Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15525 del 22/06/2017
Cassazione civile, sez. VI, 22/06/2017, (ud. 10/05/2017, dep.22/06/2017), n. 15525
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28713-2014 proposto da:
COMUNE DI FIRENZE – C.F. (OMISSIS), in persona del Sindaco pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POLIBIO 15, presso
lo studio dell’avvocato GIUSEPPE LEPORE, rappresentato e difeso
dall’avvocato SERGIO PERUZZI;
– ricorrente –
contro
F.M.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE
MILIZIE 9, presso lo studio dell’avvocato ENRICO LUBERTO, che lo
rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato
ANDREA CONTE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 794/2013 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata
l’11/07/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/05/2017 dal Consigliere Dott. ADRIANA DORONZO.
Fatto
RILEVATO
che:
1. la Corte di appello di Firenze, con ordinanza pubblicata mediante lettura in udienza il 23/9/2014, ha dichiarato inammissibile, ex artt. 348-bis e ter cod. proc. civ., l’impugnazione proposta dal Comune di Firenze contro la decisione del tribunale che, in parziale accoglimento della domanda proposta da F.M.R., ha condannato il Comune appellante al pagamento in favore della predetta di quindici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto percepita, oltre accessori, a titolo di risarcimento danni.
2. La Corte territoriale ha escluso la ragionevole probabilità di accoglimento del gravame sulla scorta di altri e numerosi precedenti della stessa Corte.
3. Per la cassazione della decisione di primo grado propone ricorso il Comune di Firenze.
5. Resiste, con controricorso, la parte intimata che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per tardività.
6. La proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
7. Con memoria depositata in vista dell’adunanza camerale il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso. La parte controricorrente ha depositato memoria.
8. Il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1. Deve darsi atto che, in applicazione della sentenza delle Sezioni unite di questa Corte 7/12/2016, n. 25043, il ricorso è tardivo.
2. Ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., comma 3, quando è pronunciata l’inammissibilità dell’appello per non avere l’impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta, contro il provvedimento di primo grado può essere proposto ricorso per cassazione nel termine di cui all’art. 325 cod. proc. civ., decorrente dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell’ordinanza d’inammissibilità. Si applica, in quanto compatibile, l’art. 327 cod. proc. civ..
3. La norma è stata interpretata dalla giurisprudenza di questa Corte nel senso che il termine c.d. breve entro cui proporre il ricorso decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza d’inammissibilità, a seconda di quale avvenga per prima, salvo, in difetto, l’applicazione del termine c.d. lungo ex art. 327 cod. proc. civ., (cfr. Cass. ord. 14/12/2015, n. 25115; Cass. 21/7/2015, nn. 15235 e 15239; Cass. 15/5/2014, n.10723; cui adde S.U. 15/12/2015, n. 25208).
4. Inoltre, è stato pure rilevato che, se detta ordinanza è stata pronunciata in udienza, il termine per proporre il ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, da identificare in quello c.d. breve di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2, decorre dall’udienza stessa per le parti presenti, o che avrebbero dovuto esserlo, secondo la previsione di cui all’art. 176 cod. proc. civ. (v. ord. 14/12/2015, n. 25119).
5. Nella specie, l’ordinanza della Corte è stata pronunciata e letta all’udienza del 23/9/2014 e allegata al verbale, sicchè non occorreva altra comunicazione. Di conseguenza il ricorso, avviato per la notificazione il 25/11/2014, come risulta dal timbro cronologico apposto in calce al ricorso dall’ufficiale giudiziario a cui l’atto è stato consegnato per la notifica, risulta tardivo.
6. Tuttavia, la parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal suo difensore munito di mandato speciale a tale effetto, come si rileva dalla procura rilasciata in calce al ricorso, e comunicato alla controparte a mezzo di posta elettronica certificata.
7. La rinuncia comporta l’estinzione del giudizio e la pronuncia di estinzione prevale su quella di inammissibilità per tardività.
7.1. Ritiene, infatti, il Collegio di dover condividere l’orientamento più recente di questa Corte secondo cui, in presenza di rinuncia al ricorso per cassazione, alla manifestazione della volontà abdicativa segue sempre la declaratoria di estinzione, anche qualora sussista una causa di inammissibilità dell’impugnazione.
7.2. In tal senso si sono pronunciate Cass. Sez.Un. ord., 17/2/2005, n. 3129; Cass. Sez.Un., ord. 22/12/2004, n. 23737; Cass. ord. 19/2/2003, n. 2492, secondo cui qualunque valutazione sul ricorso presuppone che esso sia in atto e tanto è escluso dalla rinuncia (v. pure Cass. Sez.Un., ord. 16/07/2008, n. 19514).
7.3. Tale opzione – pur nella presenza di decisioni di segno contrario (v. Cass. Sez. Un. ord. 23/2/2000, n. 15, nonchè Cass. 18/7/1986, n. 4626 e 18/11/1994, n. 9769, e più di recente Cass. 1/3/2007, n. 4846 le quali hanno privilegiato la tesi secondo cui non si può rinunciare ad un diritto processuale quando non sussistono le condizioni per il suo esercizio) – è più in linea con il complesso delle innovazioni apportate con la novella di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, in cui svolge un ruolo sintomatico della finalità perseguita dal legislatore di rafforzamento della funzione nomofilattica della Corte di cassazione – a sua volta certamente agevolata da una definizione del giudizio di cassazione alternativa alla decisione (in tal senso, Cass. n. 19514/2008, cit.) – l’art. 391 cod. proc. civ., comma 2 (anche nel testo seguito alla riforma introdotta con il D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con modif. nella L. 25 ottobre 2016, n. 197), il quale prevede che il rinunciante possa (e non più debba) essere condannato alle spese, così avallando l’ipotesi che si sia voluto dar luogo ad una sorta di incentivazione alla rinuncia.
8. Poichè la rinuncia è intervenuta prima della data fissata per l’adunanza in camera di consiglio, il processo di cassazione deve dichiararsi estinto, a tanto non ostando l’inammissibilità del ricorso, secondo quanto prospettato nella proposta del relatore.
9. In ordine alle spese del giudizio, il recente intervento delle sezioni unite della Corte di cassazione sul termine per impugnare l’ordinanza di inammissibilità dell’appello e la condotta processuale del ricorrente, che, nel prendere atto di tale decisione, ha rinunciato al ricorso, sorreggono la decisione di compensare le spese del presente giudizio, in mancanza di adesione alla rinuncia da parte della controricorrente (arg. ex art. 391 c.p.c., u.c.).
La pronuncia di estinzione esclude l’obbligo del versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale, ed in quanto tale di stretta interpretazione (cfr. Cass. 30 settembre 2015, n. 19560; da ultimo, Cass. ord. 26/5/2017, n. 13408).
PQM
La Corte dichiara estinto il processo e compensa le spese del presente giudizio.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2017