Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15520 del 21/07/2020
Cassazione civile sez. trib., 21/07/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 21/07/2020), n.15520
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –
Dott. FICHERA Giusep – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 09573/2012 R.G. proposto da
Agenzia delle Entrate (C.F. 80224030587), in persona del direttore
pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocatura generale dello
Stato, elettivamente domiciliata presso i suoi uffici in Roma via
dei Portoghesi 12.
– ricorrente –
contro
M.D. (C.F.) e Ma.De. (C.F.).
– intimati –
Avverso la sentenza n. 9/25/2011 della Commissione Tributaria
Regionale del Veneto, depositata il giorno 22 febbraio 2011.
Sentita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 17
dicembre 2019 dal Consigliere Giuseppe Fichera.
Fatto
FATTI DI CAUSA
La Mason Group s.r.l., impugnò separatamente l’avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle Entrate e la relativa cartella di pagamento notificata da Equitalia Nomos s.p.a., con il quale vennero ripresi a tassazione maggiori redditi ai fini IRPEG, IRAP ed IVA, applicando le relative sanzioni, per l’anno d’imposta 2004.
Riuniti in primo grado, entrambi i ricorsi vennero accolti; proposto appello dall’Agenzia delle Entrate, la Commissione Tributaria Regionale del Veneto, con sentenza depositata il giorno 22 febbraio 2011, lo respinse, assumendo la carenza di elementi indiziari sufficienti per ritenere che la contribuente fosse a conoscenza della frode fiscale perpetrata da talune società, dalle quali la medesima risultava avere acquistato alcune autovetture.
Avverso la detta sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, mentre non hanno spiegato difese gli intimati M.D. e Ma.De., quali soci della Mason Group s.r.l., società già cancellata dal registro delle imprese.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Rileva la Corte, in via preliminare, che il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate è inammissibile, essendo stato proposto oltre il termine lungo di un anno, ex art. 327 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, prima della novella introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69,
E invero, poichè la sentenza impugnata risulta pubblicata il 22 febbraio 2011, il termine di un anno risulta decorso, tenendo conto della sospensione feriale dei termini (pari all’epoca a 46 giorni) e della circostanza che il mese di febbraio del 2012 era di 29 giorni, il successivo 8 aprile 2012; trattandosi peraltro di una domenica, la scadenza risulta prorogata di un dì, al successivo 9 aprile 2012, mentre il ricorso è stato consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica – poi eseguita a mezzo del servizio postale – pacificamente il successivo 10 aprile 2012.
2. Nulla sulle spese in difetto di attività difensiva degli intimati.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2020