Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15518 del 21/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 21/07/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 21/07/2020), n.15518

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M. G. – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al numero 14864 del ruolo generale dell’anno

2012, proposto da:

T.L., rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine

al ricorso, dall’avv.to Maurizio Canfora, elettivamente domiciliato

presso lo studio del difensore in Roma, Viale Giulio Cesare n. 71;

– ricorrente –

Contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

-controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Lombardia, n. 177/22/11 depositata in data 16

dicembre 2011, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17 dicembre 2019 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati

Viscido di Nocera.

Fatto

RILEVATO

che

-con sentenza n. 177/22/11, depositala in data 16 dicembre 2011, non notificata, la Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l’appello proposto da T.L. nei confronti dell’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 161/47/10 della Commissione tributaria provinciale di Milano che aveva rigettato il ricorso proposto dal suddetto contribuente, esercente attività di intermediario del commercio, avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) con il quale l’Ufficio aveva contestato a quest’ultimo, ai sensi del D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies, comma 3, convertito dalla L. n. 427 del 1993, un maggiore reddito imponibile ai fini Irpel, Irap e Iva, per l’anno 2003, essendo emersa – sulla base degli elementi indicati nel modello Unico 2004 -una grave incongruenza tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dagli studi di settore;

– la CTR, in pulito di diritto, per quarto di interesse, ha osservato che:1) l’avviso di accertamento in questione risultava pienamente legittimo, avendo l’Ufficio, rilevata la grave incongruenza dei ricavi dichiarati rispetto a quelli accertati, ampiamente dato conto di avere valutato, in esito allo svolgimento del contraddittorio, le ragioni opposte dal contribuente, ritenendole infondate; 2) l’Ufficio aveva dimostrato sia la idoneità del camp.one, preso a riferimento, di rappresentare in modo adeguato la situazione della “normalità economica” nel settore specifico, sia 13 coincidenza della situazione del contribuente con quella utilizzata per la individuazione del campione rappresentativo;3) lo scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli risultanti dallo studio di settore era notevole e tale incongruenza risultava essere stata accettata dal contribuente, in sede di contraddittorio, avendo quest’ultimo sottoscritto l’atto di adesione, pur senza pagare le somme concordate;4) il contribuente non aveva, nè in sede di contraddittorio nè in sede processuale in primo grado, provato l’esistenza di valide ragioni atte a giustificare il predetto scostamento; 5) in particolare:, la circostanza che la madre del contribuente fosse affetta da sindrome ansioso- depressiva non poteva in alcun modo, neanche “indirettamente e in via meramente indiziaria”, assurgere ad elemento giu3tificativo del minore apporto lavorativo dello stesso e, dunque, dei minori ricavi dichiarati; 6) l’atto di adesione all’accertamento, sebbene non perfezionatasi per mancato pagamento delle somme concordate, costituiva un ulteriore elemento, anche indiziario, in ordine alla legittimità dell’accertamento;

– avverso la sentenza della CTR, il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, Cl ‘i resiste, con controricorso, l’Agenzia delle entrate;

– il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, e dell’art. 380-bis.1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– con il primo motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la contraddittorietà della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio per avere la CTR, da un lato, rilevato il mancato perfezionamento della procedura di accertamento con adesione per mancato pagamento integrale delle somme concordate e, dall’altro, ritenuto che l’atto di adesione del contribuente- quale riconoscimento delle contestate incongruenze costituisse elemento indiziario della fondatezza dell’accertamento;

– con il secondo motivo, il ricorrente enuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa e insufficiente motivazione della sentenza impugnata circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio per avere la CTR aderito acriticamente alla tesi dell’Ufficio, facendo proprie le motivazioni standard dell’avviso di accertamento-fondato sullo scostamento dei ricavi dichiarati con quelli derivanti dall’applicazione degli studi di settore, non correlato alla specifica realtà economica e reddituale del contribuente- senza, peraltro, valutare le ragioni addotte a contrario da quest’ultimo a giustificazione dei minori redditi dichiarati nel 2003;

– i motivi- da trattare congiuntamente per connessione- sono infondati per le ragioni di seguito indicate;

– questa Corte di legittimità ha ripetutamente affermato il principio secondo cui “i parametri o studi di settore previsti dalla L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, commi da 181 a 187, rappresentando la risultante dell’estrapolazione statistica di una pluralità di dati settoriali acquisiti su campioni di contribuenti e. dalle relative dichiarazioni, rivelano valori che, quando eccedono il dichiarato, integrano il presupposto per il legittimo esercizio da parte dell’Ufficio dell’accertamento analitico-induttivo, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 39, comma 1, lett. d, che deve essere necessariamente svolto in contraddittorio con il contribuente, sul quale, nella fase amministrativa e, soprattutto, in quella contenziosa, incombe l’onere di allegare e provare, senza limitazioni di mezzi e di contenuto, la sussistenza di circostanze di fatto tali da allontanare la sua attività dal modello normale al quale i parametri fanno riferimento, sì da giustificare un reddito inferiore a quello che sarebbe stato normale secondo la procedura di accertamento tributario standardizzato, mentre all’ente impositore fa carico la dimostrazione dell’applicabilità dello “standard” prescelto al caso concreto oggetto di accertamento”, Cass. sez. V, sent. 20.02.2015, n. 3415. La legittimità dell’accertamento tributario fondato sugli studi di settore, ed il ricordato orientamento della giurisprudenza di legittimità, del resto, è stato confermato anche in sede sovranazionale, cfr. CGUE, 21.11.2018, in causa C-648-16;

-questa Corte ha già avuto modo di precisare, altresì, che “L’accertamento tributario standardizzato mediante applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è “ex lege” determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli “standards” in sè considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività – ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente. -.n tale sede, questi ha l’onere di provare, senza limitazione di mezzi e contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli “standards” o la specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma va integrata con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello “standard” prescelto e le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate. L’esito del contraddittorio, tuttavia, non condiziona l’impugnabilità dell’accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l’applicabilità degli “standards” al caso concreto, da dimostrarsi dall’ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente che, al riguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone della più ampia facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche se non abbia risposto all’invito al contraddittorio in sede amriinistrativa. In tal caso, però, egli ne assume le conseguenze, in quando l’Ufficio può motivare l’accertamento sulla sola base dell’applicazione degli “standards”, dando conto dell’impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invii, ed il giudice può valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta all’invito (da ultimo, Cass. sez. 5, Sentenza n. 9484 del 12/04/2017); peraltro, da ultimo, “La determinazione del reddito mediante l’applicazione degli studi di settore, a seguito dell’instaurazione del contraddittorio con il contribuente, è idonea a integrare presunzioni legali che sono, anche da sole, sufficienti ad assicurare un valido fondamento all’accertamento tributario, ferma restando la possibilità, per il contribuente che vi è sottoposto, di fornire la prova contraria, nella fase amministrativa e anche in sede contenziosa” (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 23252 del 18/09/2019);

– la CTR si è uniformata ai suddetti principi, in quanto, con una motivazione congrua e scevra da vizi logici-giuridici, dopo avere dato atto del corretto espletamento del contraddittorio con la partecipazione attiva del contribuente, a fronte dell’emerso grave scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli risultanti dall’applicazione dello studio di settore- risultato riconosciuto dal ricorrente, avendo quest’ultimo sottoscritto l’atto di adesione- ha, da un lato, ritenuto che l’Ufficio avesse dimostrato l’applicabilità degli “standards” al caso concreto, e, in particolare, l’idoneità del campione preso a riferimento a rappresentare in modo adeguato la situazione “di normalità economica” nel settore specifico nonchè la coincidenza della situazione del contribuente con quella utilizzata per la individuazione del campione rappresentativo e, dall’altro, che le circostanze addotte dal contribuente non fossero idonee E: giustificare lo scostamento della propria posizione reddituale rispetto alle risultanze degli studi di settore; in particolare, ha escluso che la circostanza della malattia della madre (affetta da sindrome ansioso-depressiva) potesse anche solo “indirettamente e in via indiziaria da” assurgere ad elemento giustificativo del minore apporto lavorativo del contribuente e, dunque, dei minori ricavi dichiarati; invero, ogni altra argomentazione sottesa alle proposte censure si risolve in una inammissibile rivalutazione di fatti e risultanze probatorie come accertate dal giudice di appello;

– peraltro, premesso che “il vizio di contraddittoria motivazione presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l’individuazione della ratio decidendi, e cioè l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione adottata” (14024/14; 10879/14; 10341/14; 25334/2014)”, nella specie, il giudice di appello, con una motivazione congrua, pur dando atto del mancato perfezionamento della procedura di accertamento con adesione per mancato pagamento integrale delle somme concordate, ha valutato l’atto di adesione, quale riconoscimento da parte del contribuente della contestata incongruenza, come elemento indiziario, unitamente ad altri, della fondatezza della pretesa impositiva;

– in conclusione, il ricorso va rigettato;

– le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

PQM

la Corte:

– rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento in favore dell’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 2.300,00 per compensi, oltre spese prenotare a debito

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA