Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15516 del 30/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2010, (ud. 21/04/2010, dep. 30/06/2010), n.15516

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.M., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato PAZZAGLIA MARIA LUISA con studio in CITTA’ DI

CASTELLO CORSO V. EMANUELE 36 (avviso postale), giusta delega a

margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CITTA’ DI CASTELLO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato NISI FABIO con studio in CITTA’ DI CASTELLO CORSO V.

EMANUELE 38 (avviso postale), giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 47/2006 della COMM. TRIB. REG. di PERUGIA,

depositata il 18/12/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/04/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DIDOMENICO;

udito per il ricorrente l’Avvocato BONAIUTI DOMENICO per delega Avv.

PAZZAGLIA M. LUISA, che si riporta;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l’accoglimento per quanto

di ragione.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

R.M. ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Commissione Regionale dell’Umbria dep. il 18/12/2006 che aveva rigettato l’appello del medesimo avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Perugia che aveva rigettato il ricorso del contribuente in ordine all’avviso di accertamento per ICI per l’anno 1997; la CTR, in particolare, confermando la sentenza gravata, aveva escluso l’esenzione dall’ICI in quanto il ricorrente godeva di pensione sociale onde non poteva considerarsi coltivatore diretto; rilevava poi il giudicato per effetto di analoghe pronunzie per gli anni precedenti.

Il ricorrente affida il ricorso a due motivi fondati su violazione di legge e vizio motivazionale.

Il Comune di Città di Castello ha resistito con controricorso.

La causa è stata rimessa alla decisione in Pubblica udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo i ricorrenti deduce violazione e falsa applicazione del D.L. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. h), 2 e 9 e vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla qualità di coltivatore diretto del ricorrente e della rilevanza della sua qualità di pensionato.

Questa Corte (Cass n. 9510/2008) ha ritenuto che il secondo periodo del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b), configura il requisito della ruralità quale presupposto del trattamento agevolato a fini ici (di cui al D.Lgs. n. 540 del 1992, art. 9), posto come eccezione, e, peraltro, lo basa su elementi che attengono alla sfera di disponibilità del contribuente: possesso di terreni da parte di coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale, diretta conduzione di tali terreni da parte dei suddetti soggetti, persistenza dell’utilizzazione agro-silvo-pastorale, mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione.

Le indicate circostanze portano ad identificare nel contribuente, che invoca la natura rurale dell’immobile al fine di usufruire del regime agevolato, il soggetto onerato della prova correlativa.

Questa Corte (Cass. n. 214/05) ha poi osservato che il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 9, che prevede apposita riduzione dell’imposta per i terreni agricoli, presuppone l’esistenza dei tre requisiti indicati dal ricorrente, e cioè la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, e la conduzione diretta dei terreni.

Questa norma è stata integrata dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 58, comma 2, secondo il quale si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dal 19 gennaio 1963, n. 9, art. 11 e soggette al corrispondente obbligo dell’assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. Può, quindi, ritenersi per il tenore letterale della norma, ma anche per la ratio ad essa sottesa, che la iscrizione di cui parla la norma integrativa contenuta nel citato articolo 58 offre automaticamente la prova dei primi due requisiti, posto che chi viene iscritto in quell’elenco svolge normalmente quella attività legata all’agricoltura a titolo principale. Il terzo requisito, quello relativo alla conduzione diretta dei terreni, deve essere provato a parte ed in via autonoma poichè può accadere che un soggetto iscritto in quell’elenco poi non conduca direttamente il fondo per il quale chiede l’agevolazione, con la conseguenza inevitabile che la riduzione (per quel terreno) non compete(nel caso in esame non v’è questione sul punto).

Orbene la CTR, con accertamento di fatto, ha ritenuto che la documentazione prodotta escluda la qualità di coltivatore diretto.

Anzitutto il ricorso non è autosufficiente in ordine al contenuto della documentazione prodotta al fine di verificare eventuali vizi motivazionali.

La CTR ha correttamente valorizzato la circostanza che il R. risultava godere di pensione sociale.

La Corte delle Leggi (ord. n. 336 del 2003), invero, dichiarando manifestamente infondata la relativa eccezione di legittimità costituzionale della normativa in esame, ha osservato che, in relazione alla ratio del beneficio fiscale in funzione incentivante di un’attività agricola volta ad un razionale sfruttamento del suolo ex art. 44 Cost., non appare manifestamente irragionevole che dal beneficio siano esclusi coloro che – per il limitato numero di giornate lavorative che la coltivazione dei fondi di loro proprietà richiede ovvero per il fatto di godere di trattamenti pensionistici – all’evidenza non traggono dal lavoro agricolo la loro esclusiva fonte di reddito.

La circostanza pertanto che il contribuente goda di pensione sociale (ove vi fosse stato errore materiale della CTR circa la qualificazione della pensione, come dedotto dal ricorrente, lo stesso avrebbe dovuto far valere, ove rilevante, il vizio revocatorio) dimostra, in relazione a quanto sopra osservato proprio l’insussistenza della qualità di coltivatore diretto quale individuato dalla Corte costituzionale, facendo propria questa Corte il superiore indirizzo interpretativo.

Il motivo è, pertanto, infondato.

Col secondo motivo si deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 324 c.p.c., in ordine al ritenuto giudicato, trattandosi di periodi d’imposta diversi.

Il motivo è assorbito nell’accoglimento del primo motivo.

Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.

La condanna alle spese segue alla soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio che liquida in Euro 900,00 di cui Euro 200,00 per spese vive, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 21 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2010

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