Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15526 del 27/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 27/07/2016, (ud. 15/06/2016, dep. 27/07/2016), n.15526

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7168/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1650/10/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di FIRENZE SEZIONE DISTACCATA di LIVORNO del 13/06/2014,

depositata il 09/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR della Toscana n. 1650/2014/10, depositata il 9.9.2014 che confermando la pronunzia di primo grado, ha accolto la domanda di rimborso IRPEF avanzata dal contribuente M.A. con riferimento alle ritenute effettuate dal suo datore di lavoro sulle somme corrisposte quale incentivo alle dimissioni; domanda basata sul contrasto – accertato con la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 21.7.05, in causa C207/04 – tra la Direttiva comunitaria 76/207 CE e la disposizione dettata dall’art. 19, comma 4 bis T.U.I.R..

La CTR, per quel che qui rileva, affermava che l’istanza di rimborso era da considerare tempestiva dovendo il termine di decadenza decorrere dall’epoca della decisione della Corte di giustizia resa il 16 gennaio 2008 nelle cause riunite da C-128/07 a C-131/07.

La parte intimata non ha depositato difese scritte.

Con l’unico mezzo di ricorso la difesa erariale censura la sentenza gravata denunciando la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, in cui la Commissione Tributaria Regionale sarebbe incorsa ancorando la decorrenza del termine decadenziale previsto da tale disposizione non alla data del versamento indebito ma a quella della sentenza della Corte di Giustizia.

Orbene, premesso che il ricorso è senz’altro ammissibile, la questione di diritto relative alla decorrenza del termine di decadenza anzidetto in fattispecie analoghe a quella qui esaminata è stata risolta dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 13676/14. Si è in tale occasione affermato il principio che, nel caso in cui un’imposta venga dichiarata incompatibile con il diritto comunitario da una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea, il termine di decadenza previsto dalla normativa tributaria (per le imposte sui redditi, D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38) per l’esercizio del diritto al rimborso, attraverso la presentazione di apposita istanza, decorre dalla data del versamento dell’imposta e non da quella, successiva, in cui è intervenuta la pronuncia che ha sancito la contrarietà della stessa all’ordinamento comunitario.

Il discorso non muta sotto il profilo della tutela dell’affidamento, dovendosi ancora una volta richiamare l’affermazione, espressa dalle Sezioni Unite nel precedente già ricordato, a cui tenore allorchè un’imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell’Unione europea, i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di “overruling” non sono invocabili per giustificare la decorrenza del termine decadenziale del diritto al rimborso dalla data della pronuncia della Corte di giustizia, piuttosto che da quella in cui venne effettuato il versamento o fu operata la ritenuta, termine fissato per le imposte sui redditi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, dovendosi ritenere prevalente una esigenza di certezza delle situazioni giuridiche – tanto più cogente nella materia delle entrate tributarie – che resterebbe vulnerata attesa la sostanziale protrazione a tempo indeterminato dei relativi rapporti. Alla stregua di tali principi, il ricorso va accolto e la sentenza gravata cassata con rinvio, occorrendo ulteriori accertamenti per la definizione della lite ex art. 384 c.p.c.. Ed infatti, dalla sentenza impugnata risulta che le somme chieste in restituzione per IRPEF indebitamente corrisposte riguardavano gli anni dal 2002 al 2005, mentre l’istanza di rimborso fu presentata il 6.10.2009. Orbene,la CTR della Toscana dovrà per l’effetto verificare se la decadenza di cui all’art. 38, ult. cit. era maturata oltre che per gli anni anteriori al 2005, anche con riferimento alle somme corrisposte per tale ultima annualità, verificando compiutamente la data del versamento.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Toscana anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 15 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2016

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