Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15518 del 22/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/06/2017, (ud. 08/02/2017, dep.22/06/2017),  n. 15518

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9940-2014 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati MAURO RICCI, EMANUELA

CAPANNOLO e CLEMENTINA PULLI;

– ricorrente –

contro

C.M., elettivamente domiciliata in ROMA V. INNOCENZO XI 8,

presso lo studio dell’avvocato ALBERTO GALATI, rappresentata e

difesa dall’avvocato VINCENZO VALLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1208/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 09/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’8/02/2017 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte di appello di Catanzaro, rigettando il gravame dell’INPS, confermava la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto all’assistita il diritto all’assegno ordinario di invalidità;

2. per la cassazione della sentenza propone ricorso l’INPS e affida l’impugnazione ad un articolato motivo di censura con il quale si deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto n. 222 del 1984, art. 1), per avere il Giudice, in adesione alla consulenza tecnica d’ufficio, emesso un giudizio avulso dall’accertamento della riduzione della capacità lavorativa dell’assicurata in occupazioni confacenti alle attitudini, ed anche in riferimento all’attività svolta dall’assistita che si assume non considerata dall’ausiliare e menzionata, come bracciante agricola, solo in sentenza, con conseguente mancanza di riferimento alla possibilità di attività lavorative proficue;

3. l’intimata ha resistito con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria;

4. il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. questa Corte ha avuto modo di affermare il principio secondo cui, ai fini del riconoscimento dell’assegno ordinario di invalidità, la sussistenza del requisito posto dalla L. 12 giugno 1984, n. 222, art. 1, concernente la riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro dell’assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini, deve essere verificata in riferimento non solo alle attività lavorative sostanzialmente identiche a quelle precedentemente svolte dall’assicurato (e nel corso delle quali si è manifestato) il quadro patologico invalidante), ma anche a tutte quelle occupazioni che, pur diverse, non presentano) una rilevante divaricazione rispetto al lavoro precedente, in quanto costituiscono una naturale estrinsecazione delle attitudini dell’assicurato medesimo, tenuto conto di età, sesso, formazione professionale e di ogni altra circostanza emergente nella concreta fattispecie, che faccia ragionevolmente presumere l’adattabilità professionale al nuovo lavoro, senza esporre l’assicurato ad ulteriore danno) per la salute (Cass. sez. sesta L n. 10424/2015; n. 5964 del 14/03/2011; Cass. n. 15265 del 06/07/2007);

6. la Corte di appello non è incorsa nella denunciata violazione di legge avendo tenuto conto, nella valutazione della capacità lavorativa dell’assicurata, dell’attività dalla stessa svolta di bracciante agricola; il giudizio, espresso correttamente e sinteticamente, non è stato solo di tipo biologico ovvero solo riferito ad una generica riduzione della capacità di lavoro astrattamente considerata, essendo stato incentrato, nella sentenza impugnata, sulla possibilità per l’assicurata di svolgere attività confacenti alle sue attitudini, avuto riguardo alla personalità professionale (bracciante agricola) e, dunque, alle sue esperienza di lavoro e capacità di adattamento;

7. peraltro, qualora il giudice respinga O accolga la domanda avvalendosi del parere di un consulente tecnico d’ufficio, lo stesso non è tenuto a giustificare diffusamente le ragioni della propria adesione alle conclusioni di tale consulente, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o esse non siano specifiche, potendo, in tal caso, limitarsi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall’esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione, mentre non può esimersi da una più puntuale motivazione allorquando le critiche mosse alla consulenza siano specifiche e tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr., ex plurimis, Cass. n. 6111/2017; Cass. n. 1660/2014);

8. al rigetto del ricorso segue la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo, da distrarsi in favore dell’avvocato Vincenzo Vaiti per dichiarato anticipo fattone;

9. la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (sulla ratio della disposizione si rinvia a Cass. Sez. Un. 22035/2014 e alle numerose successive conformi) e di provvedere in conformità.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento, da distrarsi in favore dell’avvocato Vincenzo Vaiti. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dichiara sussistenti i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2017

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