Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15515 del 26/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 26/07/2016, (ud. 12/05/2016, dep. 26/07/2016), n.15515

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 18835-2014 proposto da:

IREN EMILIA SPA, quale incorporante della società ENIA PIACENZA SRL,

in persona dell’Amministratore delegato, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 271, presso lo studio dell’avvocato

COSTANTINO TESSAROLO, che la rappresenta e difende giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Commissario Straordinario elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,

rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELE DE ROSE, LELIO

MARITATO, CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI giusta procura a margine

del controricorso;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA CENTRO SPA, EQUITALIA EMILIA NORD SPA;

– intimate –

avverso la sentenza n. 29/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA del,

depositata il 14/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI;

udito l’Avvocato Costantino Tessarolo difensore della ricorrente che

si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte di appello di Bologna confermava la decisione di primo grado che aveva rigettato il ricorso in opposizione proposto da IREN s.p.a. avverso la cartella esattoriale con la quale era stato ingiunto a ENIA Piacenza s.r.l., ora Iren emilia spa, il pagamento in favore dell’INPS di somme a titolo di contributi per CIGO, CIGS, e mobilità oltre sanzioni e interessi.

Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso IREN Emilia s.p.a.(incorporante di ENIA Piacenza s.r.l.) sulla base di tre motivi. L’INPS, anche quale procuratore di S.C.C.I. s.p.a., ha resistito con tempestivo controricorso.

Equitalia Emilia Nord s.p.a., ora Equitalia Centro s.p.a., è rimasta intimata.

Parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Tanto premesso ritiene il Collegio che la controversia non possa essere decisa con ordinanza in camera di consiglio alla luce delle novità legislative sopravvenute.

Con la L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità) è stato modificato il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali che aveva abrogato il D.L.C.P.S. 12 agosto 1947, n. 869, art. 3.

Tale disposizione, che prevedeva l’esclusione dall’applicazione della C.I.G.O./C.I.G.S. per le “imprese industriali degli enti pubblici”, con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 148 del 2015 era stata abrogata ed il legislatore aveva affermato l’obbligo contributivo per la C.I.G.O. anche per le imprese industriali degli enti pubblici a capitale misto.

Nel verificare l’incidenza di tale modifica legislativa sulla consolidata giurisprudenza di questa Corte in materia si è affermato che “le società partecipate a capitale misto non beneficiano dell’esonero dall’obbligo contributivo per la cassa integrazione straordinaria ed ordinaria di cui al D.Lgs.C.p.S. n. 869 del 1947, art. 3 abrogato ma ratione termporis vigente, che resta riservato alle imprese industriali degli enti pubblici a partecipazione totalitaria, senza che assuma rilievo la disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 148 del 2015, che ha introdotto un sistema di ammortizzatori sociali nuovo, unitario ed autonomo rispetto a quello previgente, avendo il legislatore ridefinito i criteri di concessione ed utilizzo della cassa integrazione, con semplificazione delle procedure burocratiche ed introduzione di un meccanismo di responsabilizzazione delle imprese che ricorrono all’integrazione salariale, a carico delle quali è previsto un contributo aggiuntivo, sicchè da essa non possono trarsi, neppure in via interpretativa, indicazioni sulla portata della normativa abrogata.” (cfr. Cass. 29.12.2015 n. 26016).

L’esclusione del D.L.C.P.S. n. 869 del 1947, art. 3 dal novero delle norme abrogate rende necessario verificare se il legislatore abbia inteso escludere che la disciplina sopravvenuta nel 2015 (D.Lgs. n. 148 del 2015) costituisca un quid novi, come ritenuto da questa Corte e se la pregressa interpretazione giurisprudenziale possa restare ferma anche dopo le modifiche legislative apportate.

Ne segue che, non ricorrendo i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c. per la decisione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 4, la controversia deve essere rimessa alla quarta sezione lavoro per la discussione in pubblica udienza.

PQM

La Corte, dispone la rimessione del procedimento alla pubblica udienza dinnanzi alla quarta sezione.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2016

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