Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1552 del 23/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 3 Num. 1552 Anno 2018
Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: D’ARRIGO COSIMO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21833/2015 R.G. proposto da
Equitalia Sud s.p.a., in persona del legale rappresentante

pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Maria Rosaria Savoia, con
domicilio eletto in Roma, via della Pineta Sacchetti, n. 482, presso
lo studio dell’Avv. Emanuela Vergine;

– ricorrente contro
Scagliusi Antonio, rappresentato e difeso dall’Avv. Paolo Giacinto
Pasanisi, con domiciliato ex lege presso la Cancelleria della Corte di
Cassazione;

– controricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Taranto, sezione distaccata di
Manduria, depositata il 30 marzo 2015.

Udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere

Data pubblicazione: 23/01/2018

Cosimo D’Arrigo;
Letta la sentenza impugnata;
letto il ricorso e il controricorso;

RITENUTO
Antonio Scagliusi ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai
sensi dell’art. 617 cod. proc. civ., avverso alcune cartelle di
pagamento emesse dall’agente di riscossione dei tributi Equitalia

Il Tribunale di Taranto, sezione distaccata di Manduria, ha
disposto la sospensione dell’esecutività delle cartelle di pagamento
con decreto inaudita altera parte, fissando la comparizione delle
parti innanzi a sé.
Equitalia Sud s.p.a. si è costituita, chiedendo la revoca del
decreto di sospensione.
Il giudice dell’esecuzione, riservandosi sulla richiesta, anziché
provvedere con ordinanza sull’istanza di sospensione e disporre, ai
sensi dell’art. 618 cod. proc. civ. per la prosecuzione del giudizio
nel merito, ha pronunciato sentenza di accoglimento
dell’opposizione, con condanna dell’agente di riscossione al
pagamento delle spese processuali.
Contro detta decisione non appellabile Equitalia Sud s.p.a. ha
proposto ricorso per cassazione – ai sensi dell’art. 111, settimo
comma, Cost. – articolato in cinque motivi. Lo Scagliusi ha resistito
con controricorso.

CONSIDERATO
La motivazione del presente provvedimento può essere redatta
in forma semplificata.
Il ricorso è fondato e il provvedimento impugnato deve essere
cassato.
Secondo il criterio della “ragione più liquida” (Sez. U, Sentenza
n. 9936 del 08/05/2014, Rv. 630490), conviene esaminare
anzitutto il terzo motivo, con il quale l’agente di riscossione deduce
la violazione, da parte del Tribunale, dell’art. 618 cod. proc. civ.,
2

Sud s.p.a. (già Equitalia Pragma s.p.a.).

consistita nell’avere pronunciato sentenza all’esito della fase
sommaria, senza assegnare termine per l’introduzione del giudizio
nel merito e, quindi, senza aver consentito alle parti di esercitare le
relative difese.
Il motivo è fondato e va accolto.
Infatti, la lettura degli atti, consentita a questa Corte per la
denuncia di error in procedendo, evidenzia un modus procedendi

di difesa e del contraddittorio
A norma degli artt. 617, comma secondo, e 618 cod. proc. civ.,
introdotta con ricorso l’opposizione agli atti esecutivi, il giudice
deve fissare con decreto l’udienza di comparizione delle parti
davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e
del decreto, dando, nei casi urgenti, i provvedimenti opportuni.
All’udienza, poi, dà o nega, con ordinanza, provvedimenti
indilazionabili o la sospensione della procedura. Se ha provveduto,
nei casi urgenti, con decreto inaudita altera parte, deve confermare
o revocare il provvedimento. Quindi, dà corso a un ordinario
giudizio di cognizione, che si svolge secondo le norme degli artt.
180 e seg. cod. proc. civ. e si conclude con sentenza non
impugnabile.
Nel caso di specie, invece, il processo di cognizione è
completamente mancato, non essendo state svolte né l’udienza di
trattazione, né la (eventuale) fase istruttoria, né la fase decisoria.
Quanto a quest’ultima, per di più, il giudice ha omesso sia di fare
precisare le conclusioni sia di concedere alle parti i termini per
depositare le comparse conclusionali e le memorie di replica, ai
sensi dell’art. 190 cod. proc. civ.
La pronuncia nel merito della causa senza che sia stata
preceduta dalla precisazione delle conclusioni, comporta la nullità
della sentenza (cfr. già Cass. n. 13017/91, nonché Cass. n.
5225/06, n. 28681/11 ed altre), così come d’altronde la mancata
assegnazione dei termini per il deposito delle comparse
3

del tutto svincolato dalle norme del codice di rito e lesivo del diritto

conclusionali e delle memorie finali di replica ai sensi dell’art. 190
cod. proc .civ., essendo impedito ai difensori delle parti di svolgere
nella sua pienezza il diritto di difesa, con conseguente violazione
del principio del contraddittorio (Cass. n. 4805/2006; cfr., nello
stesso senso, Cass. n. 20142/2005; Cass. n. 6293/2008; Cass. n.
7072/2010).
Da quanto sopra discende che la sentenza impugnata è nulla e

demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di
cassazione.

P.Q.M.
accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa senza rinvio la
sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al giudice
dell’esecuzione del Tribunale di Taranto per quanto di competenza.
Condanna il controricorrente al pagamento, in favore della
ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro
4.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del
15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2017.

deve essere cassata, con rinvio al Tribunale di Taranto, cui si

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA