Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15518 del 26/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 26/07/2016, (ud. 12/05/2016, dep. 26/07/2016), n.15518

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 14497/2014 proposto da:

IREN SPA, già IRIDE SPA, in persona dell’amministratore delegato,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RIPETTA, 22, presso lo studio

dell’avvocato GERARDO VESCI, che la rappresenta e difende unitamente

agli avvocati ATTILIO BONINI, FABIOLA ZAMBON giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Commissario Straordinario, in proprio e quale procuratore speciale

della Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS – SCCI SPA –

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE

DE ROSE giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

– intimati –

avverso la sentenza n. 1522/2013 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA del

7/11/2013, depositata il 02/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI;

udito l’Avvocato Nicola Staniscia (delega avv. Gerardo Vesci)

difensore della ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del

ricorso;

udito l’Avvocato Carla D’Aloisio difensore del controricorrente che

si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte di appello di Bologna riformava la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso in opposizione proposto da IREN s.p.a. avverso la cartella esattoriale con la quale era stato ingiunto a ENIA s.p.a. (poi fusa per incorporazione in IRIDE s.p.a.) il pagamento in favore dell’INPS di somme a titolo di contributi per CIGO, CIGS e mobilità oltre sanzioni e interessi.

Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso IREN s.p.a. (già IRIDE s.p.a. incorporante di ENIA s.p.a.) sulla base di due motivi. L’INPS, anche quale procuratore di S.C.C.I. s.p.a., ha resistito con tempestivo controricorso.

La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Tanto premesso ritiene il Collegio che la controversia non possa essere decisa con ordinanza in Camera di consiglio alla luce delle novità legislative sopravvenute.

Con la L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità) è stato modificato il D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 148 recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali che aveva abrogato il D.L.C.P.S. 12 agosto 1947, n. 869, art. 3.

Tale disposizione, che prevedeva l’esclusione dall’applicazione della C.I.G.O./C.I.G.S. per le “imprese industriali degli enti pubblici”, con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 148 del 2015 era stata abrogata ed il legislatore aveva affermato l’obbligo contributivo per la C.I.G.O. anche per le imprese industriali degli enti pubblici a capitale misto.

Nel verificare l’incidenza di tale modifica legislativa sulla consolidata giurisprudenza di questa Corte in materia si è affermato che “le società partecipate a capitale misto non beneficiano dell’esonero dall’obbligo contributivo per la cassa integrazione straordinaria ed ordinaria di cui del D.Lgs.C.P.S. n. 869 del 1947, art. 3, abrogato ma ratione temporis vigente, che resta riservato alle imprese industriali degli enti pubblici a partecipazione totalitaria, senza che assuma rilievo la disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 148 del 2015, che ha introdotto un sistema di ammortizzatori sociali nuovo, unitario ed autonomo rispetto a quello previgente, avendo il legislatore ridefinito i criteri di concessione ed utilizzo della cassa integrazione, con semplificazione delle procedure burocratiche ed introduzione di un meccanismo di responsabilizzazione delle imprese che ricorrono all’integrazione salariale, a carico delle quali è previsto un contributo aggiuntivo, sicchè da essa non possono trarsi, neppure in via interpretativa, indicazioni sulla portata della normativa abrogata” (cfr. Cass. 29.12.2015 n. 26016).

L’esclusione del D.L.C.P.S. n. 869 del 1947, art. 3, dal novero delle norme abrogate rende necessario verificare se il legislatore abbia inteso escludere che la disciplina sopravvenuta nel 2015 (D.Lgs. n. 148 del 2015) costituisca un quid novi, come ritenuto da questa Corte e se la pregressa interpretazione giurisprudenziale possa restare ferma anche dopo le modifiche legislative apportate.

Ne segue che, non ricorrendo i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c., per la decisione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 4, la controversia deve essere rimessa alla quarta sezione lavoro per la discussione in pubblica udienza.

PQM

La Corte, dispone la rimessione del procedimento alla pubblica udienza dinnanzi alla quarta sezione.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2016

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