Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15525 del 14/07/2011

Cassazione civile sez. II, 14/07/2011, (ud. 16/06/2011, dep. 14/07/2011), n.15525

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MA.Gr., rappresentata e difesa, in forza di procura

speciale in calce al ricorso, dagli AVV. Bacci Piero Michele e Mattia

Ioannucci, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo

in Roma, via Federico Confalonieri, n. 5;

– ricorrente –

contro

M.S., rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale

a margine del controricorso, dagli Avv. De Cesari Paolo e Claudio

Pompei, elettivamente domiciliato nello studio di quest’ultimo in

Roma, via Crescenzio, n. 91;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 1061 del 14

luglio 2005.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 16

giugno 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

udito l’Avv. Mattia Ioannucci;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CARESTIA Antonietta, che ha concluso per

l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Il Tribunale di Lucca, con sentenza in data 2 6 maggio 2003, rigettò la domanda possessoria proposta da M.S. contro Ma.Gr..

Ritenne il primo giudice che da una complessiva valutazione delle risultanze istruttorie era emerso che il M. aveva bensì compiuto atti di utilizzazione del passo per accedere, attraverso il fondo di proprietà della convenuta, ad un’aia e ad una capanna di sua proprietà, ma in modo soltanto saltuario ed episodico, tali atti ben potendo essere ricondotti alla tolleranza mostrata dalla Ma.

per ragioni di buon vicinato.

2. – La Corte d’appello di Firenze, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 14 luglio 2005, in riforma della decisione di primo grado, ha accolto la domanda del M. e, per l’effetto, ha ordinato alla Ma. la rimozione delle fioriere da essa apposte sul passo che conduce al fondo di proprietà dell’appellante.

2.1. – La Corte territoriale :

– ha valorizzato la deposizione dei testi S. e N., i quali hanno narrato di aver visto il M. parcheggiare l’auto nel resede antistante la capanna e transitare con un furgone per portare materiali da depositare nella capanna medesima, accedendovi attraverso il fondo della Ma.;

– ha precisato che tali atti sono avvenuti in epoca recente rispetto alla chiusura del passo;

– ha sottolineato che era onere della Ma. fornire la prova della tolleranza e che “la saltuarietà dell’uso del passo da parte dell’appellante non può indicare di per sè sola una previsione di transitorietà compatibile con la tolleranza del proprietario del fondo servente” (e ciò ove si consideri che “la capanna del M. era adibita a rimessaggio di materiali ed attrezzi, con conseguente uso limitato nel tempo del passo per cui è causa”).

3. – Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello la Ma. ha proposto ricorso, con atto notificato il 16 dicembre 2005, sulla base di un motivo.

Ha resistito, con controricorso, il M..

In prossimità dell’udienza la ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata nella decisione del ricorso;

2. – Con l’unico motivo (ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5) si lamenta che la Corte d’appello non abbia esaminato tutte le prove, omettendo di fare riferimento ai testi ascoltati all’udienza del 18 settembre 1998, ed abbia invece dato peso alle deposizioni dei testi S. e N., i quali però non avrebbero detto nulla di importante, riferendo di un passaggio avvenuto “qualche volta” o “almeno una volta”. Quanto alla prova della tolleranza, il ricorrente si duole che non sia stato considerato che anche il teste S., la cui deposizione è stata valorizzata per altri aspetti, ha affermato di avere anche lui personalmente utilizzato qualche volta il passo di cui è causa.

2.1. – Il motivo è infondato, per la parte in cui non è inammissibile.

Non è ravvisabile il lamentato vizio di motivazione, perchè la Corte d’appello, con corretto apprezzamento di merito in relazione alle risultanze istruttorie acquisite, ha riconosciuto l’esistenza di un possesso ad immagine del diritto reale di servitù di passo ed ha escluso che il passaggio sia stato esercitato per mera tolleranza della proprietaria.

La sentenza impugnata si sottrae pertanto alle critiche di cui è stata oggetto.

Tali critiche – oltre a risolversi nella prospettazione di una diversa valutazione del merito della causa e nella pretesa di contrastare apprezzamenti di fatti e di risultanze probatorie (con riferimento in particolare alle prove testimoniali) che sono inalienabile prerogativa del giudice del merito – non tengono conto del fatto che il sindacato di legittimità ex art. 360 cod. proc. civ., n. 5, è limitato al riscontro estrinseco della presenza di una congrua ed esaustiva motivazione che consenta di individuare le ragioni della decisione e l’iter argomentativo seguito nella sentenza impugnata. Spetta, infatti, solo al giudice del merito individuare la fonte del proprio convincimento e valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dar prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova. Nè per ottemperare all’obbligo della motivazione il giudice è tenuto a prendere in esame tutte le risultanze istruttorie e a confutare ogni argomentazione prospettata dalle parti, essendo sufficiente che egli indichi gli elementi sui quali si fonda il suo convincimento e dovendosi ritenere per implicito disattesi tutti gli altri rilievi e fatti che, sebbene non specificamente menzionati, siano incompatibili con la motivazione (Cass., Sez. lav., 2 3 dicembre 2009, n. 27162).

Del resto la ricorrente lamenta la mancata valutazione, da parte della Corte d’appello, di altre prove per testi, ma non trascrive, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il contenuto delle deposizioni che quel giudice avrebbe omesso di prendere in considerazione. Soltanto nella memoria illustrativa depositata in prossimità dell’udienza la ricorrente provvede a tale adempimento, ma invano, posto che la memoria ex art. 378 cod. proc. civ. non può essere utilizzata per rimediare a deficienze espositive e strutturali dell’atto di impugnazione.

La deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge risulta inidoneamente formulata, non essendo nella specie l’errore di diritto dimostrato per mezzo di una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia.

3. – Il ricorso è rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dal controricorrente, che liquida in complessivi Euro 1.700, di cui Euro 1.500 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2011

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