Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15523 del 21/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 21/07/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 21/07/2020), n.15523

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. FICHERA Giusep – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22178/2012 R.G. proposto da

Agenzia delle Entrate (C.F. 80224030587), in persona del direttore

pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocatura generale dello

Stato, elettivamente domiciliata presso i suoi uffici in Roma via

dei Portoghesi 12.

– ricorrente –

contro

R.M.R. (C.F. (OMISSIS)), rappresentata e difesa dall’avv.

Alessandro Fruscione, elettivamente domiciliata presso il suo

studio, in Roma via Giambattista Vico 22.

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 16/34/2012 della Commissione Tributaria

Regionale del Piemonte, depositata il giorno 22 marzo 2012.

Sentita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 17

dicembre 2019 dal Consigliere Giuseppe Fichera.

Fatto

FATTI DI CAUSA

R.M.R., titolare di una impresa individuale, impugnò l’avviso di accertamento con il quale vennero ripresi a tassazione maggiori redditi ai fini IRPEF, IRAP ed IVA in relazione all’anno d’imposta 2004.

Il ricorso venne parzialmente accolto in primo grado con riferimento all’IRPEF e all’IRAP; proposto appello dalla contribuente, la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, con sentenza depositata il giorno 22 marzo 2012, lo accolse integralmente, annullando l’atto impugnato anche in relazione all’IVA.

Avverso la detta sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui resiste con controricorso R.M.R..

Le parti hanno depositato memorie ex art. 380-bis.1 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente, per violazione della disciplina in tema di sottoscrizione dei documenti teletrasmessi da parte dell’avvocatura dello Stato.

Invero, è noto che quando l’avvocatura dello Stato si avvale, L. 15 ottobre 1986, n. 664, ex art. 7, comma 3, dei mezzi di telecomunicazione per la trasmissione a distanza degli atti relativi agli affari contenziosi, l’obbligo della sottoscrizione ivi previsto è anche soddisfatto, ai sensi della L. 18 ottobre 2001, n. 383, art. 10, comma 2, con la firma del funzionario titolare dell’ufficio ricevente oppure di un suo sostituto, “purchè dalla copia fotoriprodotta risultino l’indicazione e la sottoscrizione dell’estensore dell’atto originale” (così Cass. 28/02/2014, n. 4826).

E nella vicenda che ci occupa, appunto, la copia fotoriprodotta del ricorso depositata nel processo, riporta sia la sottoscrizione dell’avvocato dello Stato che ha redatto l’atto, sia quella del direttore provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Torino, id est dell’ufficio che ha ricevuto l’atto trasmesso a mezzo telefax, per poi curarne la notifica tramite ufficiale giudiziario.

2. Con il primo motivo deduce l’Agenzia delle Entrate la violazione del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 20, e dell’art. 654 c.p.p., poichè la commissione tributaria regionale ha erroneamente posto a fondamento della decisione il decreto di archiviazione del procedimento penale avviato a carico della contribuente.

2.1. Il motivo non ha fondamento, considerato che dalla lettura della sentenza impugnata emerge che il giudice di merito, lungi dal porre a fondamento della decisione l’esito delle indagini svolte in sede penale, si è limitato ad affermare che l’accertamento in sede tributaria, in ordine alla mancata conoscenza da parte della contribuente delle frodi perpetrate dalle imprese cedenti, trovava conforto nel decreto di archiviazione disposto all’esito delle indagini preliminari a carico della R..

2. Con il secondo motivo assume la violazione degli artt. 2697,2727 e 2729 c.c., poichè il giudice di merito, invertendo il principio

dell’onere della prova, ha ritenuto che incombesse

sull’Amministrazione, dimostrare la consapevolezza della contribuente circa la natura soggettivamente inesistente delle operazioni negoziali poste in essere con le imprese c.d. cartiere.

3. Con il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 17 della Direttiva CEE 77/388/CE, dell’art. 167 della Direttiva CEEE 2006/12/CE e del D.P.R. n. 26 ottobre 1972, n. 633degli artt. 19, 21 e 54, comma 5, , atteso che il giudice d’appello non ha considerato che, in caso di operazioni soggettivamente inesistenti, il cessionario deve dimostrare non solo l’estraneità alla frode ma anche la totale inconsapevolezza della falsità delle fatture.

4. Con il quarto motivo eccepisce vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), atteso che il giudice di merito ha completamente ignorato le risultanze del processo verbale di constatazione dal quale emergeva che la cessione delle autovetture dalle imprese c.d. cartiere alla contribuente era solo fittizia.

4.1. I tre motivi, meritevoli di trattazione congiunta, sono infondati, per le ragioni di cui si dirà.

Com’è noto, in tema di IVA l’Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, ha l’onere di provare, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ove l’Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un’operazione volta ad evadere l’imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, nè la regolarità della contabilità e dei pagamenti, nè la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi (da ultimo, Cass. 30/10/2018, n. 27566; Cass. 20/04/2018, n. 9851).

Orbene, nella vicenda che ci occupa, a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente, il giudice del merito ha fatto corretta applicazione dei principi surrichiamati, avendo accertato con valutazione in fatto, insindacabile in questa sede, che, fermo l’onere di dimostrare la non conoscenza della frode posta in essere dalle imprese venditrici incombente sulla contribuente, quest’ultima aveva dato prova della sua buona fede, attraverso una serie di indizi idonei a dimostrare che la medesima non era a conoscenza, nè potesse esserlo usando l’ordinaria diligenza, della frode perpetrata dalle imprese cedenti.

Inammissibile, poi, si mostra la pretesa dell’Amministrazione di sottoporre ad un nuovo esame la valutazione delle prove già operata dal giudice di merito e, in particolare, delle risultanze del processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza; dovendosi soggiungere che non è controverso nel giudizio che le società venditrici fossero imprese dedite alle frodi in materia di IVA, restando invece oggetto dell’accertamento effettuato in sede di merito, se l’acquirente ne fosse consapevole o comunque in grado di esserlo con l’uso della diligenza professionale richiesta.

5. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Respinge il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla controricorrente, liquidate in complessivi Euro 5.500,00, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2020

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