Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15525 del 27/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 27/07/2016, (ud. 15/06/2016, dep. 27/07/2016), n.15525

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26308/2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

ESSE EMME DI T.F. & C. SAS;

– intimata –

avverso la sentenza n. 75/3/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ANCONA del 5/06/2012, depositata il 23/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, contro la sentenza resa dalla CTR Marche n. 75/2013/03, depositata il 23.9.2013 che, in accoglimento dell’appello della società Esse Emme di T.F. e c. s.a.s. ha annullato l’avviso di accertamento relativo a IVA e IRAP per l’anno 2003. Secondo il giudice di appello l’atto accertativo si era indebitamente fondato sulle valutazioni OMI, insufficienti da sole a fare scattare la presunzione normativamente richiesta ai fini della rettifica dei valori immobiliari di alcuni cespiti immobiliari.

Nessuna difesa scritta ha depositato la società intimata.

L’Agenzia delle entrate deduce con il primo motivo la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53. La CTR aveva errato nel non dichiarare l’inammissibilità dell’appello privo del carattere della specificità.

Con il secondo motivo si deduce l’omesso esame di fatti decisivi e controversi per il giudizio che la CTR non aveva esaminato, ritenendo erroneamente che l’accertamento fosse fondato unicamente sullo scostamento del valore degli immobili individuato sulla base dei soli valori OMI e non considerando, così, le numerose irregolarità formali riscontrate nella contabilità sulla quale si era fondato l’accertamento.

Con il terzo motivo si deduce la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, artt. 2729 e 2697 c.c. e art. 240 Trattato CE, deducendo che la CTR si era posta in contrasto con i principi espressi da questa Corte in tema di valori OMI. Il primo motivo è manifestamente inammissibile. La parte ricorrente non ha riprodotto il contenuto del ricorso in appello al fine di poter consentire a questa Corte di valutare il vizio prospettato nella censura e correlato all’asserito difetto di specificità dell’impugnazione.

Il secondo e il terzo motivo di ricorso vanno trattati congiuntamente e risultano entrambi manifestamente fondati.

Ed invero, questa Corte ha di recente ritenuto che le “quotazioni OMI”, risultando dallo stesso sito web dell’Agenzia delle Entrate gratuitamente e liberamente consultabili, non costituiscono fonte tipica di prova (tanto meno documentale) ma semplice strumento di ausilio ed indirizzo per l’esercizio della potestà di valutazione estimativa, non avendo altra idoneità che quella di “condurre ad indicazioni di valori di larga massima” – v. Cass. n. 25707/2015.

A tali principi non si è uniformata la CTR che, peraltro, ha totalmente tralasciato di esaminare gli elementi fattuali puntualmente individuati nell’atto accertativo in aggiunta alle valutazioni immobiliari – importo mutuo eccedente il valore dichiarato – che apparivano decisivi per il giudizio.

Sulla base di tali considerazioni, vanno accolti il secondo e il terzo motivo di ricorso e dichiarato inammissibile il primo, con la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio ad altra sezione della CTR Marche anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Dichiara inammissibile il primo motivo, accoglie il secondo e il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Marche anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 15 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2016

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