Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15516 del 26/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 26/07/2016, (ud. 19/04/2016, dep. 26/07/2016), n.15516

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 29899-2014 proposto da:

V.A.R., in qualità di erede di R.R. elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio

dell’avvocato SALVINO GRECO, che la rappresenta e difende giusta

procura speciale per atto del Vice Commissario Amministrativo

Consolare e Sociale, delegato dal Console Generale d’Italia in

Buenos Aires Saverio Lopez del 15/12/2014 allegata in atti;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati LIDIA

CARCAVALLO, LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI, giusta

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1253/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

6/02/2013, depositata il 19/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSA ARIENZO;

udito l’Avvocato Nicola Staniscia, per delega, che si riporta ai

motivi insistendo per l’accoglimento del ricorso ed in subordine per

la rimessione alle SS.UU. o alla P.U.;

udito l’Avvocato Antonella Patteri difensore del controricorrente che

si riporta ai motivi scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

– Il Tribunale di Roma aveva dichiarato inammissibile, per nullità della procura alle liti, il ricorso proposto da V.A.R. nei confronti dell’INPS, inteso ad ottenerne la condanna al pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria sui ratei della pensione tardivamente erogati al suo dante causa;

– la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 19.12.2013, ha dichiarato l’inammissibilità del gravame proposto dalla V., che richiamava la medesima procura apposta al ricorso di primo grado, affermando che quest’ultima non era valida, dovendo presumersi che fosse stata rilasciata all’estero, tenuto conto della circostanza che la mandante era residente fuori del territorio nazionale, che nulla era stato indicato circa il luogo e il rilascio della procura, che la ricorrente non era comparsa a rendere l’interrogatorio formale deferitole, nè aveva fornito la prova del proprio ingresso in Italia, e che, come rilevato dal primo giudice, neanche il difensore della ricorrente era comparso all’udienza di discussione della causa in primo grado;

– che il ricorso per cassazione della V., che ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2 denunzia, con il primo motivo, violazione o falsa applicazione dell’art. 182 c.p.c. siccome novellato, sostenendosi che sussisteva l’obbligo del giudice di invitare le parti alla regolarizzazione del mandato alle liti ritenuto nullo, permettendo la sanatoria del vizio sin dall’instaurazione del rapporto processuale e che, trattandosi di “legitimatio ad processum”, verificabile in ogni stato e grado del processo, la prova della esistenza della procura potesse essere fornita in ogni stato e grado del processo ed anche in sede di legittimità.

Atteso che:

– sulla questione dibattuta sono intervenute le Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n. 9217 del 19/04/2010, affermando che “L’art. 182 c.p.c., comma 2 (nel testo applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche introdotte dalla L. n. 69 del 2009), secondo cui il giudice che rilevi un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione può assegnare un termine per la regolarizzazione della costituzione in giudizio, dev’essere interpretato, anche alla luce della modifica apportata dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 2, nel senso che il giudice deve promuovere la sanatoria, in qualsiasi fase e grado del giudizio e indipendentemente dalle cause del predetto difetto, assegnando un termine alla parte che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa, con effetti ex tunc, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali”;

– che, tuttavia, dopo tale pronuncia, da una lato, Cass. 5.9.2013, n. 20459, e Cass. 14.11.2014, n. 24267, Cass.16.7.2015, n. 14901, Cass. 10.1.2015, n. 22969 hanno ritenuto, conformemente a quanto affermato dalle SS. UU., che la nuova formulazione della norma processuale costituisse un valido criterio per la interpretazione del testo dell’art. 182 c.p.c., comma 2, anche prima delle modifiche introdotte dalla L. n. 69 del 2009 (pur pervenendo le ultime tre pronunce menzionate al rigetto del ricorso sul rilievo che la deduzione di cui al motivo con il quale si denunciava la violazione dell’art. 182 c.p.c., comma 2 e art. 112 c.p.c. – per non avere i giudici osservato la regola secondo la quale, anche prima della modifica della prima di tali norme ad opera della L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 2, il giudice investito della causa deve, in caso di nullità della procura, assegnare alla parte un termine per il rilascio di altra valida – fosse tardiva), dall’altro, Cass. 9.12.2011, n. 26465, Cass. 23.9.2013, n. 21753, Cass. 17.10.2014, n. 22070 hanno ritenuto la non configurabilità, nella novella dell’art. 182 c.p.c., di una norma interpretativa e tale quindi da consentire un’estensione anche al passato del principio ivi affermato, atteso il tenore testuale fortemente innovativo rispetto al precedente;

– che, in presenza di tali contrastanti orientamenti, non sussistono i presupposti per la trattazione camerale, così come peraltro ritenuto per i ricorsi recanti i nn. R.G. 5722/13 e 16688/2014, già rimessi alla 4 sezione per la trattazione in pubblica udienza.

PQM

A seguito di riconvocazione la Corte rimette la causa alla quarta sezione, per la trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2016

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