Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15524 del 30/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2010, (ud. 27/04/2010, dep. 30/06/2010), n.15524

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

SAV (AUTOLINEE VIBONESI) SRL, in persona dell’Amministratore unico

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE B. BUOZZI 5 PAL.

A/7, presso lo studio dell’avvocato LO CANE PASQUALE, rappresentato e

difeso dall’avvocato PREITI MARIA CARMELA, giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6/2006 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

REGGIO CALABRIA, depositata il 14/03/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/04/2010 dal Consigliere Dott. CARLO PARMEGGIANI;

udito per il ricorrente l’Avvocato DE STEFANO, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato GUIDO MARIO, per delega

dell’Avvocato PREITI, che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La S.A.V. (Società Autolinee Vibonesi) s.r.l. impugnava il silenzio- rifiuto della Amministrazione Finanziaria al rimborso di parte dell’IRAP versato per le annualità dal 1999 al 2002, sostenendo che i contributi pubblici ricevuti dalla Regione Calabria, finalizzati al conseguimento dell’equilibrio economico della impresa,esercente attività di pubblico trasporto, non potevano essere ricompresi nella base imponibile per il calcolo della imposta, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11, comma 3 ed art. 11 bis, comma 1.

Si costituiva in giudizio l’Agenzia delle Entrate, ufficio di Palmi, contestando la tesi della ricorrente.

La Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria accoglieva il ricorsi, ritenendo che i contributi in questione non fossero soggetti ad IRAP, in forza della interpretazione normativa sostenuta dalla ricorrente. Appellava la Agenzia, e la Commissione Tributaria Regionale della Calabria, riunite le cause, con sentenza n. 6/14/06, in data 8-3-2006, depositata il 14-3-2006, rigettava il gravame confermando la decisione impugnata.

Avverso la sentenza propone ricorso per Cassazione la Agenzia, con un motivo.

Resiste la società con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Occorre preliminarmente prendere in considerazione la eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla società controricorrente.

La stessa espone che copia conforme all’originale della sentenza impugnata, depositata in data 14 marzo 2006, è stata notificata alla Agenzia delle Entrate, ufficio di Palmi, in data 22 marzo 2006. In data 7-6-2006 il difensore della società depositava nella segreteria della Commissione detta copia notificata, ottenendo il rilascio di una copia del provvedimento in forma esecutiva. Tale copia, munita di attestazione di esecutività, era notificata alla Agenzia delle Entrate di Palmi in data 22 giugno 2006. La Agenzia proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza con ricorso notificato tramite il servizio postale, con plico spedito il 28 luglio 2006, sul dichiarato erroneo presupposto che la sentenza fosse stata notificata per la prima volta il 22-6-2006. L’assunto della società è comprovato “per tabulas” mediante la produzione della copia della sentenza di appello notificata alla Agenzia delle Entrate, Ufficio di Palmi, in data 22-3- 2006. Ne consegue che il ricorso è tardivo per decorso dei termine di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza, di cui al D.Lgs n. 546 del 1992, art. 51, riproduttivo dell’art. 325 c.p.c..

Il ricorso è pertanto inammissibile.

La singolarità della fattispecie consente la compensazione tra le parti delle spese di questa fase del giudizio.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2010

 

 

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