Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15526 del 22/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/06/2017, (ud. 10/05/2017, dep.22/06/2017),  n. 15526

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4670-2015 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 20,

presso lo studio dell’avvocato SALVINO GRECO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 10384/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 19/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/05/2017 dal Consigliere Dott. ADRIANA DORONZO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Roma, su ricorso di S.M., concesse decreto ingiuntivo per il pagamento, da parte del Fondo di garanzia, della somma dovuta a titolo di TFR e retribuzioni relative agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro intercorso con la Idea Finanziaria S.p.A., dichiarata fallita dal Tribunale di Roma.

2. Il decreto ingiuntivo fu opposto dall’Inps, nella qualità di gestore del Fondo di garanzia, e il Tribunale accolse l’opposizione e revocò il decreto ingiuntivo, sul rilievo che l’azione giudiziaria non era stata preceduta dalla necessaria domanda amministrativa, richiesta dalla L. n. 297 del 1982, art. 2 e dal D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 1 ritenendo inidonea a tal fine la documentazione prodotta dalla ricorrente.

3. La Corte d’appello di Roma, con sentenza pubblicata il 19/12/2014, ha rigettato l’appello.

4. Contro la sentenza la S. ricorre per cassazione, sulla base di due motivi. L’Inps non svolge attività difensiva.

5. La proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

6. Il collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata. Considerato che:

1. Entrambi i motivi di ricorso sono incentrati sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ., artt. 2697 e 2712 cod. civ. (quest’ultima norma richiamata solo nel primo motivo di ricorso).

2. La ricorrente si duole del fatto che l’Inps non ha mai contestato la conformità agli originali della documentazione prodotta in giudizio, sicchè il rilievo d’ufficio, da parte del Tribunale, prima, e della Corte d’appello, poi, della mancata produzione dell’originale dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la domanda amministrativa viola il principio di corrispondenza tra il chiesto il pronunciato; inoltre la Corte, non attribuendo il necessario valore al timbro dell’avvenuta ricezione dell’atto da parte dell’Inps, ha violato il disposto degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.. Sotto il profilo motivazionale, la sentenza è illogica e contraddittoria, perchè la Corte non ha consentito la produzione in appello di documenti, ritenendoli non decisivi e non indispensabili, senza considerare che si trattava dell’originale di un documento già prodotto in primo grado, e di cui non era mai stata contestata la difformità all’originale.

3. I motivi, che si trattano congiuntamente, sono manifestamente infondati.

La Corte territoriale, condividendo il giudizio già espresso dal primo giudice, ha ritenuto insussistente la prova della presentazione della domanda amministrativa e lo ha fatto sulla base di una serie di rilievi non attinti dai motivi di ricorso.

In particolare, la Corte ha escluso che l’avviso di ricevimento, prodotto in copia nel giudizio di primo grado, fosse ricollegabile alla domanda amministrativa; ha sottolineato come la mancanza di data di quest’ultima impedisse il collegamento anche in base ad una mera presunzione di contemporaneità; ha infine osservato che non era stato prodotto il bollettino attestante la presentazione dell’istanza all’ufficio postale per l’invio, con l’indicazione del mittente, del destinatario e della data, ritenuti indispensabili già dal tribunale per comprovare l’effettiva spedizione della domanda in parola.

Alla luce di queste considerazioni, è corretta e condivisibile, oltrechè compiutamente motivata, la decisione della Corte di non acquisire ai sensi dell’art. 437 c.p.c., comma 2, l’originale dell’avviso di ricevimento della lettera raccomandata prodotto solo in appello, in mancanza del suo carattere decisivo ed indispensabile ai fini della decisione.

Si tratta di affermazioni non scalfite dalle censure proposte nel ricorso per cassazione, le quali – incentrate essenzialmente sulla mancata contestazione da parte dell’Inps della difformità della copia dall’originale – non colgono la ratio decidendi la quale è, invece, incentrata sulla mancanza di prova di un collegamento tra l’avviso di ricevimento prodotto e la missiva inviata all’Inps.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato. Nessun provvedimento sulle spese deve essere adottato, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’Inps.

Poichè il ricorso è stato notificato in data successiva al 31 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2017

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