Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15524 del 27/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 27/07/2016, (ud. 15/06/2016, dep. 27/07/2016), n.15524

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26307/2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

T.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 77/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di ANCONA, depositata il 23/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la sentenza resa dalla CTR Marche n. 77/2013/03, depositata il 23.9.2013 che, in accoglimento dell’appello di T.C., socio della società Esse Emme di M.S. e c. s.a.s. nella misura del 10%, ha annullato l’avviso di accertamento relativo a IRPEF per l’anno 2003. Secondo il giudice di appello, avendo la medesima Commissione annullato l’avviso di accertamento emesso a carico della società Esse Emme s.a.s., risultando il procedimento in esame legato da un vincolo di pregiudizialità necessaria per effetto dell’art. 5 T.U.I.R., l’appello del contribuente doveva essere accolto.

L’Agenzia delle entrate deduce con il primo motivo la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53. La CTR aveva errato nel non dichiarare l’inammissibilità dell’appello privo del carattere della specificità.

Con il secondo motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c.. La sentenza impugnata, riferendosi ad altra decisione resa dallo stesso organo senza tuttavia riportarne il contenuto, aveva dato luogo ad una motivazione apparente.

Nessuna difesa scritta ha depositato la parte intimata. La ricorrente ha depositato memoria.

Il primo motivo è manifestamente inammissibile. La parte ricorrente non ha riprodotto il contenuto del ricorso in appello al fine di poter consentire a questa Corte di valutare il vizio prospettato nella censura e correlato all’asserito difetto di specificità dell’impugnazione.

Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

La CTR ha annullato l’atto di accertamento relativo al reddito di partecipazione del T. in qualità di socio della Esse Emme s.as. in relazione all’accoglimento del ricorso proposto dalla società contro l’avviso di accertamento che aveva accertato il maggior reddito asseritamente non dichiarato dal sodalizio. Più in particolare, la CTR ha ritenuto che il giudizio relativo al reddito da partecipazione del socio fosse legato da vincolo di pregiudizialità a quello concernente l’accertamento effettuato a carico della società. Esponendo tale ratio decidendi la CTR non aveva necessità di esporre il contenuto della sentenza che aveva annullato l’atto accertativo a carico della società, avendo fatto derivare l’annullamento dell’atto a carico del socio dal ritenuto vincolo pregiudiziale esistente fra i due giudizi. In tal modo la CTR ha esposto compiutamente le ragioni della decisione e non è affatto incorsa nel prospettato vizio di motivazione apparente che diversamente da quanto prospettato dall’Agenzia non appare sussistente proprio in ragione dell’inutilità del richiamo alla motivazione della sentenza che aveva annullato l’accertamento a carico della società, nascendo l’accoglimento dell’impugnazione del contribuente proprio dal venir meno dell’elemento condizionante, secondo la CTR, la legittimità della pretesa fiscale relativa al reddito di partecipazione del socio.

Tali conclusioni non risultano scalfite dalle argomentazioni difensive esposte dall’Agenzia in memoria, dovendosi unicamente aggiungere l’inconferenza della giurisprudenza di questa Corte ivi richiamata al caso di specie nel quale, vale la pena di precisare, il riferimento ad una precedente decisione non integra un rinvio per relationem ad altra decisione a fini di economia espositiva, ammesso dalla giurisprudenza con precisi limiti, ma attiene ad un rinvio a precedente decisione quia existit nella quale, dunque, il rinvio non è operato alle argomentazioni esposte nella sentenza richiamata, ma all’esistenza stessa della precedente pronunzia collegata al rapporto esistente tra la sentenza motivanda e quella richiamata. Ciò che si è verificato nel caso di specie, evocando il nesso di pregiudizialità fra il giudizio definito in capo alla società e quello relativo al socio.

Sulla base di tali considerazioni il ricorso va rigettato.

Nulla sulle spese.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis e comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 15 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2016

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