Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15520 del 30/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2010, (ud. 26/04/2010, dep. 30/06/2010), n.15520

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

CLP SVILUPPO INDUSTRIALE SPA in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO, 107, presso

lo studio dell’avvocato BULTRINI NICOLA, rappresentato e difeso

dall’avvocato CAIANIELLO SERGIO, giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 228/2005 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 24/03/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/04/2010 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;

udito per il ricorrente l’Avvocato FIORENTINO, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La C.L.P. Sviluppo Industriale s.p.a. riceveva contributi da parte della Regione Campania a copertura del disavanzo di gestione derivante dallo svolgimento dell’attività di trasporto pubblico in concessione. Avendo pagato l’imposta IRAP, per gli anni 1999 e 2000, in base all’imponibile determinato includendo l’importo dei contributi, e ritenendo che essi dovessero viceversa esserne esclusi per la parte erogata a fronte del costo del personale, ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11, comma 3, presentava istanza di parziale rimborso della maggiore imposta pagata e, sul silenzio rifiuto, ricorso alla CTP di Napoli, domandando la restituzione della somma di Euro 193.428.000 per l’anno 1999 e di Euro 157.463.000 l’anno 2000. Il ricorso era accolto. La CTR della Campania ha respinto l’appello dell’Ufficio, che ricorre per la cassazione della decisione con un motivo. La società resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La CTR ha ritenuto fondata la domanda di rimborso osservando che la società aveva prodotto in giudizio “puntuale ed esaustiva documentazione della Regione Campania da cui si evince che il contributo corrisposto in conto esercizio … risulta parametrato al costo del personale”, nella misura del 58,87% per l’anno 1999 e del 56.26% per l’anno 2000.

Col ricorso si deduce violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11, comma 3. Si rileva che la esenzione ivi prevista è limitata ai contributi che la stessa legge che li istituisce destina a copertura di costi indeducibili dall’imponibile Irap. La CTR ha viceversa ritenuto la spettanza del beneficio sul diverso presupposto che il contributo – erogato a fronte dello sbilancio fra l’attivo ed il passivo del conto economico – era andato di fatto a coprire, per le percentuali indicate, la quota dei costi di esercizio rappresentata dagli oneri per il personale dipendente.

Il motivo è fondato.

Questa corte ha già chiarito che, nell’applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11, comma 3, deve escludersi che possa darsi rilevanza ad una correlazione che sia ricavata indirettamente mediante operazioni di proporzionalità tra contributi percepiti e costi non ammessi in deduzione ai fini Irap. La L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 5, comma 3, che ha fornito l’interpretazione autentica della disposizione, ha invero precisato che i contributi erogati a norma di legge (ancorchè ne sia prevista la esclusione dalla base imponibile delle imposte sui redditi) concorrono alla determinazione dell’imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive “sempre che l’esclusione … non sia prevista dalle leggi istitutive dei singoli contributi ovvero da altre disposizioni di carattere speciale”. Non è pertanto sufficiente una correlazione di fatto fra il contributo e l’onere indeducibile, ma occorre che la destinazione del contributo a compensazione di un elemento del costo di gestione indeducibile dall’irap sia specificamente e direttamente prevista dalla stessa norma istitutiva del contributo, o da altra disposizione di carattere speciale a ciò diretta.

Nella specie, il contributo in esame risulta erogato in base alla L.R. Campania n. 16 del 1983, che nulla prevede circa la deducibilità dall’imponibile irap. La erogazione è stabilita “con l’obiettivo di conseguire l’equilibrio economico del bilanci dei servizi di trasporto locale” “per coprire la differenza fra i costi ed i ricavi” definiti in base ai criteri dalla stessa legge enunciati, i quali si riferiscono ai ricavi del traffico presunti, derivanti dalla applicazione di tariffe minime stabilite dalla Regione, ed al “costo economico standardizzato dei servizi con riferimento a criteri e parametri di rigorosa ed efficiente gestione:

In base alla norma istitutiva, pertanto, la contribuzione in esame non è espressamente esclusa dalla base imponibile dell’irap nè è correlata ad un dato numerico nel cui calcolo compaia il costo effettivo del personale, quale elemento indeducibile da quell’imponibile.

Anche le obiezioni che la società contribuente solleva in merito alla applicabilità retroattiva della richiamata disposizione della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 5, comma 3, sono state già esaminate e respinte da questa corte (Cass. 4838/07, 21749/09). E” stato chiarito che il principio della indeducibilità dall’imponibile irap dei contributi erogati a norma di legge in genere (anche se non correlati ad elementi di costo indeducibili) non è stato introdotto dal D.L. 24 settembre 2002, art. 3, comma 2 quinquies, (modificato dalla L. n. 289 del 2002, art. 5, comma 3), ma era già contenuto nel del D.Lgs. n. 176 del 1999, art. 1, comma 1, lett. b), n. 2. Non sono fondati pertanto i dubbi circa la legittimità della interprelazione dettata dalla L. n. 289 del 2002, in relazione ai principi di ragionevolezza, affidamento ed irretroattività delle norme tributarie.

Va dunque accolto il ricorso, cassata la sentenza impugnata e – decidendo nel merito (poichè non sono necessari altri accertamenti di fatto) – respinto il ricorso del contribuente introduttivo della lite.

La giustificata la compensazione delle spese dell’intero processo, giacchè l’indirizzo di giurisprudenza cui si da seguito si è consolidato in epoca successiva alla proposizione del ricorso.

PQM

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso del contribuente, introduttivo della lite. Dichiara compensate fra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 26 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2010

 

 

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