Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15517 del 30/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2010, (ud. 22/04/2010, dep. 30/06/2010), n.15517

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI CIVITAVECCHIA in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA C. FRACASSINI 18, presso lo

studio dell’avvocato VENETTONI ROBERTO, rappresentato e difeso

dall’avvocato PALA GESUALDO, giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DEL TERRITORIO in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

e contro

V.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 58/2004 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 11/10/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

22/04/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DIDOMENICO;

udito per il ricorrente l’Avvocato PALA, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per l’inammissibilità dei primi

quattro motivi del ricorso, inammissibile il quinto, anzi rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Comune di Civitavecchia ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Commissione Regionale del Lazio dep. il 05/07/2004 che aveva parzialmente accolto gli appelli del medesimo e dell’Agenzia del Territorio avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma che aveva accolto il ricorso di V.G. in ordine agli avvisi di accertamento per ICI per l’anno 1993 e classamento di un immobile abitativo e di un box siti in quel Comune; la CTR, in particolare, riformando la sentenza gravata, aveva attribuito all’alloggio la cat. (OMISSIS) con classe (OMISSIS) e al garage la classe (OMISSIS), in luogo di (OMISSIS) con classe (OMISSIS) per il primo e della classe 8 per il secondo.

Il Comune ricorrente affida il ricorso a cinque motivi.

Solo l’Agenzia del Territorio ha resistito con controricorso.

La causa è stata rimessa alla decisione in pubblica udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo il Comune ricorrente deduce che la CTR, benchè si fosse pronunciata, riconoscendola, in ordine al motivo d’appello relativo all’ultrapetizione della sentenza della CTP per avere attribuito alle unità immobiliari una rendita più bassa di quella richiesta, non si era pronunziata in ordine alla inammisibilità della censura relativa alla consistenza dell’immobile, non dedotta nei ricorso introduttivo, nonchè sui motivi d’appello relativi all’incensurabilità del merito amministrativo del classamento e in ordine al computo della consistenza in vani dell’abitazione indicati in numero 11,5.

Col secondo motivo il Comune ripropone l’inammissibilità della censura inerente la consistenza in quanto non proposto,, in primo grado non essendo sufficiente una memoria non notificata alle altri parti.

Col terzo motivo deduce ulteriormente l’insindacabilità del merito amministrativo.

Col quarto motivo deduce insufficiente motivazione in ordine alla classificazione del box avendo la CTR operato la classificazione sul solo elemento della ubicazione e non sulle caratteristiche e contraddittoria per avere ritenuto maggiore la sicurezza offerta dal possesso di un garage nell’essere lo stesso sito nel centro cittadino.

I motivi, che per la stretta connessione,in quanto tutti relativi alla determinazione della rendita, devono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili.

Questa Corte (Cass. n. 25678/2008) ha ritenuto che il provvedimento di attribuzione della rendita, una volta divenuto definitivo (per mancata impugnazione da parte del contribuente, unico legittimato a tanto, o per intervenuta definitività del relativo giudizio di impugnazione), vincola non solo il contribuente ma anche l’ente impositore tenuto (per legge) ad applicare l’imposta unicamente sulla base di quella rendita la quale costituisce il presupposto di fatto necessario ed insostituibile per tutta l’imposizione fiscale che la legge commisura a tale dato.

L’eventuale contemporanea pendenza dei processi di impugnazione dell’uno e dell’altro atto, invece, fa sorgere (Cass., trib., 8 febbraio 2006 n. 2785) soltanto un vincolo di pregiudizialità logica del processo concernente l’attribuzione della rendita rispetto a quello avente ad oggetto l’atto di imposizione fiscale, con conseguente opportunità (Cass., 22 marzo 2006 n. 6386) di una trattazione simultanea in via di riunione successiva ovvero di iniziale litisconsorzio facoltativo o necessità (Cass., trib., 11 dicembre 2006 n. 26380) di sospensione, ex art. 295 c.p.c., del giudizio concernente l’atto di imposizione fondato sulla rendita catastale impugnata fino alla definizione di quello relativo a tale rendita riprodotti principi (affermati anche in Cass. n. 9203/2007, Cass. n. 18271/2004) – da confermare in carenza di qualsivoglia argomentazione contraria – evidenziano l’inammissibilità del ricorso per cassazione dello stesso ente atteso che la sentenza di secondo grado, (in accoglimento parziale degli appelli del contribuente e dell’Agenzia del Territorio) non è stata impugnata nè dal contribuente nè dall’Agenzia del Territorio (unici soggetti legittimati) e anzi quest’ultima in questa sede nel controricorso ha riconosciuto la correttezza della sentenza.

Di conseguenza, è divenuto definitivo l’accertamento per giudicato interno con conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione del Comune in ordine alla controversia relativa alla determinazione della rendita, non potendo certo il Comune proporre ricorso per cassazione de jure tertii.

Col quinto motivo il Comune deduce violazione del D.Lgs n. 504 del 1992, art. 5, comma 2, per avere ritenuto la retroattività della attribuzione della nuova rendita essendo l’immobile già fornito di rendita e la retroattività di cui al comma 4, dovendosi applicare solo alle ipotesi di immobili non forniti di rendita. Il motivo, ammissibile in quanto concerne la determinazione dell’ICI, è però infondato avendo questa Corte (Cass. 13069/06) affermato il generale principio secondo cui (Cass. 26 ottobre 1983 n. 6322) gli effetti di ogni provvedimento giurisdizionale retroagiscono al momento della domanda, se (come indubitabile nella specie) a tale momento esistevano già le condizioni richieste per l’emanazione del provvedimento.

“La definitività della misura della rendita catastale, osservava la Corte – quand’anche intervenuta in pendenza del giudizio relativo a quello dell’ICI dovuta dal contribuente, spiega i suoi effetti su tale entità perchè la rendita catastale definitivamente stabilita è il solo ed unico dato del quale sia il contribuente che il Comune possono e debbono tener conto ai fini dell’ICI già deciso che per i principi propri del processo la determinazione giudiziale della rendita(e i suoi effetti riflessi in ordine alla liquidazione dell’ICI) non possono non retroagire alla domanda introduttiva”.

Il ricorso deve essere pertanto, rigettato.

Ricorrono giusti motivi, a causa del rilievo d’ufficio dell’inammissibilità dei motivi di ricorso per Cassazione per quanto concerne la determinazione della rendita per compensare le spese con l’Agenzia, e non si provvede sulle spese relative al contribuente non essendosi lo stesso difeso.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. Compensa le spese con l’Agenzia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 22 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2010

 

 

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