Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1552 del 27/01/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 1552 Anno 2014
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: TERRUSI FRANCESCO

SENTENZA

sul ricorso 28291-2008 proposto da:
REGIONE PUGLIA in persona del Presidente pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA VENEZIA 11
C/0 STUDIO LOVELL’S, presso l’avvocato D’ECCLESIIS
SACHA, rappresentato e difeso dall’avvocato
BRACCIODIETA ANGELO giusta delega a margine;
– ricorrente contro

FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL BABUINO
107, presso lo studio dell’avvocato SCHIANO ANGELO,

Data pubblicazione: 27/01/2014

,

che lo rappresenta e difende giusta delega in calce;
– controri corrente –

avverso la sentenza n. 56/2008 della COMM.TRIB.REG.
di BARI, depositata il 30/06/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/11/2013 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO TERRUSI;
udito per il ricorrente l’Avvocato BRACCIODIETA che
ha chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

4

A
28291-08

Svolgimento del processo
La regione Puglia ha proposto ricorso per cassazione, con
tre motivi, avverso la sentenza della commissione
tributaria regionale della Puglia con la quale, in
accoglimento dell’appello di Ferrovie del Sud-Est e

servizi automobilistici s.r.1., era stata dichiarata
l’illegittimità del silenzio-rifiuto opposto dalla regione
medesima ad alcune istanze di rimborso di somme versate a
titolo di tassa automobilistica per gli anni dal 2002 al
2006.
Il giudice d’appello ha ritenuto che il presupposto della
tassa era dato dalla titolarità del diritto di proprietà o
di altro diritto reale di godimento sul veicolo, ai sensi
del d.l. n. 953 del 1982, art. 5, 32 ° co., (convertito
nella 1. n. 53 del 1983) e del d.lgs. n. 285 del 1998,
art. 94, l ° co.,; mentre la condizione della società,
quale risultante da un contratto (cd. “Ponte”) per i
servizi di trasporto, stipulato con la regione, era stata
quella di soggetto avente la semplice disponibilità degli
automezzi alla regione intestati secondo le risultanze del
p.r.a. Ha aggiunto che le pattuizioni discendenti dal
citato contratto “Ponte”, secondo cui gli oneri
finanziaria di qualsiasi natura sarebbero rimasti a carico
della società, non avevano alcun rilievo ai fini della
debenza della tassa, attesa la natura di accordi valevoli
all’interno del rapporto privatistico instaurato tra i
contraenti, finalizzati a rifondere alla regione gli

1

I

eventuali oneri dalla stessa sostenuti quale titolare di
obblighi tributari; laddove invece nessun onere del genere
poteva essere ritenuto sussistere, in capo alla regione,
quanto alla tassa automobilistica, giacché la ragione, in
base alla 1.r. n. 31 del 2001, era stata esentata dal
pagamento della tassa per i veicoli a essa intestati.

La società ha resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato una memoria.
Motivi della decisione
I. – Col primo mezzo, deducendo violazione e falsa
applicazione delle norme di ermeneutica contrattuale di
cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., la regione Puglia lamenta
la violazione delle regole dette in relazione alle norme
del contratto Ponte per i servizi di trasporto ferroviario
e automobilistico del 28 febbraio 2001, previdente
l’utilizzo, da parte del concessionario, di beni, impianti
e infrastrutture di proprietà dell’ente per lo svolgimento
dei servizi di trasporto, con attribuzione della vendita
dei titoli di viaggio e di ogni altro ricavo connesso
all’uso dei beni, ma con attribuzione anche dei costi di
manutenzione ordinaria e straordinaria e di tutti gli
oneri finanziari, di qualsiasi natura, connessi
all’impiego dei beni stessi.
Sostiene invero che il contratto, nella parte in cui era
stata prevista la trasferibilità in uso gratuito di tali
beni da parte del concessionario a un eventuale
subentrante, aveva costituto in capo alla società un
diritto qualificabile come di usufrutto.

2

Col secondo e col terzo mezzo, la ricorrente deduce vizi
di insufficiente e contraddittoria motivazione della
sentenza e violazione e falsa applicazione dell’art. 4
della 1.r. Puglia n. 31 del 2001.
Sostiene in questo caso che il d.l. n. 953 del 1982,
tenuto conto del d.lgs. n. 285 del 1992, avrebbe

individuato anche il diritto di uso tra le fattispecie
indicate ai fini dell’individuazione del presupposto
giuridico per l’applicazione della tassa, e che
l’esenzione della regione di Puglia, conseguente alla 1.r.
n. 31 del 2001, sarebbe stata da connettere ai soli
veicoli utilizzati a fini istituzionali.
Lamenta l’insufficiente motivazione della sentenza sui
punti indicati, per l’impossibilità di desumere il
criterio logico posto a base del convincimento della
commissione regionale; e comunque l’illogicità della
motivazione fondata sulla asserita tassatività delle norme
evocate.
M – Il ricorso, i cui motivi, per la loro stretta
connessione, possono essere esaminati in unico contesto, è
giuridicamente infondato. E questo induce il collegio a
non soffermarsi sulla pur evidente carenza dei motivi
singolarmente considerati, nella parte involgente
l’esegesi del contratto (di cui, in violazione
dell’autosufficienza, non è riportato il testo) e nella
parte evocativa del vizio di motivazione (che non può
rilevare, in cassazione, dinanzi a questioni di puro
diritto).

3

Peraltro la motivazione dell’impugnata sentenza va in
parte corretta, in base all’art. 384, ult. co ., c.p.c.,
alla luce delle considerazioni che seguono.
III. – Il d.l. n. 953 del 1982, art. 5, 32 ° co., prevedeva
che tenuti al pagamento della tassa in oggetto fossero
coloro che, in base al pubblico registro automobilistico,

potessero dirsi proprietari del veicolo in esso iscritto.
In quel contesto normativo, il soggetto passivo del
tributo andava quindi ineludibilmente identificato in
funzione della titolarità del diritto di proprietà sul
veicolo, tenuto conto delle risultanze del pubblico
registro automobilistico. Le quali ponevano una
presunzione relativa, soggetta a prova contraria (per
tutte Cass. n. 10011-06).
Ciò è tanto vero che questa corte, esaminando la questione
della debenza della tassa automobilistica con specifico
riferimento ai veicoli in leasing, ha più volte affermato
(v. Cass. n. 3928-11; n. 8589-11; n. 10587-11; n. 4507-12)
che, in ipotesi di autoveicolo concesso in locazione
finanziaria, soggetto passivo della tassa doveva essere
necessariamente considerato, nella vigenza di quel testo,
il proprietario/concedente e non l’utilizzatore, in quanto
questi è titolare di un diritto (relativo) di godimento
del bene, avente base su un contratto a effetti
obbligatori.
Non rileva che il d.lgs. n. 285 del 1992, art. 94,
(ratione temporis

applicabile alla fattispecie nel testo

sostituito dalla l. n. 449 del 1997, art. 17) abbia

4

i

previsto l’obbligo, nei casi di trasferimento della
proprietà, di costituzione di usufrutto o di stipulazione
di locazione finanziaria, di trascrivere al p.r.a. il
trasferimento o gli altri mutamenti, giacché la

ratio di

tale disposizione non è stata quella di individuare il
soggetto passivo della tassa, bensì quella di poter

identificare il soggetto su cui gravano le sanzioni
amministrative derivanti dalla violazione delle
disposizioni del codice della strada, oltre che di
facilitare il danneggiato nell’identificazione del
corresponsabile solidale in caso di sinistro.
IV. – L’art. 5 del d.l. n. 953-82 è stato infine
modificato dalla 1. n. 99 del 2009, art. 7, 2 ° co.,
previa aggiunta, nel novero dei soggetti passivi del
tributo, degli “usufruttuari, acquirenti con patto di
riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di
locazione finanziaria”.
Ora, anche a tacere del fatto che il rapporto contrattuale
in essere tra la regione e la società Ferrovie del Sud-Est
non può dirsi idoneo a far rientrare il titolo di
detenzione degli automezzi nel novero delle situazioni
giuridiche così specificamente dalla norma contemplate, è
risolutivo che la norma citata non ha natura
interpretativa, bensì innovativa e sostanziale. E in tal
senso ha esteso la soggettività passiva tributaria solo a
decorrere dalla sua entrata in vigore (15 agosto 2009).
Consegue che di nessuna rilevanza si palesano essere le
considerazioni svolte dalla regione Puglia quanto alla

5

ZSENTE
AlAfE
fattispecie in esame. La quale, essendo relativa alle
annualità dal 2002 al 2006, imponeva di associare la tassa
alla titolarità del diritto di proprietà.
Restano in tal senso assorbiti, in quanto non rilevanti in
rapporto alla concessionaria degli automezzi, i profili

esenzione di cui alla 1.r. Puglia n. 31 del 2001.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
p.q.m.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle
spese processuali, che liquida in euro 15.200,00, di cui
euro 15.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta

afferenti l’ambito applicativo della fattispecie di

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