Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15522 del 14/07/2011

Cassazione civile sez. II, 14/07/2011, (ud. 07/06/2011, dep. 14/07/2011), n.15522

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMAM DI FRANCO JOVELE SAS IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-

TEMPORE SIG. F.J. P.I. (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA 6, presso lo studio

dell’avvocato PARLATO GUIDO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

PARADISO SPA, GMP GRANITI MARMI E PIETRE SPA;

– Intimati –

sul ricorso 31056-2005 proposto da:

GMP GRANITI MARMI E PIETRE SPA P.I. (OMISSIS) IN PERSONA DEL

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SIG. F.A.;

PARADISO SPA C.F. (OMISSIS) IN PERSONA DEL PRESIDENTE DEL

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SIG. F.A., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIALE DELL’UNIVERSITA’ 11, presso lo studio

dell’avvocato FABBRI FRANCESCO, rappresentati e difesi dall’avvocato

TRIONI GUIDO;

– conroricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

COMAM DI FRANCO JOVELE SAS;

– intimata –

avverso la sentenza n. 335/2005 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 07/04/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/06/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE;

udito l’Avvocato Trioni Guido difensore dei resistenti che si riporta

agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per il rigetto del

ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione in riassunzione -a seguito di declinatoria da parte del Pretore di Napoli a favore del Tribunale della Spezia – notificato il 5-10-1998 la COMAN di Franco Jovele s.a.s. conveniva in giudizio dinanzi al suddetto Tribunale la G.M.P. Distribuzioni s.r.l.

e la Paradiso s.p.a (già G.M.P. s.p.a.) e, premesso di aver svolto attività di commercio nel settore dei marmi e delle pietre in tutta la Campania in esecuzione di mandato conferitole dalla G.P.M. s.p.a.

e successivamente, a seguito della cessione del ramo aziendale cui accedeva il rapporto di agenzia, dalla G.M.P. Distribuzioni s.r.l., e precisamente dal 1-7-1988 al 25-10-1991 in virtù di accordo verbale sotto la ditta individuale J.F. e poi, dal 25-9-1991 al 30- 11-1996 in base a contratto stipulato in forma scritta con la COMAM, assumeva:

il 21-6-1996 l’esponente aveva ricevuto disdetta della controparte con riferimento al suddetto contratto;

peraltro la durata del contratto stesso era stata fissata inizialmente al 31-12-1992 con previsione di tacito rinnovo annuale salvo disdetta da comunicarsi con preavviso di almeno sei mesi;

essendo stata inviata dalla preponente comunicazione integrativa del contratto con la quale la durata di esso era stata prorogata al 31-12- 1995, in mancanza di disdetta il rapporto di preposizione avrebbe dovuto considerarsi rinnovato per un ulteriore quadriennio; – dal settembre 1991 in poi l’attività della COMAM aveva assunto dimensioni più complesse ed onerose di quelle dell’agenzia, essendosi estesa alla gestione di un deposito in (OMISSIS), al controllo della merce e dei dipendenti della preponente;

all’esponente non erano stati versati contributi Enasarco;

– la preponente, pur avendo preso atto con nota del 26-9-1991 che la COMAM svolgeva altre attività di rappresentanza e pur avendola autorizzata ad esercitarle nel deposito di (OMISSIS), il 27-6-1996 aveva intimato all’istante fa rimozione dei suoi uffici dal deposito, stimando congruo un preavviso inviato il 31-10-1996;

la COMAM aveva pagato annualmente un contributo spese a favore della preponente pari allo 0,50% dell’ammontare delle vendite andate a buon fine;

la dismissione del deposito aveva cagionato all’esponente la perdita della clientela conseguita per attività diversa e non concorrenziale a quella della preponente, nonchè grave danno all’immagine.

L’attrice chiedeva pertanto la condanna delle convenute in solido al pagamento in suo favore della somma complessiva di L. 1.324.548.857 oltre accessori, comprensive di L. 11.588.917 per indennità di risoluzione e L. 26.180.622 per indennità suppletiva di clientela.

La G.M.P. Graniti Marmi e Pietre s.p.a. (già G.M.P. Distribuzioni s.r.l.) e la Paradiso s.p.a., costituitesi in giudizio, contestavano il fondamento delle domande attrici di cui chiedevano il rigetto;

chiedevano inoltre in via riconvenzionale la condanna della COMAM al risarcimento dei danni per violazione del divieto di concorrenza (non consentita da specifica clausola di esclusiva), per storni provvigionali effettuati in assenza delle condizioni previste nel contratto e per lo star del credere.

Successivamente la Graniti Marmi e Pietre s.p.a. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale di La Spezia il 4-6-1999 per il pagamento in favore della COMAM della somma di L. 30.699.482 a titolo di provvigioni esposte in quattro fatture, oltre interessi e spese, deducendo l’erronea indicazione, in parte, del credito, ed in altra parte l’inesigibilità di esso, ed opponendo in via riconvenzionale, in compensazione, i propri crediti.

Previa riunione dei procedimenti il Tribunale adito con sentenza n. 311 del 2003 dichiarava il difetto di legittimazione attiva della COMAM per tutte le domande svolte nel primo procedimento con riferimento a periodi anteriori al 25-9-1991, allorchè non sussisteva tra le parti alcun rapporto commerciale, compensava quanto dovuto dalla G.M.P. alla COMAM a titolo di indennità di mancato preavviso con quanto dovuto da quest’ultima alla prima per violazione del divieto di concorrenza ex art. 1743 c.c., respingeva ogni altra domanda proposta dalle parti nel primo procedimento, accoglieva l’opposizione proposta al predetto decreto ingiuntivo, e per l’effetto revocava tale decreto, accoglieva la domanda riconvenzionaie della G.M.P. di rimborso delle spese ai sensi del contratto di agenzia del 25-9-1991 e, per l’effetto, condannava la COMAM a pagare alla G.M.P. la somma di Euro 2.458,33 oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT ed interessi, dichiarava inesaminabili per litispendenza le altre domande riconvenzionalì proposte dalla G.M.P. nel secondo procedimento e condannava la COMAM al rimborso delle spese di giudizio in favore delle controparti.

Proposto gravame da parte della COMAM s.a.s cui resistevano la G.M.P. Graniti Marmo e Pietre s.p.a e la Paradiso s.p.a. che proponevano anche appello incidentale la Corte di Appello di Genova con sentenza del 7-4-2005 ha rigettato entrambe le impugnazioni.

Per la cassazione di tale sentenza la COMAM di Franco Jovele s.a.s.

ha proposto un ricorso articolato in dieci motivi cui la G.M.P. Graniti Marmi e Pietre s.p.a e la Paradiso s,p.a. hanno resistito con controricorso introducendo anche un ricorso incidentale basato su di un solo motivo; le parti hanno successivamente depositato delle memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve procedersi alla riunione dei ricorsi in quanto proposti contro la medesima sentenza.

Venendo quindi all’esame del ricorso principale, si osserva che con il primo motivo la COMAM, deducendo “omissione integrale della verifica della esenzione di cui al disposto dell’art. 2498 c.c. in relazione al trasferimento di ditta individuale in società di persone”, “mancata applicazione del disposto di cui agli artt. 2558 e 2112 c.c.”e vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata secondo cui, avendo agito nel presente giudizio soltanto la COMAM e non J.F. in proprio quale ditta individuale per il periodo pregresso al contratto scritto, ovvero dal 1-7-1988 al 25-9- 1991, l’esponente non poteva vantare alcuna pretesa per tale periodo nel quale non aveva intrattenuto alcun rapporto con le società appellate.

La ricorrente assume che in realtà la ditta J.F. era confluita nella società COMAM che quindi era subentrata in tutti i rapporti pregressi ai sensi dell’art. 2558 c.c., che non prevedeva alcuna formalità pubblicistica per il trasferimento dell’azienda, come invece sancito dall’art. 2498 c.c.; tale trasferimento era poi provato dall’esame dei documenti contabili in riferimento alle provvigioni erogate per il periodo 1988-1991 dalle preponenti allo J.. La censura è inammissibile.

La Corte territoriale ha premesso che il Tribunale aveva osservato che nell’atto introduttivo dei procedimento di primo grado F. J. non aveva agito in proprio nè in qualità di imprenditore titolare di omonima impresa individuale, bensì quale legale rappresentante della COMAM s.a.s. (la quale non poteva vantare alcuna pretesa risalente ad epoca anteriore al 25-9-1991 nei confronti delle controparti, con le quali non aveva intrattenuto alcun rapporto in tale periodo); ha quindi affermato che l’appellante, sostenendo in proposito con il primo motivo di appello che, essendo stata l’attività di agenzia prestata dal 1988 al 1991 dallo J. quale persona fisica e dal 1991 in poi dalla suddetta società in accomandita semplice, si sarebbe verificato un trasferimento di azienda dal primo alla seconda per effetto del quale si sarebbe istituita una situazione di continuità giuridica tra l’uno e l’altro rilevante ai sensi degli artt. 2558 e segg. c.c., aveva prospettato un fatto costitutivo della propria pretesa (ovvero la successione nei contratti inerenti all’azienda ceduta) del tutto diverso da quello addotto a fondamento della domanda originariamente proposta (cioè la decorrenza dal 1988 dei contratto in vigore tra la COMAM e la G.M.P.) ed anzi con esso incompatibile, con la conseguente inammissibilità del motivo di appello suddetto.

Il giudice di appello ha poi “ad abundantiam” evidenziato l’assenza di qualsiasi fondamento probatorio dell’assunto sostenuto dalla COMAM nel secondo grado di giudizio, non essendo emersi nessun conferimento o cessione di azienda e nemmeno l’esercizio da parte dello J. di una azienda commerciale che di quel conferimento o di quella cessione potesse essere fatta oggetto.

Orbene, rilevato che le argomentazioni addotte dalla sentenza impugnata a sostegno della ritenuta inammissibilità del motivo di appello predetto – in quanto con esso si prospettava un fatto costitutivo della pretesa dell’appellante nuovo rispetto a quanto dedotto in primo grado – non sono state censurate con il motivo in esame, ne consegue la sua inammissibilità, poste che tali argomentazioni costituiscono la prima autonoma “ratto decidendi” della statuizione in oggetto.

Con il secondo motivo la COMAM, denunciando erronea e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., afferma che la Corte territoriale non ha esaminato la documentazione prodotta dall’istante, dalla quale emergeva la presunzione dell’adesione della parte preponente alla contrattazione privatistica riguardante l’indennità suppletiva di clientela e l’indennità di risoluzione del rapporto di agenzia; in particolare i documenti relativi agli accantonamenti avvenuti presso l’Enasarco e gli altri emolumenti previsti sulle provvigioni erogate comportavano la presunzione della applicazione al contratto “de quo” della disciplina privatistica, determinando pertanto ai sensi dell’art. 2697 c.c. una inversione dell’onere della prova a carico della parte preponente sulla mancata adesione agli accordi sopra richiamati.

La censura è infondata.

La sentenza impugnata, premesso che il giudice di primo grado aveva escluso il diritto della COMAM alla indennità di clientela ed a quella di risoluzione del rapporto di agenzia per effetto della mancata prova dell’adesione di quest’ultima ad una associazione di categoria ed agli accordi collettivi che prevedevano questi diritti, ha rilevato che la documentazione in proposito prodotta dall’appellante era inidonea a tal fine, specificando che soltanto un accordo privatistico del 1988 sarebbe risultato applicabile a condizione che la COMAM avesse provato, in assolvimento dei relativo onere su di essa incombente, l’iscrizione delle preponenti all’associazione stipulante o la loro adesione all’accordo stesso manifestata con comportamenti concludenti; ha poi aggiunto che un tale significato non poteva assumere l’adempimento degli incombenti relativi all’Enasarco, sia per il carattere obbligatorio ad essi conferito dalla L. 16 gennaio 1961, n. 145 sia per la inidoneità dell’attuazione di una singola previsione ad integrare tacita adesione ad una disciplina collettiva non applicabile automaticamente.

La Corte osserva che la ricorrente, a fronte di tale accertamento di fatto sorretto da congrua e logica motivazione, con il motivo in esame si è limitata genericamente a richiamare degli accordi di natura privatistica senza minimamente dedurre le modalità di una sua asserita adesione ad essi e senza inoltre censurare specificatamente le considerazioni del giudice di appello in ordine all’irrilevanza al riguardo degli accantonamenti presso l’Enasarco.

Con i terzo motivo la ricorrente, deducendo falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., premesso che il contratto di agenzia stipulato tra le parti prevedeva una durata annuale ed una sua tacita rinnovazione di anno in anno in caso di mancata disdetta da comunicarsi sei mesi prima della scadenza del termine originario o di quello prorogato, assume che la società proponente con comunicazione del 30-9-1991 inviata all’esponente aveva dichiarato: “Per sua tranquillità comunque, in allegato, le rimetto lettera integrativa portando la durata al 1995”; orbene il giudice di appello, avendo interpretato tale lettera come inerente alla sola modifica della scadenza e non incidente sulla durata del contratto, non ha applicato il criterio ermeneutico relativo all’accertamento della comune intenzione delle parti, che avrebbe consentito di appurare che la COMAM aveva necessità di garantirsi una durata contrattuale più lunga rispetto a quella fissata nel contratto di agenzia, e che a tale esigenza la proponente aveva aderito, estendendo la durata del contratto ad un quadriennio e non, come invece asserito dalla sentenza impugnata, limitandosi ad una mera rinuncia alla disdetta per i primi quattro anni di contratto; pertanto, in mancanza di disdetta, il contratto stesso si era rinnovato per un altro quadriennio.

La censura è infondata.

Il giudice di appello, premesso che il contratto stipulato tra le parti il 25-9-1991 prevedeva quale termine di durata il 31-12-1992, nonchè la tacita rinnovazione di anno in anno in caso di mancata disdetta da comunicarsi sei mesi prima della scadenza del termine originario o di quello rinnovato, ha rilevato che con lettera del 27- 9-1991 la società Paradiso aveva proposto alla COMAM di modificare il contratto nel senso che “la scadenza del 31-12-1992 si intende sin d’ora prorogata al 31/12/1995”; ha quindi sostenuto che, a prescindere dall’esaminare la questione se la mancata risposta della COMAM alla suddetta comunicazione potesse essere configurata come una accettazione tacita, era decisivo osservare che, in applicazione dell’accordo originario, la durata del contratto sarebbe stata prorogata di anno in anno fino al 31-12-1996, posto che, spostandosi la prima scadenza al 31-12-1995, la durata del contratto sarebbe stata prorogata fino al 31-12-1996, non potendosi condividere l’assunto dell’appellante secondo cui sarebbe stata modificata non solo la scadenza, ma anche l’estensione cronologica del previsto rinnovo automatico conseguente alla mancata disdetta, dovendosi invece ritenere la proposta modificazione, se ed in quanto introdotta, non dotata di incidenza su altre parti del contenuto negoziale.

All’esito di tale accertamento di fatto sorretto da adeguata e logica motivazione fa censura sollevata dalla ricorrente in ordine all’interpretazione del contenuto della suddetta lettera, qualificata come una integrazione del contratto originariamente stipulato tra le parti, si rivela infondata.

Premessi invero i limiti entro i quali è sindacabile in sede di legittimità l’interpretazione di un contratto (ovvero violazione dei canoni di ermeneutica previsti dal codice civile oppure vizi logici per mancanza, insufficienza o contraddittorietà della motivazione), e preso atto che la ricorrente non ha dedotto vizi di motivazione, occorre rilevare che la diversa interpretazione della suddetta lettera da essa proposta senza dedurre le concrete modalità con le quali la Corte territoriale si sarebbe discostata dal canone ermeneutico di cui all’art. 1362 c.c. è inammissibile, considerati t poteri in proposito devoluti al giudice di merito, ed atteso che, per ritenere sottratta al sindacato di legittimità una determinata interpretazione di una clausola contrattuale da parte del suddetto giudice, è sufficiente che l’interpretazione suddetta sia una delle possibili e plausibili, con la conseguenza che in tal caso non è consentito in questa sede dolersi del fatto che sia stata privilegiata una certa interpretazione invece di quella propugnata dalla ricorrente. Con il quarto motivo la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 1750 c.c. ed omessa motivazione, sostiene che la Corte territoriale ha disatteso senza alcuna argomentazione il motivo di appello con il quale l’esponente aveva censurato l’affermazione del giudice di primo grado secondo il quale la verifica della intempestività della disdetta inviata dalla preponente non costituiva una valida ragione per ritenere il contratto rinnovato per un altro anno; aggiunge che la sentenza impugnata, essendosi limitata ad evidenziare l’irrilevanza della circostanza del momento iniziale del rapporto, non ha compreso il motivo di gravame formulato, che era incentrato sull’accertamento della inefficacia della disdetta inviata fuori termine contrattuale dalla proponente, e nella natura del preavviso, posto a tutela del contraente cui il preavviso stesso viene garantito. La censura è infondata.

La sentenza impugnata ha disatteso il motivo di appello con il quale si sosteneva che, essendo il rapporto di agenzia sorto il 25-9-1991, e potendo esso essere disdettato set mesi prima della scadenza, la disdetta inviata nel giugno 1996 sarebbe risultata tardiva rispetto a tale termine, con la conseguenza che il contratto per cui è causa doveva considerarsi prorogato quantomeno di un anno; al riguardo il giudice di appello ha evidenziato l’irrilevanza a tal fine dei momento iniziale del rapporto (ovvero il 25-9-1991), essendo invece decisiva secondo le previsioni contrattuali la comunicazione della disdetta sei mesi prima della scadenza del termine originario (31-12- 1991) o di quello rinnovato (31-12-1995), come espressamente affermato alle pagine 12 e 13 della sentenza senza censure al riguardo.

Con il quinto motivo la COMAM, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 1594 c.c., premesso che la preponente aveva concesso all’istante il diritto di utilizzare per deposito dei locali di cui la controparte era locataria per esercitare il commercio di prodotti diversi da quelli trattati dalla preponente medesima dietro pagamento di un corrispettivo, assume che era evidente che l’esponente aveva diritto, così come un conduttore, ad essere informata della volontà di disdettare il contratto principale almeno dodici mesi prima dell’effettivo rilascio, e ad ottenere dalla controparte una indennità per la perdita della clientela e per i danni subiti a seguito della dismissione del deposito; erroneamente quindi la sentenza impugnata, senza valutare la documentazione esibita, ha ritenuto congruo un preavviso di cinque mesi al fine di consentire alla COMAM di poter rinvenire un nuovo locale presso il quale esercitare il commercio dei prodotti non trattati dalla proponente. La censura è inammissibile.

Premesso invero che al riguardo la sentenza impugnata ha rilevato che l’appellante aveva censurato soltanto la mancata ammissione da parte del Tribunale della prova dedotta in ordine al danno all’immagine ed alla perdita della clientela, si rileva che con il motivo in esame la COMAM solleva un questione, che implica un accertamento di fatto, che secondo il giudice di appello non sarebbe stata prospettata in quella sede; pertanto la ricorrente, al fine di evitare una sanzione di inammissibilità per novità della censura, aveva l’onere – in realtà non assolto – non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di appello, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo avesse fatto, per dar modo a questa Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nei merito la questione stessa.

Con il sesto motivo la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1744 e 2041 c.c., censura la sentenza impugnata per non aver riconosciuto all’esponente l’indennità di incasso sul presupposto della inapplicabilità nella fattispecie di accordi collettivi di valenza meramente privatistica; la COMAM rileva in senso contrario che dalla lettura del mandato di agenzia per cui è causa emerge chiaramente un espresso richiamo atle previsioni contenute negli accordi collettivi del 18-12-1974 e 18-1-1977, cosicchè sussistevano tutti i requisiti stabiliti dalla contrattazione collettiva applicabile per il relativo incarico (con riguardo alla natura continuativa dell’incarico stesso, al suo conferimento in forma scritta ed alla previsione della responsabilità dell’agente per errori contabili).

La COMAM assume poi l’erroneità dell’ulteriore affermazione del giudice di appello – sempre a fine di non riconoscere il diritto dell’agente alla indennità di incasso – secondo cui, qualora il preponente abbia conferito all’agente la facoltà di riscuotere i suoi crediti, l’esercizio di tale facoltà non richiede uno specifico compenso, dovendo presumersi che esso sia ricompreso nella provvigione pattuita; la ricorrente, premesso che il contratto stipulato tra le parti non prevedeva l’attribuzione di un compenso separato per la facoltà di incasso, rileva che l’esercizio di questa facoltà integrava un patto autonomo rispetto al contenuto sinallagmatico del contratto stesso, con la conseguente necessità di stabilire un compenso per l’agente nell’ipotesi di effettivo espletamento di tale attività.

La ricorrente inoltre censura fa statuizione della Corte territoriale relativa alla ritenuta inammissibilità dell’azione proposta dall’esponente in via subordinata ai sensi dell’art. 2041 c.c., rilevando che si era in presenza di un soggetto che si era arricchito a danno di un altro, cosicchè il primo era tenuto ad indennizzare il secondo, nei limiti dell’arricchimento, della correlativa diminuzione patrimoniale.

Infine la COMAM afferma il suo diritto al rimborso delle spese effettuate dall’agente nell’interesse esclusivo della preponente che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di appello, non erano connesse alla attività principale cui per legge è obbligato l’agente stesso, bensì alla cura ed alle gestione del deposito della proponente. La censura è infondata.

Sotto un primo profilo la sentenza impugnata, aderendo al convincimento già espresso dal giudice di primo grado, ha rilevato la mancanza di prova in ordine alla asserita adesione della COMAM agli accordi collettivi che prevedevano il diritto dell’agente alla indennità di incasso, e tale rilievo resta fermo all’esito della constatazione che la ricorrente, nel prospettare un diverso assunto sulla base del contratto di agenzia intercorso tra le parti, ha ometto di trascriverne il contenuto onde poterne apprezzare il necessario requisito della decisorietà, anche con specifico riferimento alla dedotta natura continuativa dell’incarico, invero esclusa dal giudice di appello. La Corte territoriale, poi, avendo rilevato che nel contratto del 25-9-1991 era prevista l’attività di riscossione di crediti da parte dell’agente, ha correttamente ritenuto che l’esercizio di essa non richiedeva uno specifico compenso, dovendo presumersi, in considerazione della natura corrispettiva del rapporto, che tale compenso fosse ricompreso nella provvigione pattuita, in conformità dell’orientamento espresso da questa Corte (Cass. 6-2-1988 n. 1269; Cass. 5-6-2000 n. 7481, che precisano che la suddetta attività deve essere compensata nel caso – non ricorrente nella fattispecie – in cui il relativo incarico sia stato conferito all’agente nel corso del rapporto e costituisca una prestazione accessoria ulteriore rispetto a quella originariamente prevista in contratto).

Deve inoltre rilevarsi che non è stata impugnata in questa sede l’affermazione del giudice di appello che ha ritenuto l’inammissibilità della predetta pretesa ai sensi dell’art. 2041 c.c., trattandosi di “causa petendi” del tutto nuova rispetto a quella di natura contrattuale già oggetto della controversia.

Infine la sentenza impugnata ha sostenuto, quanto alle spese di agenzia, che tale diritto non sussiste ai sensi dell’art. 1748 c.c., che inoltre era risultato che alla gestione del deposito cooperavano in modo consistente t dipendenti della G.M.P., e che comunque era rilevante il fatto che la COMAM non aveva mai preteso alcun rimborso in costanza di rapporto, ponendo a base quindi del suo convincimento una pluralità di “rationes decidendi” non impugnate specificatamente in questa sede.

Con il settimo motivo la COMAM, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1743 e 1126 c.c., sostiene che erroneamente la Corte territoriale ha confermato a condanna dell’esponente al risarcimento dei danni per violazione del patto di non concorrenza per avere l’attuale ricorrente intrattenuto un preesistente rapporto di agenzia con la ditta Poggi che commercializzava il travertino; al riguardo assume la rilevanza del fatto che il travertino trattato antecedentemente al contratto per cui è causa era quello di Tivoli, del tutto diverso da quello proveniente dalle cave della G.M.P. di Carrara; inoltre, poichè il rapporto tra la COMAM e la ditta Poggi era antecedente a quello instaurato con la G.M.P., l’obbligo di non concorrenza avrebbe dovuto valere solo per il futuro.

La ricorrente poi censura il ricorso al criterio della valutazione equitativa del danno, atteso che la GMP avrebbe potuto e dovuto dimostrare il danno subito a seguito dell’asserita violazione del patto di non concorrenza addebitata all’esponente. La censura è infondata.

Il giudice di appello, premesso che l’art. 2 del contratto stipulato tra le parti imponeva alla COMAM il divieto di trattare per conto di altri preponenti “materiali lapidei”, ivi compreso espressamente il travertino, e che costituiva elemento pacifico che le società GMP e Paradiso commercializzavano anche il travertino, ha correttamente ritenuto sussistente la violazione del divieto di cui all’art. 1743 c.c., essendo emerso incontrovertibilmente che la COMAM commercializzava per conto della ditta Poggi un tipo di travertino, proveniente da Tivoli, trattato altresì dalla GMP, essendo comunque del tutto irrilevante a tal fine la qualità del travertino trattato dalla attuale ricorrente in presenza di un divieto espresso nei termini sopra enunciati; è poi ininfluente il profilo di censura relativo alla preesistenza del rapporto della COMAM con altro soggetto preponente, posto che dai momento in cui era iniziato il contratto di agenzia per cui è causa essa aveva l’obbligo di cessare l’attività di agenzia già intrapresa con altri soggetti relativamente ai materiali lapidei.

La sentenza impugnata ha inoltre evidenziato la legittimità del ricorso al criterio della liquidazione equitativa, attesa l’impossibilità di una determinazione precisa del danno e considerato per altro verso che la domanda avente ad oggetto tale liquidazione equitativa era stata subordinatamente proposta; anche tale statuizione è immune dalle censure sollevate dalla ricorrente, ricorrendo nella specie il duplice presupposto al quale l’art. 1226 c.c., subordina il potere discrezionale del giudice di merito di liquidare equitativamente il danno, ovvero l’esistenza di danni risarcibili e l’impossibilità o l’eccessiva difficoltà della dimostrazione del loro preciso ammontare.

La ricorrente poi censura il ricorso al criterio della vantazione equitativa del danno, atteso che la GMP avrebbe potuto e dovuto dimostrare il danno subito a seguito dell’asserita violazione del patto di non concorrenza addebitata all’esponente. La censura è infondata.

Il giudice di appello, premesso che l’art. 2 del contratto stipulato tra le parti imponeva alla COMAM il divieto di trattare per conto di altri preponenti “materiali lapidei”, ivi compreso espressamente il travertino, e che costituiva elemento pacifico che le società GMP e Paradiso commercializzavano anche il travertino, ha correttamente ritenuto sussistente la violazione del divieto di cui all’art. 1743 c.c., essendo emerso incontrovertibilmente che la COMAM commercializzava per conto della ditta Poggi un tipo di travertino, proveniente da Tivoli, trattato altresì dalla GMP, essendo comunque del tutto irrilevante a tal fine la qualità del travertino trattato dalla attuale ricorrente in presenza di un divieto espresso nei termini sopra enunciati; è poi ininfluente il profilo di censura relativo alla preesistenza del rapporto della COMAM con altro soggetto preponente, posto che dal momento in cui era iniziato il contratto di agenzia per cui è causa essa aveva l’obbligo di cessare l’attività di agenzia già intrapresa con altri soggetti relativamente ai materiali lapidei.

La sentenza impugnata ha inoltre evidenziato la legittimità del ricorso al criterio della liquidazione equitativa, attesa l’impossibilità di una determinazione precisa del danno e considerato per altro verso che la domanda avente ad oggetto tale liquidazione equitativa era stata subordinatamente proposta; anche tale statuizione è immune dalle censure sollevate dalla ricorrente, ricorrendo nella specie il duplice presupposto al quale l’art. 1226 c.c. subordina il potere discrezionale del giudice di merito di liquidare equitativamente il danno, ovvero l’esistenza di danni risarcibili e l’impossibilità o l’eccessiva difficoltà della dimostrazione del loro preciso ammontare.

Con l’ottavo motivo la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 1748 c.c., censura la sentenza impugnata per aver confermato la pronuncia del giudice di primo grado in ordine al rigetto delle pretese provvisionali dell’esponente riguardo ad affari il cui buon fine non era stato dimostrato; la COMAM rileva che non è stato considerato che era obbligo della preponente di fornire all’agente tutte le informazioni necessarie per verificare l’importo delle provvigioni liquidate, e che la preponente, all’atto della opposizione al menzionato decreto ingiuntivo, aveva dato prova documentale che la tnesigibilità dei crediti provvisionali relativi alle vendita effettuate dall’esponente di cui alle fatture emesse, non derivava da quegli specifici affari, ma genericamente da altri affari che si deduceva nel 1997 non fossero andati a buon fine.

La censura è infondata.

Il giudice di appello ha rilevato che nell’estratto conto inviato dalla preponente all’agente il 5-9-1997 veniva segnalata l’inesigibilità allo stato delle partite ivi indicate per non essere andati a buon fine i relativi affari, ed ha aggiunto che la COMAM non aveva assolto all’onere probatorio posto a suo carico in ordine alla regolare esecuzione degli affari o alla loro inesecuzione per causa imputabile al preponente; tale statuizione è immune dai profili di censura sollevati dalla ricorrente, sia perchè irrilevanti in ordine alla prova del diritto in proposito fatto valere dalla COMAM, sia perchè del tutto generici.

Con il nono motivo la COMAM, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 1748 c.c., sostiene che la Corte territoriale non ha esaminato la copiosa documentazione prodotta dall’istante dalla quale emergeva che le spese di deposito erano state regolarmente corrisposte dall’agente all’atto della compensazione annuale tra le provvigioni erogate e le medesime spese di gestione.

La censura è infondata.

La sentenza impugnata ha osservato, quanto alle spese di deposito relative all’anno 1995 pretese dalla GMP in base ad apposita fattura, che la COMAM non solo non aveva eccepito alcunchè in ordine alla previsione contrattuale nella quale tale obbligo trovava fondamento, ma neppure aveva smentito il mancato pagamento dell’importo dovuto a tale titolo per il suddetto anno; pertanto tali affermazioni in fatto non possono essere contraddette positivamente dal riferimento del tutto generico da parte della ricorrente a documentazione non meglio indicata e della quale non è stata comunque trascritto in ricorso in relativo contenuto per apprezzarne il necessario requisito della decisorietà.

Con il decimo motivo la ricorrente, deducendo violazione dell’art. 91 c.p.c. e vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata per aver condannato l’esponente al pagamento delle spese di giudizio nonostante avesse rigettato quasi tutte le domande formulate dalle controparti e la soccombenza dell’appellante fosse stata limitata alla condanna al pagamento della somma di Euro 2458,33.

La COMAM inoltre lamenta il mancato accoglimento della censura riguardante la mancata specificazione delle spese vive effettuate dalle controparti nel giudizio di primo grado, liquidate in Euro 1500,00 senza alcun parametro valutativo e senza alcun calcolo di sorta.

La censura è infondata.

Premesso che le spese del secondo grado di giudizio sono state interamente compensate tra le parti e che quindi la censura si riferisce evidentemente alla condanna della COMAM al rimborso delle spese di giudizio di primo grado, è sufficiente rilevare che tale statuizione trova fondamento nella ritenuta prevalente soccombenza di tale società all’esito di quel grado di giudizio, statuizione insindacabile alla luce del principio della sussistenza della violazione dell’art. 91 c.p.c. soltanto allorchè la parte totalmente vittoriosa sia sta condannata, anche solo in parte, al pagamento delle spese di giudizio.

Con riferimento poi alla liquidazione nel giudizio di primo grado delle spese vive nella misura di Euro 1500,00, il profilo di censura, così come formulato, appare estremamente generico, non prospettandosi da parte della ricorrente il criterio ritenuto più corretto in proposito, criterio dal quale il giudice si sarebbe discostato. Il ricorso principale deve quindi essere rigettato.

Venendo quindi all’esame del ricorso incidentale, si osserva che con l’unico motivo formulato le ricorrenti incidentali, denunciando carente ed illogica motivazione, censurano la sentenza impugnata per aver confermato il rigetto dei capi della domanda riconvenzionale relativi alle somme dovute dalla controparte alle preponenti in restituzione di provvigioni anticipate su affari non andati a buon fine e a titolo di star dei credere; pur essendo vero infatti che le fatture prodotte non costituivano idonea prova del credito, tuttavia le esponenti avevano fornito una rigorosa prova della propria pretesa creditoria attraverso fa deposizione del teste F.A., il quale aveva dichiarato che le società esponenti avevano subito, a causa degli insoluti non recuperati, le perdite indicate nel prospetto di cui al documento n. 35 rammostrato al teste.

La censura è fondata.

La sentenza impugnata, nel confermare il rigetto della domanda delle appellanti incidentali avente ad oggetto gli storni provvisionali, ha evidenziato la mancanza di idonea prova circa il fatto costitutivo del diritto far fatto valere, sottolineando la inidoneità probatoria delle fatture quali documenti di formazione unilaterale; in tal modo peraltro la Corte territoriale ha omesso la valutazione della deposizione del teste F. nonostante l’espressa sollecitazione in tal senso contenuta nella comparsa di costituzione in appello;

pertanto il mancato apprezzamento di tale risultanza processuale configura il vizio motivazionale denunciato e comporta quindi un nuovo esame di questo profilo della controversia in sede di rinvio.

In definitiva, pertanto, rigettato il ricorso principale, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione all’accoglimento del ricorso incidentale, e la causa deve essere rinviata anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Genova.

P.Q.M.

LA CORTE Riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, accoglie il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione all’accoglimento del ricorso incidentale, e rinvia la causa anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio da altra sezione della Corte di Appello di Genova.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2011

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