Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1552 del 24/01/2011

Cassazione civile sez. VI, 24/01/2011, (ud. 16/12/2010, dep. 24/01/2011), n.1552

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 5936-2010 proposto da:

INTERNATIONAL CREDIT RECOVERY (5) SRL (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore – che agisce traimi te la propria

procuratrice Pirelli Re Credit Servicing Spa (già Credit Servicing

spa, già Servizi Immobiliari Banche – SIB Spa), in persona del suo

Direttore Generale e legale rappresentante, e SAGRANTINO ITALY SRL

(OMISSIS), (già Minerva srl giusta variazione della

denominazione sociale) in persona del suo legale rappresentante pro

tempore quale cessionaria del credito di cui è causa della

International Credit Ricovery (5) Srl e successore a titolo

particolare, che agisce tramite la propria procuratrice Pirelli Re

Credit Servicing Spa predetta, sempre in persona del suo Direttore

Generale, entrambe elettivamente domiciliate in ROMA, CORSO VITTORIO

EMANUELE II N. 269, presso lo studio dell’avvocato VACCARELLA ROMANO,

che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato ACHILLE SALETTI,

giuste procure alle liti a margine della prima e seconda facciata del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

L.S.R., INTESA SANPAOLO SPA;

– intimate –

avverso la sentenza n. 2666/2009 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

6/07/09, depositata il 11/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

è presente il P.G. in persona, del Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

E stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti.

“Il relatore, cons. Dr. Adelaide Amendola, esaminati gli atti;

Osserva:

1. I fatti di causa possono così ricostruirsi sulla base della sentenza impugnata.

L.S.R., debitore esecutato nella procedura n. 223/93 promossa dall’Istituto Bancario San Paolo di Torino, ha proposto, con ricorso del 23 aprile 2002, opposizione all’esecuzione, segnatamente lamentando, per quanto qui interessa, il difetto di legittimazione attiva del creditore procedente, che, nel corso del processo esecutivo, aveva ceduto il credito azionato.

International Credit Recovery (5) s.r.l., cessionaria dello stesso, è intervenuta, con atto del 11 giugno 2002, nel processo di esecuzione. Si è poi costituita anche nel giudizio di opposizione, specificamente evidenziando che il credito dell’Istituto San Paolo, già trasferito a Banca Morgan Stanley s.p.a., le era stato ceduto in data 4 agosto 2000.

2. Con sentenza del 22 aprile 2003 il Tribunale di Napoli ha accolto l’opposizione, dichiarando per l’effetto la sopravvenuta inefficacia dell’azione esecutiva in corso. Proposto da International Credit Recovery (5) s.r.l. gravame, la Corte d’appello, in data 11 settembre 2009, lo ha respinto.

3. Internazional Credit Recovery (5) s.r.l. e Sagrantino Italy s.r.l., ulteriore cessionaria del credito per cui è causa, a mezzo, entrambe, della propria procuratrice Pirelli Re Credit Servicing s.p.a. hanno proposto ricorso per cassazione formulando un unico motivo e notificando l’atto a L.S.R. e a Intesa San Paolo s.p.a..

4. Il ricorso, in ragione della data della sentenza impugnata, successiva al 4 luglio 2009, è soggetto alla disciplina dettata dall’art. 360 bis, inserito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. a).

5. Nell’unico motivo le impugnanti denunciano violazione dell’art. 111 cod. proc. civ.. Oggetto della critica è l’affermazione del giudice di merito secondo cui l’intervento del cessionario nel processo esecutivo, se effettuato dopo che il debitore ha proposto opposizione all’esecuzione al fine di contestare la legittimazione del cedente ad agire in executivis, non vale a evitare l’improcedibilità del giudizio, fermo, naturalmente, il diritto del cessionario di dare impulso a una nuova procedura esecutiva.

Sostengono per contro le ricorrenti che nessuna norma di legge prevede un limite temporale entro il quale possa aver luogo l’intervento del cessionario e men che mai che detto intervento, per essere processualmente utile, debba precedere la contestazione della legittimazione del cedente, da parte dell’esecutato.

In realtà il giudice di merito, pur richiamando gli arresti del Supremo Collegio che hanno affrontato il problema dell’applicabilità dell’art. 111 cod. proc. civ. al processo esecutivo, ne avrebbe completamente travisato l’insegnamento, posto che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto ai cessionario del diritto azionato esecutivamente la possibilità (che diventa necessità, ove il debitore esecutato, venuto a conoscenza della cessione, abbia contestato la legittimazione a proseguire del cedente), di intervenire nel processo esecutivo, ovvero nel giudizio di opposizione instaurato a iniziativa dell’obbligato.

6. Il motivo è fondato.

La Corte d’appello ha fatto malgoverno della giurisprudenza di legittimità.

Nella sentenza 6 luglio 2001, n. 9211, il Supremo Consesso, affrontando funditus il problema dell’applicabilità, e dei limiti di applicabilità, dell’art. 111 cod. proc. civ. al processo esecutivo, in un contesto processuale in cui, da una parte, i cessionari del diritto avevano proposto opposizione di terzo all’esecuzione per obblighi di fare, specificamente deducendo che il cedente stava azionando un diritto non più suo e che essi intendevano tutelare in diverso modo; e dall’altra gli esecutati avevano aderito all’opposizione, a loro volta contestando la legittimazione del cedente ad agire in executivis, si è limitata a escludere la configurabilità di un interesse giuridico dell’alienante alla realizzazione coattiva del diritto ceduto, se l’acquirente vi si oppone, in tal senso limitando la portata, nel processo esecutivo, dell’art. 111 cod. proc. civ., comma 3 rispetto all’operatività che la stessa norma ha nel giudizio di cognizione. Nel medesimo arresto la Corte ha peraltro espressamente statuito che il problema della possibile prosecuzione del processo esecutivo ad opera di chi sia subentrato, a esecuzione già iniziata, nella titolarità del diritto, deve essere risolto in senso positivo, segnatamente affermando che, ove la parte obbligata sollevi la questione, contestando la legittimazione dell’esecutante, il successore, se vuole che il processo prosegua, debba manifestare la sua volontà in tal senso, nel processo esecutivo, ovvero mediante intervento nel giudizio di opposizione cui abbia dato luogo l’iniziativa assunta dall’obbligato. E ciò in quanto, con la successione nella titolarità del diritto della cui esecuzione si tratta l’efficacia esecutiva del titolo non cessa, di talchè impedire al successore di proseguire nell’esecuzione già iniziata dall’alienante, imponendogli di iniziarne ex novo un’altra, significherebbe privare il cessionario della possibilità di valersi degli effetti processuali e di diritto sostanziale prodotti dagli atti già compiuti.

Tale ordine di idee è stato confermato, piuttosto che smentito, dalla successiva sentenza 11 marzo 2004, n. 4985: ivi, precisato che, ove la cessione del credito avvenga a processo esecutivo già iniziato e, d’accordo con il cessionario, sia originario creditore a proseguirlo, il debitore deve necessariamente rivolgere le sue opposizioni contro la parte che procede; ed evidenziato che il processo esecutivo ha una conformazione peculiare, caratterizzata dal fatto che la soluzione di determinate questioni incidentali avviene, anzichè nell’ambito dello stesso processo, in distinti giudizi di cognizione, la Corte ha specificamente riconosciuto al successore, sulla base della ribadita applicabilità dell’art. 111 cod. proc. civ., la facoltà di spiegare intervento nel giudizio di cassazione.

7. Il ricorso deve pertanto essere accolto: l’assunto secondo cui la contestazione della legittimazione del cedente ad agire in executivis varrebbe a cristallizzare l’improcedibilità del già iniziato processo esecutivo, precludendo l’intervento del cessionario non ha alcuna base normativa ed è basata su un’interpretazione dell’art. 111 cod. proc. civ. contraria al principio di economia processuale nonchè agli enunciati di questo giudice di legittimità”.

Ritiene il collegio di dovere fare proprio quanto esposto nella sopra trascritta relazione, conforme a una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte Regolatrice.

La sentenza impugnata deve conseguentemente essere cassata. Peraltro, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte, decidendo nel merito senza ex art. 384 cod. proc. civ., ricetta l’opposizione.

L’esito complessivo del giudizio consiglia di compensare integralmente tra le parti le spese dei primo grado di giudizio, condannando invece l’intimata al pagamento di quelle del giudizio di appello nonchè del presente giudizio di cassazione, nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; decidendo nel merito, rigetta l’opposizione. Compensa tra le parti le spese del primo grado del giudizio; condanna l’intimata al pagamento delle spese del giudizio di appello, liquidate nella stessa misura della sentenza impugnata; nonchè delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.800 (di cui Euro 200 per spese), oltre IVA e CPA, come per legge.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2011

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