Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15524 del 14/07/2011

Cassazione civile sez. II, 14/07/2011, (ud. 14/06/2011, dep. 14/07/2011), n.15524

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

V.M. (c.f. (OMISSIS)) unica erede di D.M.

C. (c.f. (OMISSIS)) rappresentata e difesa, in via

disgiunta, dall’avv. Scarso Carmelo, dall’avv. Giovanni Magnano di

San Lio e dall’avv. Gaetano Tafuri ed elettivamente domiciliata

presso lo studio del secondo in Roma, via Dei Gracchi n. 187, giusta

procura a margine della comparsa di costituzione depositata il 9

giugno 2011;

– ricorrente –

contro

S.r.l. EDILCO In persona dell’amministratore unico pro tempore M.

F.; rappresentata e difesa dall’avv. Schininà Giambattista ed

elettivamente domiciliata presso l’avv. Salvatore Bartoli in Roma,

viale Carso n. 45, in forza di procura a margine del controricorso e

ricorso incidentale;

– controricorrente –

Nonchè:

sul ricorso incidentale (iscritto al N.R.G. 4562/06) proposto da:

S.r.l. EDILCO In persona dell’amministratore unico pro tempore M.

F.; rappresentata e difesa dall’avv. Giambattista Schininà ed

elettivamente domiciliata presso l’aVV. Salvatore Bartoli in Roma,

viale Carso n. 45, in forza di procura a margine del controricorso e

ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

D.M.C. (c.f. (OMISSIS));

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catania n. 894/2005

depositata il 14/09/05 e notificata il 07/10/2005.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del

14/06/2011 dal Consigliere Dott. Bruno Bianchini;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per un

rinvio al fine di consentire l’integrazione del ricorso mancante di

una pagina o, in subordine, per il rigetto del ricorso principale,

con assorbimento di quello incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La srl Edilco convenne innanzi al Tribunale di Ragusa D.C. M., titolare dell’omonima impresa individuale, esponendo di aver affidato allo stesso, in subappalto, l’edificazione delle strutture portanti di palazzine di due cooperative; l’impresa peraltro non aveva portato a termine i lavori, rifiutandosi altresì di procedere alla redazione in contraddittorio della contabilità di cantiere; le opere compiute non sarebbero comunque state eseguite a regola d’arte.

Su tali premesse l’attrice chiese che fosse dichiarata la risoluzione del contratto e che lo stesso D.M. fosse condannato al risarcimento dei danni, quantificati in L. 70 milioni. Il convenuto, costituendosi, eccepì la competenza territoriale del Tribunale di Siracusa: la relativa eccezione venne respinta con sentenza non definitiva del 1994; nel merito osservò di aver eseguito per le due cooperative lavori di valore molto superiore a quanto effettivamente corrispostogli: proprio il mancato pagamento del corrispettivo lo avrebbe determinato a sospendere l’esecuzione dell’appalto anche perchè nel frattempo l’attrice aveva immesso altre imprese appaltataci nel cantiere. Concluse affinchè la Edilco fosse condannata a versare il residuo corrispettivo – pari a L. 196.829.891 – nonchè a risarcire i danni per i lavori che non avevano potuto essere portati a termine, per un importo indicato in L. 150 milioni.

All’esito della prova per testi e CTU , l’adito Tribunale respinse le domande della Edilco e, in accoglimento della riconvenzionale del D. M., condannò la stessa società a pagare L. 160.830.098 al netto di IVA, oltre interessi di legge, quale corrispettivo non versato nonchè a versare, a titolo di risarcimento dei danni, una somma pari alla rivalutazione dell’importo sopra indicato.

La Corte di Appello di Catania, decidendo sul gravame della Edilco e sull’appello incidentale del D.M., dichiarò la risoluzione del contratto per inadempimento di quest’ultimo, condannandolo a pagare alla Edilco Euro 72.760,64 – già rivalutati – a titolo di risarcimento dei danni nonchè alla rifusione delle spese di lite.

La Corte catanese pervenne a tale decisione ritenendo: che la domanda riconvenzionale del D.M. aveva riguardato anche il pagamento di quanto dovuto per aver acquistato in proprio i materiali impiegati poi nell’esecuzione dell’appalto; che peraltro non vi era prova che ciò fosse avvenuto; che nella valutazione delle opere eseguite non doveva farsi riferimento al prezziario ufficiale regionale , trattandosi di un (sub) appalto tra privati e non essendovi stato un richiamo all’utilizzo di tali tabelle; che la sospensione dei lavori doveva essere considerata come fatto di inadempimento del D.M..

Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione D.M. sulla base di cinque motivi; la srl Edilco ha risposto con controricorso, contenente altresì ricorso incidentale, articolato in unico motivo, illustrato altresì da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi vanno riuniti, avendo ad oggetto la medesima sentenza.

1 – Va preliminarmente scrutinata la richiesta del PM di udienza di rinviare la trattazione della causa al fine di consentire alla parte ricorrente di integrare l’atto di impugnazione con il fol. 14, risultato mancante sia nelle copie sia nell’originale notificato.

1/a – Ritiene la Corte che la sollecitazione del PG non possa trovare accoglimento in quanto l’integrazione di un atto in tanto è possibile in quanto vi sia comunque la certezza dell’originario contenuto del medesimo, al fine di consentire innanzi tutto la comparazione tra quanto prodotto in modo difettoso e l’atto nella sua forma preesistente la notifica: nel caso di specie ciò non è possibile in quanto non vi è contezza del tenore della parte mancante del motivo – il quarto – interessato dalla mancata produzione.

2 – Ciò premesso giudica peraltro la Corte che, in ossequio al principio della conservazione dei (residui) effetti dell’atto viziato da nullità, le conseguenze della difettosa redazione rimarranno confinate al motivo in esame , estendendosi altresì a quello successivo – il quinto- sol perchè al precedente logicamente connesso ed espressamente subordinato al mancato accoglimento del medesimo.

3 – Con il primo motivo il ricorrente fa valere la “violazione dell’art. 345 c.p.c., comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa uri punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5” lamentando che la Corte Catanese avesse ammesso la società subappaltante alla produzione di documentazione diretta a provare che i materiali impiegati nella esecuzione delle opere fossero stati forniti da essa appellata, violando il divieto di articolare nuove prove in appello stabilito dall’art. 345 c.p.c..

3/a – Il motivo è inammissibile con riferimento al vizio di motivazione, dal momento che il giudice dell’appello ha esaurientemente manifestato le ragioni del proprio convincimento (pur se errando quanto all’applicazione dell’art. 345 c.p.c., come appresso si dirà); risulta per altro verso infondato in quanto i nuovi documenti potevano essere ammessi non perchè la loro natura di prove precostituite non consentiva di ricomprenderle nel divieto di cui all’art. 345 c.p.c., (limitato, secondo l’assunto, alle prove cd.

costituende), bensì perchè tale norma andava applicata nella formulazione ratione temporis vigente, vale a dire quella precedente alla riforma operata dalla L. n. 353 del 1990, art. 52 – e successive modificazioni- trattandosi di causa di cd. vecchio rito, essendo il giudizio stato introdotto con citazione notificata il 31 maggio 1990, che consentiva, nel cd. rito ordinario, la produzione di nuovi documenti e in genere di articolare nuove prove in appello (cfr art. 345 c.p.c., comma 2, all’epoca vigente), così dovendosi modificare sul punto la motivazione della sentenza impugnata che invece aveva raccordato la valutazione dei “nuovi” documenti agli allora recenti arresti delle Sezioni Unite – sentenze 8202/2005; 8203/2005- che, per la seconda delle cennate pronunzie, avevano riguardo ad una causa introdotta successivamente alla indicata riforma, mentre per la prima erano influenzati dalla specialità del rito (causa lavoro).

3/b- Le considerazioni che precedono assorbono la valutazione dell’ulteriore causa di inammissibilità – questa volta per difetto di autosufficienza del ricorso sul punto-relativa alla considerazione, pure svolta dal ricorrente nel motivo in esame, a mente della quale i documenti non sarebbero neppure stati decisivi:

mancando la riproduzione del contenuto dei medesimi è impedito ogni controllo alla Corte circa l’attinenza e la rilevanza del loro contenuto rispetto alla utilizzazione che ne ha poi fatto il giudice dell’appello, non senza omettere di considerare che, come detto, in presenza di una logica e congrua motivazione circa l’utilizzo delle emergenze istruttorie da parte del giudice dell’appello, non è ammissibile un diverso scrutinio in sede di legittimità.

4 – Con il secondo motivo viene fatta valere la “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione con violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5; la violazione degli artt. 1655, 1658, 2222 e 2697 cod. civ. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3″ criticandosi l’insufficiente motivazione adottata dalla Corte distrettuale per dimostrare che la materia prima fosse stata fornita dall’appaltante e non già, come presuntivamente ricavabile dall’art. 1658 cod. civ., da esso appaltatore.

4/a – Anche questo motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato: è inammissibile perchè, nonostante la rubrica della censura, non si muove alcuna critica alla valutazione della portata applicativa delle norme sopra citate – delle disposizioni codicistiche sul contratto d’opera poi la Corte catanese non fa il minimo accenno- ma solo alla insufficienza argomentativa del ragionamento svolto dalla Corte distrettuale nell’interpretare le emergenze di causa; il mezzo è poi infondato in quanto il giudice dell’appello è pervenuto alle censurate conclusioni valutando congruamente le prove – documenti; conclusioni del CTU – così impedendo ogni ulteriore scrutinio in questa sede. Anche in questo caso comunque la mancata riproposizione nel ricorso delle prove della cui insufficiente valutazione ci si lamenta renderebbe vieppiù inammissibile il motivo per violazione del canone di autosufficienza.

5 – Con il terzo motivo ci si duole della ” violazione della L.R. 20 dicembre 1975, n. 79, art. 6, come sostituito dalla L.R. 6 maggio 1981, n. 86, art. 38 e del Tariffario regionale vigente e degli artt. 61 e 116 c.p.c., nonchè degli artt. 1657, 2697, 1730 e 1733 cod. civ. in relazione all’art. 360, n. 3; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo con violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5″ osservando che la Corte territoriale avrebbe ritenuto non applicabile il tariffario regionale, trattandosi di appalto tra privati: sottolinea invece che, detto prezziario poteva trovare applicazione sia direttamente – in quanto l’oggetto del subappalto era l’edilizia residenziale pubblica- sia attraverso l’integrazione consentita dall’art. 1657 cod. civ.; parte ricorrente contesta poi come non corrispondente al vero, e comunque apodittica, l’affermazione del giudice dell’appello secondo la quale la CTU avrebbe appunto dato applicazione delle tariffe vigenti, non considerando che l’elaborato dell’ausiliare non avrebbe fornito spiegazioni in ordine alla fonte dei propri calcoli, comunque non supportati da valida argomentazione.

5/a – Anche tale motivo è inammissibile per difetto di autosuffcienza in quanto non viene riportato nè il contenuto della CTU -al fine di consentire lo scrutinio di questa Corte, nei limiti consentiti dalla natura del giudizio di legittimità, circa la congruità dei prezzi applicati e quelli desumibili da quelli usuali nel mercato- nè il tenore della pretesa “confessione” da parte della Edilco; si apprezza anche l’infondatezza della censura laddove presuppone che la natura dell’opera eseguita determini l’automatica applicazione delle norme per gli appalti in cui una delle parti sia un ente pubblico.

6 – Con il quarto motivo viene denunziata la ” violazione dell’art. 1343 in relazione agli artt. 2730 e 2733 cod. civ. ed all’art. 360 c.p.c., n. 3″ per aver ritenuto inadempiente esso D.M., pur in presenza di una confessione di controparte: il mezzo è inammissibile per quanto sopra argomentato al p. 2.

7 – Con il quinto – e subordinato – motivo ci si duole della “violazione dell’art. 101 c.p.c.; degli artt. 1665 e 1667 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”; sia perchè la Corte catanese avrebbe posto a base della decisione gli opinabili risultati di una CTU – a cagione del lasso di tempo intercorso tra l’opera di accertamento giudiziale e l’ultimazione delle opere – e sulla base di perizie stragiudiziarie non verificabili; viene altresì denunziata la omessa considerazione della decadenza dell’appaltante dalla denunzia dei vizi: anche in questo caso valgano le considerazioni illustrate al p. 2.

8 – Con sesto – anche se indicato per la seconda volta come quinto – motivo viene genericamente lamentata la condanna al pagamento delle spese come violativa dell’art. 91 c.p.c.: appare evidente che non di censura si tratta ma di richiesta consequenziale allo sperato accoglimento del ricorso.

9 – Il ricorso incidentale, espressamente indicato come condizionato, va dichiarato inammissibile per carenza di interesse, non essendo stato accolto quello principale.

10 – Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi dichiara inammissibili il 4^ ed il 5^ motivo del ricorso principale, respingendo gli altri motivi del medesimo;

dichiara inammissibile il ricorso incidentale e condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese che liquida in Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre IVA, CAP e spese generali come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 14 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2011

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