Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15519 del 30/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2010, (ud. 26/04/2010, dep. 30/06/2010), n.15519

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

SOCIETA’ PUBBLICA TRASPORTI SPA in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DELLE MUSE 8,

presso lo studio dell’avvocato ANGELA LUDOVICA SIRIGNANI,

rappresentato e difeso dagli avvocati FRANCESCO SALERNO, FRANCESCO

MATTARELLI, giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, UFFICIO DELLE ENTRATE DI COMO;

– intimati –

sul ricorso 14315-2006 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

SOCIETA’ PUBBLICA TRASPORTI SPA in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DELLE MUSE 8,

presso lo studio dell’avvocato ANGELA LUDOVICA SIRIGNANI,

rappresentato e difeso dagli avvocati FRANCESCO SALERNO, FRANCESCO

MATTARELLI, delega in atti;

– controricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 28/2005 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 04/03/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/04/2010 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;

udito per il ricorrente l’Avvocato SAN BONIFACIO ALESSANDRO, con

delega dell’Avvocato SALERNO, che ha chiesto l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Società Pubblica Trasporti s.p.a., operante nel settore del trasporti pubblici locali, riceveva nel corso dell’anno 2001, contributi da parte della Regione Lombardia a copertura del disavanzo di gestione derivante dallo svolgimento dell’attività a prezzi imposti. Avendo pagato l’imposta IRAP sul valore della produzione determinato includendo l’importo dei contributi, e ritenendo che essi dovessero viceversa esserne esclusi: interamente ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11 bis, o quanto meno per la parte erogata a fronte dei costi del personale, ai sensi dell’art. 11, comma 3 del citato testo di legge; presentava istanza di rimborso e, sul silenzio rifiuto, ricorso alla CTP di Como, domandando la restituzione della somma di Euro 782.993,00 ovvero, in subordine, della somma di Euro 453.118,00. La CTP respingeva le domande, ma -in sede di appello – la CTR della Lombardia ha accolto quella subordinata, ordinando il rimborso della somma pagata sulla parte dei contributi erogata corrispondente ai costi di personale.

La società ricorre per la cassazione della decisione che ha respinto la maggiore richiesta di rimborso con due motivi. L’Agenzia delle Entrate resiste e propone ricorso incidentale, con un motivo, per la cassazione del capo della sentenza che ha accolto la domanda subordinata. La società ha depositato controricorso al ricorso incidentale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi vanno riuniti, ex art. 335 c.p.c..

Col primo mezzo del ricorso proposto dalla società è dedotta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 11 e 11 bis, del D.L. n. 209 del 2002, art. 3, comma 2 quinques, e della L. n. 289 del 2002, art. 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè motivazione omessa e contraddittoria, ex art. 360 c.p.c., n. 5. Si assume che la CTR avrebbe erroneamente ritenuto il carattere interpretativo, e dunque retroattivo, della norma introdotta con la L. n. 289 del 2002, art. 5. Quest’ultima (“La disposizione contenuta nel del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 11, comma 3, … deve interpretarsi nel senso che tale concorso si verifica anche in relazione a contributi per i quali sia prevista l’esclusione dalla base imponibile delle imposte suoi redditi …”) avrebbe infatti palesemente contraddetto il disposto della L. n. 289 del 2002, art. 3, comma 2 quinques, per il quale la regola della imponibilità IRAP dei contributi esenti dall’imposta sui redditi era applicabile soltanto dal 1^ gennaio 2003. La tesi della CTR (del carattere interpretativo e quindi retroattivo della L. n. 289 del 2002, art. 5) sarebbe in contrasto con l’art. 1 dello statuto dei diritti del contribuente (L. n. 212 del 2000), nonchè con gli artt. 3, 41 e 53 Cost., che imporrebbero di attribuire efficacia alla disposizione solo a far tempo dal 1.1.2003 (escludendola dunque per gli anni cui si riferisce la istanza di rimborso, che avrebbe dovuto accogliersi integralmente).

Col secondo motivo è dedotta “violazione e falsa applicazione di legge con riferimento all’art. 33 della Direttiva 77/388/CEE, ex art. 360 c.p.c., n. 3”. Si argomenta che “La Commissione Regionale avrebbe comunque dovuto d’ufficio pronunciarsi sulla spettanza dei rimborsi Irap richiesti in quanto -comunque – l’imposta viola l’art. 33 della Direttiva 77/388/CEE, il quale proibisce l’introduzione di imposte che, come l’Irap, colpiscono il valore aggiunto della produzione”.

Col ricorso incidentale si deduce violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11, comma 3, come modificato dalla L. n. 289 del 2002, art. 5, nonchè vizio di motivazione su punto decisivo, ex art. 360 c.p.c., n. 5. Si lamenta che la CTR non ha considerato che, in base alle norme invocate, i contributi in parola sono deducibili dall’imponibile Irap solo se tale deducibilità è prevista dalla relativa legge istitutiva.

Il primo motivo del ricorso principale è infondato. Le obiezioni che la società contribuente solleva in merito alla applicabilità retroattiva della richiamata disposizione della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 5, comma 3, sono state già esaminate e respinte da questa corte (Cass. 4838/07. 21749/09). E” stato chiarito che il principio della indeducibilità dall’imponibile irap dei contributi erogati a norma di legge in genere (anche se non correlati ad elementi di costo indeducibili) non è stato introdotto dal D.L. 24 settembre 2002, art. 3, comma 2 quinquies, (modificato dalla L. n. 289 del 2002, art. 5, comma 3), ma era già contenuto nel D.Lgs. n. 176 del 1999, art. 1, comma 1, lett. b), n. 2. Non sono fondati pertanto i dubbi circa la legittimità della interpretazione dettata dalla L. n. 289 del 2002 in relazione ai principi di ragionevolezza, affidamento ed irretroattività delle norme tributarie.

Il secondo motivo del ricorso principale inammissibile per genericità, in quanto non argomenta in alcun modo la violazione di legge che deduce.

Il ricorso principale va dunque respinto. Mentre va accolto quello incidentale.

Questa corte ha già chiarito che, nell’applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11, comma 3, deve escludersi che possa darsi rilevanza ad una correlazione che sia ricavata indirettamente mediante operazioni di proporzionalità tra contributi percepiti e costi non ammessi in deduzione ai fini Irap. La L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 5, comma 3 che ha fornito l’interpretazione autentica della disposizione, ha invero precisato che i contributi erogati a norma di legge (ancorchè ne sia prevista la esclusione dalla base imponibile delle imposte sui redditi) concorrono alla determinazione dell’imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive “sempre che l’esclusione … non sia prevista dalle leggi istitutive dei singoli contributi ovvero da altre disposizioni di carattere speciale”. Non è pertanto sufficiente una correlazione di fatto fra il contributo e l’onere indeducibile, ma occorre che la destinazione del contributo a compensazione di un elemento del costo di gestione indeducibile dall’irap sia specificamente e direttamente prevista dalla stessa norma istitutiva del contributo, o da altra disposizione di carattere speciale a ciò diretta.

Nella specie, il contributo in esame risulta erogalo in base alla L.R. Lombardia n. 13 del 1995, art. 11, che nulla prevede circa la deducibilità dall’imponibile irap. La erogazione è stabilita per il “ripiano dei disavanzi di esercizio del trasporto pubblico locale interurbano non coperti dagli interventi statali di cui al D.L. 31 gennaio 1995, n. 28” determinati “con le modalità previste dal D.L. 9 dicembre 1986, n. 833, convertito con modificazioni nella L. 6 febbraio 1987, n. 168”. In base alla norma istitutiva, pertanto, la contribuzione in esame non è espressamente esclusa dalla base imponibile dell’irap ne è correlata ad un dato numerico nel cui calcolo compaia il costo effettivo del personale, quale elemento indeducibile da quell’imponibile.

La sentenza impugnata va dunque cassata, e la causa decisa nel merito non essendo necessari altri accertamenti di fatto – con l’integrale rigetto del ricorso introduttivo della lite.

E’ giustificata la compensazione delle spese dell’intero processo, giacchè l’indirizzo di giurisprudenza cui si da seguito si è consolidato in epoca successiva alla proposizione del ricorso.

PQM

Riunisce i ricorsi. Rigetta quello principale ed accoglie quello incidentale; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso del contribuente, introduttivo della lite. Dichiara compensate fra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 26 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2010

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