Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15518 del 14/07/2011

Cassazione civile sez. II, 14/07/2011, (ud. 24/05/2011, dep. 14/07/2011), n.15518

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

CTC SRL P.IVA (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DEI GRACCHI 187, presso lo studio dell’avvocato MAGNANO DI SAN LIO

GIOVANNI, rappresentato e difeso dall’avvocato AIELLO DANIELE con

procura notarile n. 84861 del 12/5/2011;

– ricorrente –

contro

C.A., G SAPIENZA & C SNC in persona del

legale

rappresentante pro tempore;

– intimati –

sul ricorso 486-2006 proposto da:

C.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 36-A, presso lo studio dell’avvocato

PISANI FABIO, rappresentato e difeso dall’avvocato SIGNORELLI ELIO;

– controricorrente ricorrente incidentale –

contro

CTC SRL P.IVA (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DEI GRACCHI 187, presso lo studio dell’avvocato MAGNANO DI SAN LIO

GIOVANNI, rappresentato e difeso dall’avvocato AIELLO DANIELE con

procura notarile n. 84861 del 12/5/2011;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 803/2005 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 28/07/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/05/2011 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria che ha concluso per il ricorso

principale: inammissibilità in subordine accoglimento; per il

ricorso incidentale rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La società C.T.C. s.r.l. proponeva opposizione avverso il decreto con cui il Presidente del Tribunale di Catania le aveva ingiunto di pagare a favore dell’avv. C.A. la somma di L. 8.000.000 a titolo di compensi professionali, deducendo di non avere conferito alcun incarico al professionista il quale era il legale di fiducia di S.G., amministratore della società G. Sapienza e C- s.n.c.. L’opposto chiedeva il rigetto dell’opposizione Spiegava intervento volontario la società G. Sapienza e C. s.n.c., la quale deduceva che: unitamente alla società opponente aveva conferito all’avv. C. l’incarico di redigere una scrittura per regolamentare i futuri rapporti fra le società; aveva versato all’opposto la somma di L. 4.000.000; chiedeva la condanna della società opponente al pagamento di quella parte dell’importo versato in misura superiore alla quota, pari al 30%, di sua pertinenza.

Con sentenza n. 1203/2000 il Tribunale rigettava sia l’opposizione sia la domanda proposta dall’interventrice.

Con sentenza dep. il 28 luglio 2005 la Corte di appello di Catania, in riforma della decisione impugnata con appello principale dalla società C.T.C, s.r.l. e incidentale dalla società G- Sapienza e C. s.n.c., accoglieva l’opposizione, revocando il decreto; rigettava l’impugnazione incidentale.

Secondo i Giudici non era provato che il rapporto professionale dedotto in giudizio- avente ad oggetto l’attività del professionista di redazione di un preliminare di quote costituenti il capitale sociale delle due società – fosse intercorso con la opponente, atteso che la scrittura oggetto della prestazione resa dal professionista era stata sottoscritta dalle persone dei soci della C.T.C., s.r.l. e dello stesso L.F.G., all’epoca socio e amministratore della predetta società,- il quale aveva firmato quale socio e non quale amministratore: d’altra parte, la scrittura concerneva la cessione di quote sociali posta in essere dai singoli soci che ne erano titolari, mentre la conclusione di un rapporto professionale non era emerso da alcun altro elemento, non essendo risultato che il L.F. avesse tenuto i contatti con il legale nella qualità e non in proprio.

2. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la società C.T.C, s.r.l. sulla base di un unico motivo.

Resiste con controricorso l’avv. C., proponendo ricorso incidentale affidato a quattro motivi.

La società C.T.C., s.r.l. ha proposto controricorso al ricorso incidentale.

Le parti costituite hanno depositato memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti, ex art. 335 cod. proc. civ., perchè sono stati proposti avverso la stessa sentenza. 1. Occorre esaminare in via preliminare l’eccezione, con cui il resistente ha dedotto la formazione della cosa giudicata relativamente alle statuizioni della sentenza di primo grado che aveva ritenuto concluso fra la opponente e l’opposto il contratto de quo ed espletata la prestazione professionale: tenuto conto che non erano stati esaminati i primi due motivi di appello con cui tale statuizione era stata censurata, la società opponente avrebbe dovuto riproporre le questioni, considerato l’onere di impugnazione ad opera della parte vittoriosa relativamente alle questioni preliminari o pregiudiziali risolte in senso ad essa sfavorevole.

1.1. Tale eccezione è infondata.

Va considerato che la sentenza impugnata, riformando integralmente la decisione di primo grado, ha accolto il primo motivo di gravame, escludendo la legittimazione passiva dell’opponente, rectius la titolarità passiva del rapporto dedotto in giudizio: infatti, a tale conclusione è pervenuta avendo verificato – contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice – che le prove raccolte non dimostravano che il contratto di opera professionale fosse intercorso fra l’avv. C. e la società opponente, deponendo piuttosto gli elementi raccolti nel senso che il rapporto si era instaurato fra il legale e le persone dei singoli soci, direttamente interessati all’attività svolta dal professionista e che il L.F. aveva agito quale socio e non come amministratore della società opponente.

Il precedente di legittimità citato dal resistente è del tutto inconferente, atteso che l’opponente è risultato totalmente vittorioso, essendo stata – come detto – la sentenza di primo grado integralmente caducata.

2. Va esaminato innanzitutto il ricorso incidentale che ha priorità logico-giuridica rispetto al ricorso principale.

2.1. Il primo motivo (violazione dell’art. 301 cod. proc. civ.) denuncia la nullità del giudizio di secondo grado che era proseguito nonostante che fosse deceduto il difensore della società Sapienza G. Sapienza & C. s.n.c., così come oltretutto era stato documentato dal ricorrente.

2.2. Il motivo va disatteso.

Poichè le norme sull’interruzione del processo per morte od impedimento del procuratore sono rivolte a tutelare la parte nei cui confronti l’evento si è verificato, questa è la sola legittimata a valersi della mancata interruzione: nella specie, l’opposto non è legittimato a fare valere la mancata interruzione per la morte del difensore della società interventrice.

3. Il secondo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ.) denuncia la violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato, avendo la Corte di appello ritenuto la carenza di legittimazione passiva della società C.T.C., s.r.l. e che la scrittura de qua era stata sottoscritta dai soci, quando tali circostanze non erano state dedotte con i motivi di gravame.

3.1. Il motivo è infondato.

Secondo quanto esposto dallo stesso ricorrente (pag. 9 del ricorso) con il primo motivo di appello la C.T.C., s.r.l. aveva dedotto l’assenza di prova del fatto costitutivo posto a fondamento della pretesa ovvero la conclusione del contratto di clientela intercorso con la opponente, rilevando che l’opposto non aveva provato il conferimento dell’incarico da parte della prima; d’altra parte, dall’esame dell’appello (consentito dalla natura processuale del vizio denunciato) è emerso che con l’impugnazione si faceva riferimento all’oggetto della scrittura che era relativa a patti parasociali e aveva visto la partecipazione dei soci e non degli amministratori delle società che erano estranei all’accordo.

Evidentemente al Giudice di appello era stata devoluta la verifica della esistenza del rapporto professionale intercorso con la C.T.C. s.r.l. e la sentenza, nel procedere alla necessaria indagine, ha verificato che gli elementi probatori offerti (in relazione alla scrittura redatta dal professionista), non erano tali da dimostrare che il contratto fosse intervenuto con l’opponente, la quale doveva, pertanto, considerarsi estranea a quell’attività.

In proposito occorre chiarire che, nei limiti dell’effetto devolutivo determinato dai motivi, il giudice di appello è investito della piena cognizione del merito della intera controversia, dovendo procedere alla compiuta e diretta valutazione degli elementi probatori emersi nel corso del procedimento in una posizione non diversa da quella del giudice di primo grado.

4. Il terzo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 2384, 2384 bis e 2395 cod. civ.) censura la sentenza impugnata laddove aveva ritenuto che il L.F. aveva sottoscritto la scrittura de qua quale socio e non quale amministratore, quando era pacifico e comprovato che il medesimo rivestiva tale carica; deduce che l’amministratore è munito di poteri di rappresentanza della società, non essendovi tra l’altro prova di limitazioni stabilito dall’atto costitutivo o dallo statuto; in ogni caso, ove il medesimo avesse ecceduto dai poteri conferitigli, il coinvolgimento e la responsabilità della società deriverebbero dalla ratifica operata dai soci; l’atto rientrava comunque nell’oggetto sociale e in ogni caso l’estraneità all’oggetto sociale non può essere opposta al terzo in buona fede; la prova della mancanza della buona fede in capo al terzo è a carico del società. L’operato dell’amministratore impegnava la società, attesa la responsabilità degli amministratori nei confronti dei terzi: sussistevano i presupposti della responsabilità ex art. 2395 cod. civ..

4.1. Il motivo è infondato.

Occorre chiarire che: oggetto del presente giudizio era la domanda di pagamento del compenso basata sul contratto di opera professionale azionato nei confronti della C.T.C. con la quale, secondo l’assunto dell’opposto, sarebbe intercorso il contratto di opera intellettuale concluso con il legale.

Dunque, in discussione era la questione circa la individuazione dei soggetti fra i quali era avvenuta la conclusione del contratto intercorso con il professionista ovvero se la società opponente, contro la quale è stata proposta l’azione contrattuale di pagamento del compenso, avesse o meno conferito l’incarico al legale, essendo stata tale circostanza dalla medesima contestata.

Ne consegue che il riferimento alle norme dettate in materia di società circa i poteri rappresentativi della società è del tutto fuori luogo nella specie in cui è stato escluso che il contratto di clientela fosse intercorso con la opponente atteso che, a stregua degli accertamenti di fatto compiuti dai Giudici di merito, è risultato che il L.F. non aveva agito nella qualità di amministratore ma a titolo personale in quanto non aveva speso il nome della società alla quale pertanto non era riferibile l’attività al riguardo posta in essere. E, a conferma ulteriore dell’estraneità della società rispetto alla attività alla quale erano interessate le persone dei soci i quali avevano agito a titolo personale, la sentenza ha al riguardo chiarito che la scrittura de qua riguardava la cessione di quote di cui erano per l’appunto titolari i singoli soci e non evidentemente la società, alla quale come si è detto non poteva essere riferibile l’attività posta in essere dai soci: del tutto fuori luogo è, dunque, il riferimento alla ratifica che i predetti avrebbero operato, così come evidentemente estranea all’oggetto del presente giudizio – secondo quanto sopra chiarito è la responsabilità per danni cagionati dagli atti colposi o dolosi degli amministratori di cui all’invocato art. 2395 cod. civ..

5. Con il quarto motivo il ricorrente, denunciando erroneo e/o omesso esame di un fatto decisivo ed erronea valutazione complessiva degli elementi di prova vertente su un fatto decisivo – erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione, censura la sentenza per non avere esaminato la confessione giudiziale resa dal L.F., il quale aveva dichiarato di essersi recato insieme al rappresentante legale della società Sapienza presso lo studio dell’avv. C., confermando quanto il primo aveva dichiarato con l’atto di intervento e nell’interrogatorio formale in cui aveva riferito che nell’occasione avevamo pensato di investirlo della problematica relativa alla fusione delle società: tali circostanze erano state confermate dalla deposizione della teste P., la quale aveva anche ricordato che “dopo la firma della scrittura il L.F. e il S. furono gli ultimi a lasciare lo studio dell’avv. C. e, nel salutare, il L.F. ebbe a dire che sarebbe ritornato entro pochi giorni insieme al S. per “regolare il compenso”. Pertanto, doveva ritenersi più che presuntivamente raggiunta la prova che l’obbligazione economica per i compensi spettanti al professionista fosse dovuta dalla società e non dai singoli soci.

5.1. Il motivo va disatteso.

Deve osservarsi che intanto può configurarsi il vizio di motivazione per omesso esame di un documento o delle risultanze di una prova in quanto si tratti di un elemento probatorio decisivo nel senso che la relativa acquisizione sia tale da invalidare, con giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia probatoria delle altre risultanze di causa su cui si è fondato il convincimento del giudice del merito, si che la “ratio decidendi” venga a trovarsi priva di base. Pertanto, non può essere dedotto il vizio di motivazione per denunciare il mancato esame di elementi che siano suscettibili di essere liberamente apprezzati unitamente ad altri con essi contrastanti nell’ambito della valutazione discrezionale del complessivo materiale probatorio riservata al giudice di merito:

altrimenti la Corte di Cassazione verrebbe in sostanza investita del riesame del merito della controversia, che è sottratto al giudice di legittimità. Ed invero nella specie il ricorrente formula una soggettiva valutazione delle circostanze sopra richiamate al fine di desumerne elementi di carattere presuntivo da cui, secondo il suo apprezzamento, dovrebbe trarsi la prova che l’obbligazione dedotta in giudizio era a carico della società opponente. Occorre al riguardo sottolinearsi che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale la sentenza impugnata venga censurata ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, qualora esso intenda far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, prospetti un preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito di discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione citata. In caso contrario, infatti, tale motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e perciò in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione (Cass. 67394/2010).

Nella specie, le doglianze si risolvono nella censura della valutazione del valore probatorio degli elementi acquisiti, formulando il ricorrente una ricostruzione dei fatti difforme da quella accolta dalla sentenza impugnata, la quale ha ritenuto che le risultanze istruttorie non fornivano la prova del conferimento dell’incarico professionale da parte della società opponente.

6. Il quinto motivo (violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.) con cui si chiede che, per effetto della auspicata richiesta di cassazione della sentenza impugnata, le spese di entrambi i gradi di giudizio siano posti a carico della soccombente società opponente, è inammissibile in quanto non formula alcuna censura in ordine alla regolamentazione delle spese operata dal Giudice di merito, ma si risolve nella richiesta di riforma della relativa statuizione nel caso di accoglimento del ricorso incidentale: ipotesi che non sussiste, atteso che il ricorso incidentale va rigettato.

RICORSO PRINCIPALE. Con l’unico motivo la ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione fra gli altri degli artt. 112, 336, 277 cod. proc. civ., denuncia l’omessa pronuncia sulla domanda di restituzione delle somme versate nel corso del giudizio di gravame in esecuzione della sentenza di primo grado che era stata integralmente riformata in sede di gravame. Il motivo è fondato.

La domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, non costituisce domanda nuova, ed è perciò ammissibile in appello anche nel corso del giudizio, quando (come nella specie) l’esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell’impugnazione: infatti, dall’esame degli atti è emerso che il pagamento delle somme liquidate dalla sentenza di primo grado è avvenuto nel maggio 2001, cioè in epoca successiva alla proposizione dell’appello (not. il 24- 11-2000) a seguito del precetto not. il 16 -3-2001 e del pignoramento not. Il 26-4-2001.

Pertanto, sussiste il vizio di omessa pronuncia, in quanto la sentenza impugnata avrebbe dovuto decidere in ordine alla domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado che era riformata con l’accoglimento dell’opposizione e la revoca del decreto Pertanto, il ricorso principale va accolto.

La sentenza va cassata in relazione al ricorso accolto con rinvio, anche per le spese della presente fase, ad altra sezione Corte di appello di Catania

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale rigetta quello incidentale cassa la sentenza impugnata in relazione e limitatamente al ricorso accolto e rinvia, anche per le spese della presente fase, ad altra sezione Corte di appello di Catania.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2011

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