Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15519 del 21/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 21/07/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 21/07/2020), n.15519

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M. G. – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al numero 16604 del ruolo generale dell’anno

991/ 2012, proposto Da:

M.R., rappresentato e difeso, giusta procura speciale in

calce al ricorso, dall’avv.to Enrico Santilli, elettivamente

domiciliato presso lo studio dell’Avv.to Ornella Lovello, in Roma,

Via Radicofani n. 140;

– ricorrente –

Contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– resistente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale del Lazio, n. 103/37/11 depositata in data 17 maggio 2011,

non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17 dicembre 2019 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati

Viscido di Nocera.

Fatto

RILEVATO

Che:

-con sentenza n. 103/37/11 depositata in data 17 maggio 2011, non notificata, la Commissione tributaria regionale del Lazio dichiarava inammissibile l’appello proposto da M.R. nei confronti dell’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 42/01/10 della Commissione tributaria provinciale di Rieti che aveva rigettato i ricorso proposto dal suddetto contribuente avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS) con la quale era stata iscritta a ruolo, per gli anni 2004-2005, la somma complessiva di Euro 646.596,78 a titolo di Irpef, Irap e Iva, interessi e sanzioni;

– in punto di fatto, il giudice di appello ha premesso che: 1) avverso la cartella di pagamento, relativa agli anni 2004-2005, per un totale di Euro 646.596,78, notificata il 15 aprile 2009, M.R. aveva proposto- per presunto difetto di notifica dei presupposti avvisi di accertamento- ricorso alla CTP di Rieti che aveva rigettato il ricorso, dichiarando il proprio difetto di giurisdizione quanto ai contributi Inps; 2) il contribuente aveva proposto appello- con riferimento alla cartella di pagamento (OMISSIS) – insistendo per la nullità della notifica dei presupposti atti impostivi; 3) aveva controdedotto l’Agenzia eccependo, sul presupposto dell’erronea indicazione della cartella di pagamento da parte del contribuente -la n. (OMISSIS) in luogo della n. (OMISSIS)-, l’inammissibilità dell’appello per erroneità dell’oggetto e chiedendo, nel merito, la conferma della sentenza di primo grado;

– la CTR, in punto di diritto, ha osservato che: 1) l’appello – facendo riferimento alla cartella n. (OMISSIS)- avrebbe dovuto essere avverso la sentenza della CTP di Rieti n. 191/2/09 che era stata favorevole al contribuente, quando invece, nella parte conclusiva, quest’ultimo aveva chiesto dichiararsi la nullità della sentenza della CTP di Rieti n. 42/01/10, relativa alla cartella n. (OMISSIS); 2)poichè “sembr3(va)” che l’appello proposto dal contribuente fosse stato proposto avverso la sentenza della CTP di Rieti n. 191/2/09 e non, invece, avverso la sentenza della CTP di Rieti n. 42/01/10, per un totale di Euro 646.596,78, andava dichiarato inammissibile per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53;

– avverso la sentenza della CTR, il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui resiste, con atto di costituzione, l’Agenzia delle entrate;

– il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, e dell’art. 380-bis.1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

-con il primo motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, per avere la CTR erroneamente dichiarato l’inammissibilità dell’appello per indeterminatezza dell’oggetto, ancorchè – in contrasto con l’art. 53 cit., che sanziona con l’inammissibilità i casi di mancanza o assoluta incertezza di uno degli elementi ivi indicati – dal corpo dell’atto di appello fosse chiara la impugnativa della sentenza n. 42/01/10- avente ad oggetto la verifica della legittimità della cartella di pagamento n. (OMISSIS) e si evincesse, in diversi punti, l’esatto numero della cartella (avendo il contribuente indicato per errore materiale il n. (OMISSIS) solo nella prima pagina del ricorso), II contenuto della stessa e le somme in contestazione;

– il motivo è fondato;

– va osservato, infatti, che anche nel processo tributario l’atto con cui si propone l’impugnazione deve essere interpretato nel suo complesso, al fine di verificare la presenza di tutti gli elementi della domanda che siano prescritti sotto comminatoria di nullità o di inammissibilità (Cass. n. 687/07; 19639/08). In un’ottica di tendenziale conservazione degli atti processuali, invero, la mancanza di un requisito formale dell’atto di appello non può, di per sè, equivalere a difetto di impugnazione, s.e dal contesto dell’atto risulti, sia pur in termini non formali, una unk,oca manifestazione di volontà di proporre il gravame per quello specifico motivo o nei confronti di un determinato soggetto (Cass. n. 7585/03; 25751/13, 20418/14). Con particolare riferimento al processo tributario, la norma di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, stabilisce infatti che l’appello è da considerarsi “inammissibile” solo quando manchi del tutto, o sia “assolutamente incerto” uno dei seguenti elementi: “l’indicazione “della commissione tributaria cui è diretto, dell’appellante e delle altre parti nei cui confronti è proposto, gli estremi della sentenza impugnata, l’esposizione sommaria dei fatti, l’oggetto della domanda ed i motivi specifici dell’impugnazione”, ovvero quando l’atto stesso “non è sottoscritto”; con particolare riguardo alla specificità dei motivi dell’impugnazione questa Corte ha affermato che “In tema di contenzioso tributario, la mancanza o l’assoluta incertezza dei motivi specifici dell’impugnazione, le quali, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, determinano l’inammissibilità del ricorso in appello, non sono ravvisabili qualora il gravame, benchè formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi di specificità dei motivi essere ricavati, anche per implicito, dall’intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni.” (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 20379 del 24/08/2017; Sez. 5, Sentenza n. 6473 del 06/05/2002); tale necessaria interpretazione complessiva dell’atto di appello vale anche per altri elementi (estremi della sentenza, esposizione sommaria dei fatti e oggetto della domanda) indicati dall’art. 53 cit., tanto più che come, da ultimo, sottolineato da questa Corte “Nel processo tributario la sanzione di inèlumissibilità dell’appello (per difetto di specificità dei motivi), prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all’art. 14 preleggi, trattandosi di disposizione eccezionale che limita l’accesso alla giustizia, (dovendosi consentire, ogni qual volta nell’atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l’effettività del sindacato sul merito dell’impugnazione)” (Cass., sez. 5, Sentenza n. 707 del 15/01/2019);

– orbene, nel caso di specie, dallo stralcio dell’atto di gravame riportato in ricorso, si evince chiaramerte che la sentenza impugnata dal contribuente in appello fosse quella della CTP di Chieti n. 42/01/10, depositata il 16 marzo 2010, di rigetto del ricorso avverso la cartella di pagamento (n. (OMISSIS)), relativa agli anni 2003-2005, per l’importo di Euro 646.596,78, notificata il 15 aprile 2009, per presunto difetto di notifica dei presupposti avvisi di accertamento; ciò, peraltro, trova riscontro nella parte in fatto della sentenza impugnata – in cui si evidenzia l’appello avverso la sentenza della CTP di Rieti di rigetto del ricorso avverso la cartella di pagamento per l’importo di 646.596,78, relativa agli anni 2003-2005, notificata il 15 aprile 2009; anche nella parte motiva della sentenza si dà conto della richiesta di nullità della sentenza n. 42/01/10 della CTP di Rieti nella parte conclusiva dell’atto di appello (pag. 7); pertanto, l’erronea indicazione (pag. 1 dell’atto di appello) del numero della cartella di pagamento – la n. (OMISSIS) in luogo della n. (OMISSIS) (correttamente indicata a pag. 7 dell’appello) non incide sulla corretta identificazione dell’oggetto della domanda, in quanto, avuto riguardo al complesso dell’atto di gravame, era ben possibile desumere la sentenza impugnata (n. 42/01/10) e l’oggetto della pretesa concernente “l’iscrizione a ruolo per una complessiva somma di Euro 646,596,78 che (…) risultava essere stata iscritta a ruolo a seguito degli accertamenti n. (OMISSIS) per l’anno 2004 e n. (OMISSIS) per l’anno 2005 notificati (4 il 30 agosto 2008″(pagg. 1 e 2 dell’atto di appello riportato a pag. 9 del ricorso);

– in ogni caso, la CTR, nel ritenere che l’appello proposto dal contribuente “sembrasse” proposto av/,erso la sentenza della CTP di Chieti n. 191/2/09 e non, invece, avverso la sentenza della CTP di Chieti n. 42/01/10, non è conforme ai suddetti principi in materia, avendo il legislatore, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 53, previsto la sanzione di inammissibilità solo nei casi, oltre che di mancanza, di “assoluta incertezza” di uno degli elementi ivi indicati;

– con il secondo motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 il vizio di motivazione della sentenza impugnata per non avere la CTR argomentato minimamente in merito alla ritenuta inammissibilità del ricorso D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 53;

– con il terzo motivo, il ricorrente domanda, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), in combinato con l’art. 140 c.p.c., art. 148 c.p.c., comma 2, e della L. n. 890 del 1982, art. 8, per non avere il giudice di appello valutato – quale oggetto del gravame- la regolarità delle notifiche dei presupposti avvisi di accertamento la cui mancata impugnazione aveva comportato l’iscrizione a ruolo e la notifica della cartella in contestazione;

– l’accoglimento del primo motivo, rende inutile la trattazione dei restanti motivi con assorbimento degli stessi;

– in conclusione, va accolto il primo motivo, assorbiti i restanti; con cassazione della sentenza impugnata e rinvio-anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, per un riesame della vicenda nel merito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata e rinvia- anche per le spese del giudizio di legittimità- alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2020

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