli contributi o altre disposizioni di carattere speciale. Ne consegue che i contributi erogati a norma di legge, ivi compresi quelli versati – prima dal Fondo nazionale trasporti, poi dalle Regioni – alle imprese esercenti il trasporto pubblico locale al ime di ripianare i disavanzi di esercizio, debbono essere inclusi nel calcolo per la determinazione della base imponibile dell’IRAP, anche se erogati(come nella specie) in epoca anteriore al 31 dicembre 2002.

Occorre esaminare in via preliminare le eccezioni proposte dalla società.

Con la prima la società rilevava l’esistenza di un giudicato interno in relazione alla dedotta legittimazione passiva dell’Agenzia delle entrate non essendo stato tale punto oggetto di impugnazione da parte dell’Agenzia. Detta censura può considerarsi inammissibile per carenza d’interesse o può considerarsi assorbita, stante 1 “accoglimento del ricorso principale.

L’eccezione, poi, con la quale era stata dedotta l’inammissibilità dell’appello dell’ente fiscale per carenza di specificità dei motivi, deve essere rigettata, in quanto il motivo è privo di autosufficienza; tuttavia dall’esame degli atti, permesso a questa Corte trattandosi di errar in procedendo, risulta che l’Agenzia delle entrate, pur non avendo articolato l’atto di appello in specifici motivi, ha però dedotto tutto quanto era necessario per contraddire ed impugnare la decisione della C.T.P..

Occorre anche esaminare la richiesta della società resistente che sia sollevata in via incidentale la questione di legittimità costituzionale della L. n. 289 de 2002, art. 5, comma 3, in riferimento agli artt. 3, 53 Cost., comma 1, e art. 97 Cost..

Detta eccezione è manifestamente infondata.

La Corte costituzionale ha più volte affermato che ciò che conta ai fini del giudizio di illegittimità costituzionale di una norma retroattiva , al di fuori della materia penale, “non è l’esistenza dei presupposti .. per l’emanazione di una legge retroattiva, quanto piuttosto la non irragionevolezza della sua efficacia retroattiva e l’inesistenza di violazioni di altri principi costituzionali” (v.

sent. n. 409 del 2005), chiarendo che “in tali casi il problema da affrontare riguarda non tanto la natura della legge, quanto piuttosto i limiti che la sua portata retroattiva incontra alla luce del principio di ragionevolezza e del rispetto di altri valori ed interessi costituzionalmente protetti” (cfr., sent. n. 229 del 1999, 525 del 2000, 291 del 2003, 168 del 2004 e 74 del 2008).

Ed in particolare per quanto riguarda le norme di interpretazione autentica, è costante l’affermazione della Corte costituzionale secondo cui la norma contenuta nella legge di interpretazione autentica non può ritenersi irragionevole ove si limiti ad assegnare alla disposizione interpretata un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario (v. recentemente sentt. nn. 135 e 274 del 2006 e 234 del 2007).

Nè appaiono di maggior rilievo le censure in ordine alla capacità contributiva ed all’imparzialità della P.A. in quanto tale interpretazione non incide certo sulla capacità contributiva delle società addette ai trasporti, costituendo indubbiamente tali contributi una posta attiva del loro bilancio e nè risulta rilevante nella specie il riferimento all’art. 97 Cost..

Passando, poi, all’esame del ricorso incidentale si osserva che il primo, secondo e terzo motivo restano assorbiti non essendo più necessario esaminare e statuire su tali censure, dato l’accoglimento del ricorso principale, decisione con la quale viene acclarata la legittimità del diniego al rimborso.

Il motivo proposto in via condizionata dalla società con il quale si denuncia l’omessa pronuncia della C.T.R. in ordine all’invalidità dell’atto di appello dell’Agenzia delle entrate per difetto di notifica, in quanto la stessa ha notificato l’impugnazione non a mezzo dell’ufficiale giudiziario o a mezzo servizio postale, ma tramite messi autorizzati dalla stessa Amministrazione.

Pur sussistendo sul punto l’omessa pronuncia da parte della C.T.R., il cui silenzio potrebbe però anche essere interpretato come un tacito rigetto, dato che la società che eccepiva la nullità della notifica si era ritualmente costituita e, pertanto, con la propria costituzione aveva sanato detta nullità, non vertendosi nella specie in un’ipotesi di inesistenza della notificazione.

Conseguentemente detto motivo va rigettato.

Tutto ciò premesso, va accolto il ricorso principale dell’Agenzia delle entrate, mentre va respinto quello della società A.N.M. e, cassata la sentenza impugnata, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa anche nel merito ex art. 384 c.p.c., rigettando il ricorso introduttivo della contribuente.

Il succedersi delle modifiche normative sul tema e le decisioni sia delle sezioni unite che della sezione tributaria di questa Corte, emesse in epoca successiva alla proposizione dei ricorsi sulla questione oggetto della presente controversia, comportano la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

PQM

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale dell’Agenzia delle entrate, respinge quello della società A.N.M., cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione Sezione Tributaria, il 27 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2010

 

 

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